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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.71
Data decisione, Autorità:
20.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.71/AMM
25585/902
Bellinzona
20
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 novembre 2002
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 29 novembre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia
di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 25 luglio
2002 in territorio di _________:
"alla guida della
vettura AG _________, circolava sull'autostrada A2 trasportando
un carico (velocipede) non convenientemente assicurato che si sganciava e
cadendo sul campo stradale urtava un autoveicolo ivi sopraggiungente";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 30 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS;
che _________ _________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 3 novembre 2002 nel quale
postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 29
novembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 30 cpv. 2
seconda frase LCS il carico dei veicoli dev'essere collocato in modo che non
sia di pericolo né di ostacolo ad alcuno e che non possa cadere;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere omesso di
assicurare convenientemente un velocipede trasportato sul tetto dell'automobile
da essa condotta;
che la ricorrente sottolinea
di avere assicurato il velocipede mediante un apposito portabiciclette –
acquistato di recente – nel rispetto delle regole di fissaggio stabilite dal
fabbricante;
che, sempre stando
all'insorgente, la caduta del carico è stata causata da un imprevedibile
strappo della cinghia di fissaggio di una ruota del velocipede, che ha
"permesso alla bicicletta di spostarsi in posizione verticale e di spezzare
la barra di fissaggio" (ricorso, a metà);
che il difetto della cinghia –
evidenziatosi solo dopo il sinistro – sarebbe stato implicitamente riconosciuto
anche dal fornitore del portabiciclette, giacché egli è stato disposto a
sostituire gratuitamente il dispositivo in rassegna con un nuovo esemplare
(ricorso, verso il basso, con riferimento alla ricevuta allegata allo stesso
memoriale);
che dal fascicolo processuale
non emerge nessun elemento che consenta di confutare la versione dei fatti
fornita dall'interessata riguardo alle cause di caduta del carico o
all'osservanza delle prescrizioni di fissaggio, né tanto meno di concludere che
il possibile difetto del meccanismo fosse riconoscibile dalla ricorrente prima
del sinistro;
che in simili evenienze, non
potendosi dimostrare la commissione del reato ascritto all'insorgente, si
giustifica di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di
oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 30 cpv. 2 e 90 n. 1
LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
_________ _________, _________,
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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