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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.20
Data decisione, Autorità:
21.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.20/AMM
19426/906
Bellinzona
21
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 9 settembre 2002
presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 23 settembre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
23 agosto 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa
di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le
spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 30 aprile 2002 in
territorio di __________: "Alla guida del veicolo __________ non
osservava un segnale luminoso";
che la risoluzione è stata
emanata in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS;
che __________ __________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 settembre 2002 nel
quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
23 settembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è sotto questo profilo
ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12
LPContr;
che ci si potrebbe invero
chiedere se l'allegato ricorsuale – il quale si limita a far riferimento a una
lettera di osservazioni del 27 maggio 2002 alla polizia comunale – adempia i
requisiti di motivazione posti dall'art. 4 cpv. 3 lett. b e c LPContr;
che il quesito può nondimeno
rimanere indeciso, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per le
ragioni esposte in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; per quanto concerne i segnali luminosi l'art. 68 cpv. 1 prima frase
OSS prescrive che la luce rossa significa "Fermata";
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'inosservanza di segnali luminosi, l'elenco delle multe allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una
sanzione pecuniaria di fr. 250.–;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato per non avere osservato – il 30 aprile
2002, alle ore 7.21 – un segnale luminoso situato in via __________ a
__________ (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione
emanato il 30 luglio 2002 dalla polizia comunale);
che il ricorrente adduce per
converso di essere "passato durante la commutazione del segnale luminoso
da verde a arancio" e di non avere potuto arrestarsi "visto che lo
spazio di frenatura non era sufficiente" (lettera del 27 maggio 2002 alla
polizia comunale, cui il ricorso fa riferimento);
che le constatazioni di
polizia non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;
che, tuttavia, dal fascicolo
processuale non emergono – né l'insorgente evoca – indizi suscettibili di
inficiare gli accertamenti esperiti dalla polizia comunale o, se non altro,
atti a sostanziare o a rendere quanto meno verosimile la versione fornita
dall'interessato;
che ciò vale a maggior ragione
se si considera come, se l'insorgente fosse effettivamente transitato "durante
la commutazione del segnale luminoso da verde a arancio" (osservazioni del
27 maggio 2002, prima frase), egli non avrebbe poi potuto ragionevolmente
prevalersi di uno "spazio di frenatura non […] sufficiente per fermarsi
entro i limiti" (osservazioni citate, seconda frase), dato che un siffatto
spazio di arresto non sarebbe in tal caso neppure esistito;
che in simili circostanze
nulla induce a discostarsi dalle constatazioni della polizia comunale, di modo
che questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia violato le
predette disposizioni legali;
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 250.–, conformemente
a quanto previsto nel predetto allegato all'ordinanza sulle multe disciplinari,
per non avere osservato un segnale luminoso;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
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Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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