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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.72
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.72/AMM
26655/908
Bellinzona
26
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 13 novembre 2002
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ dell'8_________ _________ 2002
emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
dic_________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione dell'_________
_________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa
di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le
spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 13 luglio 2002 in
territorio di _________:
"alla guida del
veicolo TI _________ non osservava il segnale 'divieto di accesso'.
LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 18 cpv. 3";
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 13 novembre 2002 in cui
postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
3 dicembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "Divieto di accesso" indica che nessun veicolo
ha il diritto di passare (art. 18 cpv. 3 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'inosservanza di un divieto d'accesso l'elenco allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) prevede una
sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per non avere osservato un
divieto di accesso a _________ il 13 luglio 2002;
che l'insorgente si limita a
rilevare come, diversamente da quanto indicato nel rapporto di contravvenzione
del 17 settembre 2002, "a _________ non esiste una _________
_________ ";
che l'interessato non contesta
tuttavia l'inosservanza di un divieto d'accesso come tale, né fa valere – per
avventura – che l'infrazione sia stata perpetrata da terzi, in un altro
momento, in un altro Comune o in circostanze diverse da quelle descritte nella
risoluzione impugnata;
che l'errata indicazione del
nome di una via nel rapporto di contravvenzione (__________________ anziché
_________ _________: cfr. rapporto di contro-osservazioni 27 novembre
2002 della Polizia cantonale) non impediva altresì all'interessato di
contestare la commissione del reato o di far valere altrimenti le proprie
ragioni dinanzi alla Sezione della circolazione o all'autorità ricorsuale;
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.– per non
avere osservato un segnale di divieto d'accesso a _________ il 13 luglio
2002;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS; 18 cpv. 3 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
_________ _________, _________ _________,
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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