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Numero d'incarto:
30.2002.7
Data decisione, Autorità:
20.01.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.7/CEG/BIF
13898/908
Bellinzona
20 gennaio 2003
Sentenza
Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente
con il Segretario Assessore Flavio Biaggi, per statuire sul ricorso 14 giugno
2002 presentato da
__________, nato il
..1948, citt. Italiano, domiciliato a __________,
__________ __________,
contro
la
decisione __________ __________ 2002 n. / emessa dalla
Sezione della circolazione, __________,
viste le
osservazioni 24 giugno 2002 del Dipartimento delle Istituzioni;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto:
A. In
data 24 febbraio 2002 alle ore 16.15, in territorio di __________, stando al
rapporto di contravvenzione 26 febbraio 2002 il Signor __________ __________,
domiciliato a __________, avrebbe "circolato alla guida dell'automobile
marca __________ targata __________ __________ di colore __________,
intersecando la superficie vietata all'entrata dell'autostrada __________ in
direzione di __________ sud" e creando, con tale manovra, "un
concreto pericolo per il traffico che circolava normalmente sulla corsia
normale di marcia".
Nelle
sue prime osservazioni 28 febbraio 2002 il __________ __________ contesta i
fatti descritti, in particolare negando "di avere commesso tale
infrazione, e tantomeno in quel posto" e riservandosi "di
presentare i testi in debita sede".
La
Polizia cantonale, Gendarmeria __________, __________, per firma del Gend.
__________. __________, nel rapporto di contro-osservazioni 17 aprile 2002
confermava e specificava i fatti, indicando, tra l'altro, come il __________
__________, alla comunicazione telefonica operata dall'agente per segnalargli
la contravvenzione, avrebbe creduto fosse uno scherzo.
Copia
delle contro-osservazioni venivano intimate il 26 aprile 2002 al Signor
__________, cui veniva assegnato un termine di dieci giorni, "per
inoltrare eventuali ulteriori osservazioni".
Ne
seguiva un breve scritto datato al giorno seguente che confermava quello
precedente. Inoltre veniva allegata la fotocopia di una "dichiarazione"
resa il 28.2.02 da tre persone sul fatto che "in data 24.2.2002 il Sig.
__________. __________ si trovava in via al __________ a __________, vettura
compresa fino alle ore 21.00". A lato di tale orario veniva
specificato: "dalle 9.00 alle 21.00".
Il
6 maggio 2002 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ritornava
nuovamente l'incarto alla Polizia Cantonale, invitandola "a voler
interrogare i testi citati dal denunciato". A questa richiesta non
veniva dato seguito, poiché non ritenuta "opportuna", "visto
il tempo trascorso dal momento dell'infrazione".
B.
Fondandosi sulle premesse emergenze, con risoluzione __________ __________
__________, no. /, il Dipartimento delle Istituzioni ha
inflitto a __________ __________, __________, una multa di fr. 350.--, oltre ad
una tassa di giustizia di fr. 80.- ed alle spese di fr. 80.--, per i seguenti
motivi:
"Alla
guida della vettura __________ sopraggiungendo da un accesso autostradale
s'immetteva sulla corsia di sorpasso dell'autostrada __________ transitando su
una superficie vietata e creando pericolo ai veicoli ivi sopraggiungenti".
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 3 cpv. 3, 90
cifra 1 LCStr; art. 78 OSStr.
C.
Contro la predetta pronuncia dipartimentale si aggrava ora __________
__________, chiedendone l'annullamento, nel ricorso 14 giugno 2002.
Egli
richiama il contenuto delle precedenti osservazioni, prodotte in due tempi,
nonché la dichiarazione scritta resa dai Signori __________. In specie egli
afferma di non essersi mai trovato a __________ in quel giorno e a quell'ora e,
quindi, di non aver potuto commettere l'infrazione.
D. Il Dipartimento delle
Istituzioni propone, per contro, che il gravame venga respinto e la decisione
impugnata confermata.
Considerato, in diritto:
La competenza di questo giudice è data dagli art. 31 nLOG e 4 nLPContr
secondo cui la Pretura penale giudica quale istanza di ricorso le
contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il giudizio di
primo grado all'autorità amministrativa cantonale, finora impugnabili dinanzi
al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo.
Giusta
l'art. 14 disp. trans. nLOG il nuovo ordinamento ricorsuale si applica, dalla
sua entrata in vigore (1.1.2003), anche alle procedure già pendenti.
La
legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date
dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere
giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Nella fattispecie non solo siamo di fronte a due versioni contrastanti (da
un lato quella dell'agente di polizia, dall'altro quella del ricorrente) su una
dinamica incidentale, ma addirittura il secondo sostiene non essersi mai
trovato in quel luogo (__________) in quel giorno e a quell'ora.
Va
quindi esaminato, prima di chinarsi sulle disposizioni specifiche di
circolazione stradale, se le tavole dell'incarto arrivano a dissipare i dubbi
sul fatto di imputare al ricorrente quanto indicato nella decisione impugnata.
Nell'accertamento
dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere
di apprezzamento.
Il
principio "in dubio pro reo" è deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost
e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella valutazione
delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione
delle prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione
oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia
verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia
sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può
essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni
l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c,
sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3).
Il
principio "in dubio pro reo" comporta inoltre che spetta alla
pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo
dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 41 cons. 2a).
- Ora gli atti
propongono, in buona sostanza, le due versioni: l'una dell'agente che afferma e
conferma la presenza del ricorrente a __________ in quel 24 febbraio 2002,
l'altra, del ricorrente, che sostiene di non essersi mosso dal proprio
domicilio. A sostegno di quest'ultimo v'è una dichiarazione controfirmata da
tre persone. Nessuna altra prova viene in soccorso a chi deve pronunciare il
giudizio.
La Polizia, seppur
invitata espressamente dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico,
__________ a procedere all'interrogatorio delle tre persone che hanno firmato
la citata dichiarazione, ha ritenuto di soprassedere. In quell'occasione
invece, assai probabilmente, si sarebbero potuto dissipare molti dubbi a questo
giudice. In particolare si sarebbe potuto ottenere conferma (o meno) della
descrizione del ricorrente, raffrontandola a quella esposta dall'agente nel suo
rapporto, si sarebbe potuto comprendere come hanno potuto tre persone che (si
presume, due essendo domiciliate a __________) non abitano nell'economia
domestica del Signor __________ affermare che questi si trovava a casa sua
"dalle 9 alle 21" di quel 24 febbraio 2002 nonché avere
ulteriori delucidazioni sul contenuto della dichiarazione originale (non ad acta),
scritta, in tutta evidenza, di pugno del Signor __________ e da lui prodotta,
seppur datata 28 febbraio 2002 come le sue prime osservazioni, solo a
posteriori.
L'aggiunta di queste
prove agli atti avrebbe potuto dare sostegno, anche solo in minima, ma forse
decisiva, parte, alla versione dell'agente sui fatti, che, sembra, siano durati
sufficientemente a lungo per permettergli di evidenziare numerosi dettagli, non
solo sull'autovettura e sul numero di targa, ma anche sulle sembianze fisiche
del conducente e della donna che sedeva sul sedile posteriore.
- In conclusione,
l'assenza nell'incarto processuale di un minimo appoggio a tale versione
comporta che la stessa non possa, in virtù del principio "in dubio pro
reo", essere preponderante a fronte della dichiarazione, sottoscritta
da tre persone, del ricorrente.
Il ricorso va
pertanto accolto e il ricorrente prosciolto dall'addebito mossogli.
P.q.m. visti
gli art. 32 cpv. 1 Cost Fed, 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 90 cpv. 1 LCStr,
78
OSStr, 1 segg. LPContr;
p r o n u n c i a: 1. Il ricorso 14 giugno 2002 inoltrato da
__________ __________, __________, è accolto.
§
Di conseguenza la decisione __________ __________ 2002, no.
/, del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione della
circolazione, __________ è annullata.
Non si prelevano né tasse né spese; non vengono assegnate ripetibili.
Intimazione:
__________ __________, via __________ __________, __________ __________,
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, __________ __________.
Il giudice Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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