Ne bis in idem in traffic fine for the same offense

30.2002.19Übriges Gericht21.04.2003Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Pretura penale of Bellinzona upheld the appellant's challenge against a traffic fine imposed by the Sezione della circolazione. The court held that the same conduct—failing, as accompanying driver of a learner, to prevent passage at a red light—had already been punished by the cantonal police, so a second sanction was barred by ne bis in idem. The impugned decision was annulled and no procedural costs were levied.

Omnilex-Regeste

Art. 15 cpv. 2 and 95 n. 1 LCS; art. 4 and 12 LPContr; ne bis in idem in administrative traffic punishment: a person who has already been sanctioned by a competent authority for a specific traffic infraction may not be punished a second time for the same act. Where the file establishes identity of offender, conduct, time and place of the offense, a subsequent fine must be annulled. In such circumstances, the appellate authority may also waive court costs, particularly where the respondent authority forgoes observations and submits to the court's assessment.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2002.19

Data decisione, Autorità: 21.04.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2002.19/AMM 19100/990

Bellinzona 21 aprile 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 20 agosto 2002 presentato da

__________ __________, __________ (rappresentato dalla __________ Compagnia __________ di __________ __________ SA, __________)

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni del 4 settembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 agosto 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 23 giugno 2002 in territorio di __________:

"Ha circolato con la vettura __________, quale accompagnatore di un allievo conducente, non impedendo a quest'ultimo di transitare ad un semaforo che indicava 'fermata' (luce rossa)";

che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS;

che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 agosto 2002 nel quale postula l'annullamento della multa;

che in uno scritto del 4 settembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere – quale accompagnatore di un allievo conducente – omesso di impedire a quest'ultimo di transitare a un semaforo rosso;

che il ricorrente non contesta l'infrazione rimproveratagli, ma adduce – fra l'altro – di essere già stato punito per il medesimo reato con una multa disciplinare di fr. 250.– inflittagli dalla Polizia cantonale;

che, in concreto, dal fascicolo processuale si evince come l'interessato sia stato per vero multato il 5 luglio 2002 dalla Polizia cantonale per l'inosservanza di un segnale luminoso commessa il 23 maggio (recte: giugno) 2002 in territorio di __________ (doc. B allegato al ricorso);

che a ragione l'insorgente fa dunque valere di non poter essere sanzionato due volte per la medesima infrazione ("ne bis in idem");

che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha del resto rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali, come postulato dal ricorrente nel suo memoriale del 20 agosto 2002;

per questi motivi, visti gli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

– __________ __________ d'assicurazione di __________ __________ SA, __________, – Sezione della circolazione, __________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the traffic authority's fine was barred by ne bis in idem because the appellant had already been fined by the cantonal police for the same conduct.

Extrahierter Entscheid

Yes. The appellant could not be sanctioned twice for the same infraction.

Extrahierte Begründung

The file showed that the appellant had already been fined on 5 July 2002 by the cantonal police for the same disregard of a traffic light committed on the same date and place; a second penalty for the identical offense was therefore impermissible.

Kernrechtsfrage

Whether the impugned decision should be annulled and court costs waived.

Extrahierter Entscheid

Yes. The challenged decision was annulled and no fees or costs were charged.

Extrahierte Begründung

Given the duplicate punishment issue and the authority's decision not to file observations, annulment of the decision and waiver of costs were justified.

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