AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.58
Data decisione, Autorità:
14.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.58/AMM
02
49/807
Bellinzona
14
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 aprile 2002
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
() / del _________ _________ 2002 emessa
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;
viste le osservazioni del 29 aprile
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. _________
_________ _________ è socio gerente della _________ _________ Sagl, con sede a
, la quale è gestore dal mese di maggio 2001
dell'Osteria-_________ _________ a _________. La società impiega
_________ _________ quale gerente dell'esercizio pubblico a titolo gratuito.
B. In esito a un'indagine
esperita dalla polizia cantonale nel mese di ottobre del 2001, è emersa una
possibile violazione della legislazione sugli esercizi pubblici a carico del
gestore – e per esso del rappresentante _________ _________ _________ – per
avere permesso a _________ _________ di svolgere una gerenza irregolare e incostante
dell'osteria. Il 24 ottobre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
quindi intimato la contravvenzione a _________ _________ _________, invitandolo
a formulare eventuali osservazioni.
C. In una lettera del 29
ottobre 2001 l'interessato ha comunicato all'autorità amministrativa "che
la signora _________ _________ … si impegna a presenziare a tempo pieno nella
gestione del _________ _________". Con decisione del 5 aprile 2002 la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto a _________
_________ _________ una multa di fr. 800.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 40.–.
D. _________ _________
_________ è insorto contro la predetta risoluzione con un ricorso dell'11
aprile 2002 in cui postula "un riesame del provvedimento in termini
pecuniari proporzionati". Nelle sue osservazioni del 29 aprile 2002 la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata.
Considerato in diritto:
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
-
La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione ha motivato la propria decisione adducendo che l'interessato,
"in qualità di rappresentante della D.C. Services Sagl, ha permesso alla
signora _________ , gerente dell'esercizio pubblico, di svolgere una
gerenza irregolare e incostante dell'Osteria-_________ _________ a
_________. La signora _________ _________ è presente nell'esercizio pubblico
per un numero insufficiente di ore giornaliere e non si occupa dei compiti a lei
attribuiti dalle vigenti disposizioni" (risoluzione impugnata, con rinvio
all'intimazione di contravvenzione del 24 ottobre 2001). La decisione è stata
resa in applicazione degli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub.
-
Il ricorrente non nega
di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, ma ritiene di essersi poi conformato
alle norme legali attraverso il noto impegno assunto dalla gerente di
"svolgere con maggiore assiduità e presenza le mansioni affidategli"
(ricorso, pag. 1 in basso). Ciò che – soggiunge l'interessato – è stato fatto.
Egli si duole dipoi che la sospensione decisa dal Dipartimento contestualmente
all'intimazione della contravvenzione appariva "sproporzionata all'unica
infrazione intimata in quanto il ristorante risponde perfettamente ai criteri
di pulizia, igiene, servizio, tariffario, quiete pubblica, nonché la perfetta regolarità
dei versamenti dei contributi sociali" (ricorso, pag. 2 in alto). Sempre
stando all'insorgente, "nessuna reclamazione di sorta ci è mai giunta da
parte delle autorità comunali e da privati cittadini, ma al contrario queste
dimostrano sempre una costante presenza nel ristorante, e piena
soddisfazione" (ricorso, loc. cit.). Egli fa valere per finire che
"in un momento economico difficile … il provvedimento … risulta essere
estremamente penalizzante" (loc. cit.). Donde la richiesta di "un
riesame del provvedimento in termini pecuniari proporzionati".
-
Il gerente è
responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon
costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (art. 53 cpv. 1
LEsPub). Con la sua presenza, egli assicura il buon funzionamento dell'esercizio
sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale,
i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia ecc.
(art. 81 RLEsPub). Le modalità relative alla presenza del gerente
nell'esercizio pubblico sono fissate dal regolamento, a norma del quale egli è
tenuto – per principio – a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico
esercizio, in proprio o per conto del gestore (art. 53 cpv. 2 LEsPub, con
rinvio all'art. 82 cpv. 1 RLEsPub). Per l'art. 66 cpv. 1 prima frase LEsPub, le
infrazioni alle predette disposizioni sono punite con una multa da fr. 50.– a
fr. 10 000.–. Sono punibili, fra gli altri, il gestore e il suo
rappresentante (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub).
-
In concreto, dalla
deposizione resa da _________ _________ davanti alla polizia cantonale si
evince quanto segue: "Dal 1° aprile 2001 i nuovi gestori del _________ è
[sic.] la società _________ _________ Sagl, rappresentata da _________
_________ _________. Come gerente risulto essere ancora io. […] Da parte mia sono
presente al massimo due ore al giorno, non svolgo nessuna attività
lucrativa. […] non prendo soldi, ho lasciato il mio certificato di capacità per
fare un favore ai nuovi gestori" (verbale del 19 ottobre 2001, allegato al
rapporto di polizia dello stesso giorno). L'insorgente medesimo non nega del
resto – come detto (sopra, consid. 3) – di aver fatto capo a una gerente per un
numero insufficiente di ore, quanto meno fino al mese di ottobre del 2001
(lettera 29 ottobre 2001 dell'interessato alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione; cfr. anche ricorso, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto).
L'infrazione rimproveratagli dall'autorità di primo grado appare dunque
senz'altro adempiuta.
-
Resta da verificare
l'adeguatezza della multa inflitta. La violazione commessa dal ricorrente
riveste indubbiamente una certa gravità. La conduzione di un locale pubblico
senza la regolare presenza del gerente – responsabile del "buon
funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 RLEsPub)
– può in effetti comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in
genere. Né la semplice presenza del titolare del certificato di capacità
"al massimo due ore al giorno" (verbale citato, loc. cit.) consente
di sovvertire tale conclusione. La multa risulta in definitiva proporzionata
alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa
e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66
LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 200.– sono posti a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– _________ _________ _________, _________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster