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Numero d'incarto:
30.2002.64
Data decisione, Autorità:
05.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.64/AMM
9/410
Bellinzona
5
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 30 ottobre 2002
presentato da
_________ _________, -
contro
la decisione n.
9_________ /_________ del _________ _________ 2002
emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni presentate
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. Nel mese di
febbraio del 2002 la Polizia cantonale ha avviato indagini nei confronti di
_________ _________ – in qualità di presidente dell'Associazione _________ con
sede a _________ – volte ad accertare una possibile violazione della legge
cantonale dell'8 novembre 1976 sulle attività private di _________ e di
_________ (LAPIS, RL 1.4.3.1). Il 30 luglio 2002 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha intimato all'interessato un rapporto di contravvenzione
per esercizio abusivo dell'attività di _________ in esercizi pubblici e
manifestazioni del Cantone, con impiego di circa 60 persone, per il periodo dal
1° gennaio 2001 al 30 aprile 2002.
B. In una lettera del 13
agosto 2002 il cassiere dell'associazione, in rappresentanza di _________
, ha riconosciuto di avere "effettivamente violato la legge
riguardante la notifica del nostro operato", ma ha addotto che la società
non svolgeva attività d' bensì di mera _________, la quale – a suo
parere – non soggiaceva all'obbligo d'autorizzazione. Con decisione del 25
ottobre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto
a _________ _________ una multa di fr. 10 000.–, addebitandogli inoltre
una tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 150.–, per i seguenti
motivi:
"ha permesso di
svolgere all'Associazione _________, di cui è presidente e quindi
rappresentante responsabile, l'attività di _________ in esercizi pubblici e
manifestazioni del Cantone, dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2002, sprovvista
della necessaria autorizzazione.
Ha inoltre permesso a circa
60 persone di esercitare in uniforme, per conto dell'Associazione _________,
l'attività di _________ di cui sopra, dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2002,
sprovvisti delle necessarie autorizzazioni.
C. _________ _________ è
insorto contro la predetta decisione con un ricorso del 30 ottobre 2002 in cui
postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue
osservazioni dell'8 novembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerato in diritto:
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
-
La Sezione dei premessi
e dell'immigrazione ha multato l'insorgente, come si è detto, per avere egli –
quale presidente dell'Associazione _________ – permesso alla società di
svolgere compiti di _________ in esercizi pubblici e manifestazioni del Cantone
dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2002, così come per avere permesso a circa 60
persone di esercitare in uniforme per conto della società nel medesimo periodo,
il tutto senza le necessarie autorizzazioni. La risoluzione è stata emessa in
applicazione degli art. 1, 3 e 22 LAPIS; 2 e 8b RLAPIS.
-
Il ricorrente fa valere
dal canto suo di non essere "unico responsabile", l'associazione
essendo "composta di un comitato e da circa 60 membri" (ricorso,
punto 1). Egli sottolinea inoltre come l'autorità inquirente non abbia
ravvisato "violazioni gravi a livello di legge in merito all'operato"
della società (punto 2). L'insorgente rinvia dipoi al contenuto delle
osservazioni del 13 agosto 2002 in cui egli argomentava che la società non
svolgeva attività d'_________ bensì di mera _________, non sottoposta – a suo
parere – all'obbligo d'autorizzazione (punto 3). Il ricorrente rileva infine
che l'associazione, la quale avrebbe terminato ogni attività nel mese di
febbraio 2002 (punto 4), "non era a scopo lucrativo, quindi se al ricorso
tale decreto di multa dovesse diventare effettiva, l'Associazione si troverebbe
impossibilitata a saldarla" (ricorso, in fondo). Ne conclude,
l'interessato, per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione
impugnata.
-
Per quanto riguarda
anzitutto la punibilità dell'insorgente, l'Associazione _________, come
qualsiasi altra persona giuridica, manca della
capacità delittuosa ("universitas delinquere non potest"; DTF
97 IV 203). Una persona giuridica è punibile solo qualora una legge federale
(p. es. l'art. 7 DPA) o il diritto cantonale lo preveda espressamente, ciò che
non è il caso nella specie. Quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una
persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso
di agire – nella loro qualità di organi (DTF 105 IV 172, 97 IV 202;
v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag. 82 n. 611).
In concreto il ricorrente ammette di essere il presidente
dell'associazione. Egli risponde dunque – come organo della società – delle
eventuali infrazioni commesse da quest'ultima, e ciò a prescindere dal fatto
che l'interessato non sia "l'unico responsabile" (ricorso, punto 1 e
in fondo). Ne discende che il ricorso, sotto questo profilo, è destinato
all'insuccesso.
-
Quanto al reato
rimproverato all'insorgente, l'art. 3 LAPIS prevede che chi intende esercitare
le attività di cui all'art. 1 (_________, _________, trasporto valori, difesa e
raccolta di informazioni inerenti le persone) deve chiedere l'autorizzazione al
Dipartimento (cpv. 1). Il richiedente che si avvale di altri agenti, siano essi
collaboratori o dipendenti, deve chiedere l'autorizzazione per ognuno di essi
(cpv. 4). Chiunque viola le disposizioni della legge o del regolamento
d'applicazione è punito con la multa sino a fr. 20 000.– (art. 22 cpv. 1 LAPIS).
-
Nella fattispecie il
ricorrente adduce di non avere "mai effettuato investigazioni, ma
unicamente _________ e segnalazioni su territorio privato (parcheggi)",
attività che – stando all'interessato – non soggiace all'obbligo
d'autorizzazione. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni
dell'8 novembre 2002, sostiene per converso che la legge "non è
applicabile soltanto alle attività di _________, ma anche a quelle di
_________". Ora, l'art. 8b cpv. 1 RLAPIS sancisce che il personale
delle agenzie private di _________ che svolge unicamente il controllo delle
entrate e delle uscite, il servizio cassa, il servizio d'ordine non armato per
manifestazioni sportive e ricreative, le segnalazioni nei pressi di parcheggi,
incroci o passaggi pedonali e servizi assimilabili a questi, non abbisogna
dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 della legge. Tali servizi devono, di
regola, essere svolti in uniforme (cpv. 3). Ciò posto, dal fascicolo
processuale non risulta nessun elemento atto a dimostrare – né l'autorità di
primo grado pretende – che il ricorrente o i collaboratori dell'associazione abbiano
svolto mansioni che esulino dalle attività annoverate all'art. 8b cpv. 1
RLAPIS. Il che non esimeva per vero l'associazione come tale – indipendentemente
dall'asserita mancanza di uno scopo lucrativo – dall'obbligo d'autorizzazione a
norma degli art. 1 e 3 LAPIS (la deroga di cui all'art. 8b RLAPIS applicandosi
solo, per il chiaro tenore della norma, al "personale delle agenzie
private di _________" e non all'agenzia medesima). L'infrazione commessa
dalla società, e per essa dal ricorrente, si limita nondimeno a quest'ultima
fattispecie, l'interessato dovendo essere prosciolto dall'addebito inerente alla
mancata autorizzazione del personale impiegato.
-
In simili evenienze,
questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia perpetrato
l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
solo in quanto egli ha "permesso di svolgere all'Associazione _________,
di cui è presidente e quindi rappresentante responsabile, l'attività di
_________ in esercizi pubblici e manifestazioni del Cantone sprovvista della
necessaria autorizzazione" (decisione impugnata, in alto). Considerata la
natura di siffatta violazione, la durata superiore a un anno (dal 1° gennaio
2001 al 30 aprile 2002 o, come preteso dal ricorrente, fino al mese di febbraio
2002: ricorso, punto 4), l'entità dell'attività esercitata senza autorizzazione
e il grado di colpa del ricorrente, si giustifica – tutto ben ponderato – di
infliggere a quest'ultimo una multa di fr. 1000.– e di ridurre la tassa di
giustizia di primo grado a fr. 100.–. Il parziale accoglimento del gravame
impone altresì di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio.
Per questi motivi, visti gli art. 1, 3 e 22 LAPIS; 2 e
8b RLAPIS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________
_________ è inflitta una multa di fr. 1000.–, oltre a una tassa di giustizia di
fr. 100.– e alle spese di fr. 150.–.
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Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
_________ _________, -,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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