Employer fined for hiring foreign worker without permit

30.2002.42Übriges Gericht26.02.2003Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant, who had employed an Italian cleaning worker for about 12 hours per week, challenged a fine imposed for hiring a foreigner without checking work authorization. She argued good faith and minimal gravity, and also contested the authority's competence. The court held that the conduct fell under Art. 23 cpv. 6 LDDS, so the Sezione dei permessi e dell'immigrazione was competent, and any defect in motivation was cured in appeal. On the merits, the employer's duty to verify the worker's permit defeated the request for complete exemption. The appeal was dismissed, the fine of CHF 160 was confirmed, and costs of CHF 150 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 23 cpv. 6 LDDS; art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS; employer's duty to verify authorization of foreign worker. A person who employs a foreigner in gainful activity without first checking the existence of the required permit commits a contravention of foreign police law punishable by fine, even through negligence. Good faith based on personal acquaintance with the worker does not dispense with the statutory duty of prior verification and does not, by itself, establish a case of minimal gravity warranting complete exemption from punishment. A defect in the indication of the legal basis in the administrative decision is cured if the appeal court has full cognizance in fact and law and the party can effectively exercise its rights (consid. 4-6).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.42

Data decisione, Autorità: 26.02.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.42/AMM 02 1220/601

Bellinzona 26 febbraio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 30 aprile 2002 presentato da


_______, _______

contro

la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,

viste le osservazioni del 13 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto in fatto:

A. _______ _______, nella sua qualità di segretaria della _______ _______ Svizzera, sezione di _______, ha impiegato _______ _______ – cittadina italiana con permesso di dimora – quale ausiliaria di pulizia dal 1° febbraio alla metà di agosto del 2001 per circa 12 ore la settimana. In esito a un'indagine esperita dalla polizia cantonale il 21 agosto 2001, su richiesta dell'Ufficio regionale degli stranieri, è emersa una possibile violazione della legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri a carico di _______ _______, per avere essa occupato una cittadina straniera sprovvista del regolare permesso di lavoro (v. rapporto di contravvenzione dell'11 marzo 2002).

B. Invitata a esprimersi in merito a tali risultanze istruttorie, in un memoriale del 20 marzo 2002 _______ _______ ha invocato la sua buona fede, conoscendo la lavoratrice (nata e cresciuta in Svizzera) da oltre vent'anni e credendola al beneficio di un permesso di domicilio. Essa ha quindi concluso per l'annullamento della contravvenzione o, se non altro, per l'esenzione da ogni pena dandosi – a suo parere – un caso di minima gravità. Con decisione del 26 aprile 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto all'interessata una multa di fr. 160.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.–.

C. _______ _______ è insorta contro la predetta decisione con un ricorso del 30 aprile 2002 nel quale postula l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del 13 maggio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.

Considerato in diritto:

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione, a sostegno della sua decisione, ha addotto che dalle indagini esperite emerge la prova dell'infrazione perpetrata dalla ricorrente, per avere essa "impiegato in qualità di addetta alle pulizie, dal 1.2.2001 al 20.8.2001, con una frequenza settimanale di circa 12 ore, la cittadina straniera _______ _______ _______, 1974, sprovvista del permesso" (risoluzione impugnata, in alto, con rinvio al rapporto di contravvenzione dell'11 marzo 2002). Sempre stando all'autorità di primo grado, le giustificazioni avanzate dall'interessata il 20 marzo 2002 non consentono di abbandonare il procedimento – dato l'obbligo del datore di lavoro di accertare l'autorizzazione del lavoratore all'impiego – ma solo una "consistente riduzione sull'importo" (risoluzione impugnata, a metà).

  3. La ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma insiste nel far valere "la propria buona fede che doveva portare a considerare il caso di minima gravità e quindi a prescindere da ogni pena" (ricorso, punto 1). Essa si duole inoltre che il querelato giudizio non rechi l'indicazione della legge federale applicabile, la Sezione avendo fondato la multa sui soli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6, 10 cpv. 1 OLS e 44 vRast anziché sull'art. 23 LDDS (ricorso, punto 2). L'insorgente contesta per finire la competenza dell'autorità di primo grado a statuire sul reato contestatole, da essa ritenuto un delitto nel senso dell'art. 23 cpv. 4 LDDS (ricorso, punto 3). Donde il postulato annullamento della multa.

  4. Per quel che riguarda anzitutto la competenza della Sezione dei permessi e dell'immigrazione a statuire sul caso in esame, il reato ascritto alla ricorrente – contrariamente al suo parere – non configura un delitto giusta l'art. 23 cpv. 4 LDDS, ma una contravvenzione alle disposizioni di polizia degli stranieri a norma dell'art. 23 cpv. 6 LDDS, cui rinvia per altro l'art. 44 vRast indicato nella decisione impugnata (sostituito il 5 luglio 2002 dall'art. 38 Rast-CE/AELS). Il perseguimento del reato incombeva perciò alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, in virtù di quest'ultima disposizione. Quanto alla mancata indicazione dell'art. 23 cpv. 6 LDDS, la lamentata carenza di motivazione della decisione impugnata non ha impedito alla ricorrente – comunque sia – di far valere le sue ragioni davanti a questo giudice, munito di piena cognizione in fatto e in diritto (art. 11 LPContr). L'eventuale disattenzione del suo diritto di essere sentita è stata quindi, in ogni caso, sanata (cfr. DTF 124 V 183 consid. 4a, 392 consid. 5a con richiami di giurisprudenza). Ciò posto, nulla osta all'esame del ricorso nel merito.

  5. Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (art. 10 cpv. 1 OLS). Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette disposizioni: un cittadino europeo non domiciliato può in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al beneficio della necessaria autorizzazione.

  6. In concreto la ricorrente non nega, come detto, di aver impiegato una lavoratrice straniera non autorizzata. Essa fa valere però di conoscere "personalmente la signora _______ _______ nata _______ (nata e cresciuta in Svizzera) da più di vent'anni" e di non aver "pensato nemmeno lontanamente che fosse sprovvista di permesso di lavoro" (osservazioni del 20 marzo 2002, punto 1, cui rinvia il ricorso, punto 1). Ne desume, l'insorgente, che "la propria buona fede … doveva portare a considerare il caso di minima gravità e quindi a prescindere da ogni pena" (ricorso, loc. cit.). La censura non merita tuttavia accoglimento, ove appena si consideri che il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (art. 10 cpv. 1 OLS). Rettamente l'autorità di primo grado non ha quindi esentato l'interessata da ogni pena, limitandosi ad "accordare una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, a metà). Infondato in ogni suo punto, il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6, 10 cpv. 1 OLS e 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.– sono a carico della ricorrente.

  2. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

  3. Intimazione a:

_______ _______, _______, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Sezione dei permessi e dell'immigrazione had competence to punish the offense.

Extrahierter Entscheid

Yes. The conduct was a contravention under Art. 23 cpv. 6 LDDS, not a felony under Art. 23 cpv. 4 LDDS, so the authority was competent.

Extrahierte Begründung

The applicable provision for police-of-foreigners violations was Art. 23 cpv. 6 LDDS, as referenced by former Art. 44 vRast; lack of express citation of that paragraph did not prevent review and any hearing defect was cured.

Kernrechtsfrage

Whether the fine should be cancelled because the appellant acted in good faith and the case was of minimal gravity.

Extrahierter Entscheid

No. The employer had to verify authorization before employing the worker, and good faith did not justify complete exemption from punishment.

Extrahierte Begründung

Art. 10 cpv. 1 OLS imposes a duty to check the foreign worker's permit in advance. The lower authority appropriately reduced the fine instead of waiving punishment entirely.

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