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Numero d'incarto:
30.2002.19
Data decisione, Autorità:
21.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.19/AMM
19100/990
Bellinzona
21
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 20 agosto 2002
presentato da
__________ __________, __________
(rappresentato
dalla __________ Compagnia __________ di __________ __________
SA, __________)
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 4 settembre
2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 16 agosto 2002, ha inflitto a __________ __________
una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 23 giugno
2002 in territorio di __________:
"Ha circolato con la
vettura __________, quale accompagnatore di un allievo conducente, non
impedendo a quest'ultimo di transitare ad un semaforo che indicava 'fermata'
(luce rossa)";
che la risoluzione è stata
emanata in applicazione degli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS;
che __________ __________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 agosto 2002 nel
quale postula l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 4
settembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere – quale accompagnatore
di un allievo conducente – omesso di impedire a quest'ultimo di transitare a un
semaforo rosso;
che il ricorrente non contesta
l'infrazione rimproveratagli, ma adduce – fra l'altro – di essere già stato
punito per il medesimo reato con una multa disciplinare di fr. 250.–
inflittagli dalla Polizia cantonale;
che, in concreto, dal
fascicolo processuale si evince come l'interessato sia stato per vero multato
il 5 luglio 2002 dalla Polizia cantonale per l'inosservanza di un segnale
luminoso commessa il 23 maggio (recte: giugno) 2002 in territorio di __________
(doc. B allegato al ricorso);
che a ragione l'insorgente fa
dunque valere di non poter essere sanzionato due volte per la medesima
infrazione ("ne bis in idem");
che la Sezione della
circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha del resto rinunciato a
formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo
grado;
che in simili evenienze si
giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al
prelievo di oneri processuali, come postulato dal ricorrente nel suo memoriale
del 20 agosto 2002;
per questi motivi, visti gli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1
LCS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– __________ __________ d'assicurazione
di __________ __________ SA, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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