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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.1
Data decisione, Autorità:
22.01.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.1/AMM/fc
3539/990
Bellinzona
22 gennaio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 25 febbraio 2002 presentato
da
(patrocinata
dall'avv. __________)
contro
la decisione n.
3539/990 dell'8 febbraio 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino;
viste le osservazioni del 1° marzo 2002 presentate dalla Sezione della
circolazione,
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. Il 29
settembre 2001, alle ore 21.50, sulla strada cantonale in territorio di Ascona
si è verificato un incidente, risoltosi con soli danni materiali, che ha
coinvolto i seguenti conducenti:
– __________, al
volante di un'automobile Toyota targata __________, e
– __________, al
volante di un autobus Mercedes __________ targato __________.
B. La polizia cantonale, in
un rapporto del 23 ottobre 2001, ha così ricostruito la dinamica dell'incidente:
La protagonista __________
circolava sulla strada cantonale in direzione di __________. Giunta all'altezza
del n. civico __________ di via __________, dove vi era una curva per lei
piegante leggermente a destra, si trovava a dover incrociare con un bus delle __________
(guidato dal protagonista __________) proveniente in senso inverso.
La __________, a suo dire,
è restata abbagliata a causa del fondo stradale bagnato e sterzava quindi a
destra per paura di non riuscire ad incrociare. Così facendo andava a collidere
in un primo momento leggermente sulla destra contro la roccia, poi contro la
fiancata sinistra del bus.
Il conducente del bus __________
ha invece dichiarato che l'automobilista ha in un primo momento urtato contro
la fiancata del bus, poi contro la roccia e poi di nuovo contro il bus.
Da notare che al nostro
giungere le vetture erano ancora nella posizione finale assunta in seguito
all'incidente, ed il bus si trovava regolarmente nella sua corsia.
C. Invitata a esprimersi in
merito alle predette risultanze istruttorie, in un memoriale del 25 gennaio
2002 __________ __________ ha escluso ogni sua responsabilità penale
nell'incidente della circolazione e ha concluso per l'abbandono del procedimento
contravvenzionale. Con decisione dell'8 febbraio 2002 il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della circolazione, ha nondimeno inflitto all'interessata
una multa di fr. 250.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr.
60.– e le spese di fr. 40.–.
D. __________ è insorta
contro la predetta decisione con ricorso del 25 febbraio 2002 nel quale
postula, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato
giudizio. Nelle sue osservazioni del 1° marzo 2002 la Sezione della
circolazione propone di rigettare il ricorso e di confermare la risoluzione
impugnata.
Considerando in diritto:
-
La competenza del
giudice della Pretura penale, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti.
-
La ricorrente chiede
preliminarmente che questo giudice disponga un sopralluogo. Ora, l'art. 12 cpv.
1 della legge di procedura per le contravvenzioni conferisce al giudice della
Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può
sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile
risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato
delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina
e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella
fattispecie il sopralluogo prospettato dalla ricorrente non appare suscettibile
d'influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo chiari e completi.
Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.
-
La Sezione della
circolazione ha giustificato la multa inflitta alla ricorrente con i seguenti
motivi:
Alla guida della vettura __________,
in una curva piegante per lei a destra urtava a due riprese un autobus
sopraggiungente in senso inverso e la roccia sita alla sua destra.
L'infrazione è chiaramente
documentata dal rapporto di polizia sull'incidente e, in particolare, dal
verbale d'interrogatorio della denunciata stessa, si ritiene superflua
l'assunzione di ulteriori prove e fondata la contravvenzione; nell'applicazione
dell'importo della multa si sono tuttavia tenute in debito conto le osservazioni
del 25 gennaio 2002.
La decisione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr, 3 cpv. 1 e 7 cpv.
1 ONC.
-
La ricorrente si duole
che la Sezione della circolazione non abbia considerato come nel luogo del
sinistro il campo stradale fosse ridotto, ciò che avrebbe costretto l'autobus a
invadere la corsia opposta. L'insorgente, che a suo dire circolava a una
velocità ridotta a causa della pioggia e della scarsa visibilità, sarebbe stata
quindi sorpresa dal mezzo pesante e avrebbe reagito in modo logico, sterzando a
destra e urtando una roccia situata a filo del campo stradale, per poi essere
proiettata contro la parte posteriore della fiancata sinistra dell'autobus.
Donde l'assenza di ogni responsabilità penale dell'interessata nell'accaduto.
-
Il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli deve rivolgere la sua
attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1 prima frase ONC),
come pure tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto
se procede lentamente e sui tratti senza visuale (art. 34 cpv. 1 seconda frase LCStr,
7 cpv. 1 ONC). Chiunque contravviene a tali norme è punito con l'arresto o con
la multa (art. 90 n. 1 LCStr).
-
In concreto dal verbale
d'interrogatorio della ricorrente si evince che essa, in procinto di affrontare
una leggera curva a destra, ha "visto all'ultimo momento arrivare un bus
in senso inverso. Pioveva e la strada era bagnata, e quindi la visuale non era
ottima perché le luci riflettevano sulla strada. Ho visto bene il bus però non
vedevo esattamente la strada e quindi devo aver sterzato a destra perché
pensavo di non riuscire ad incrociare con il bus, ed ho urtato leggermente la
roccia sulla destra" (verbale del 29 settembre 2001, pag. 2 in alto). La
stessa insorgente riconosce pertanto di aver perso il controllo del proprio
veicolo e di aver urtato la roccia non a causa della posizione dell'autobus
sulla carreggiata, ma poiché la scarsa visibilità le aveva impedito di scorgere
con precisione il limite destro della strada. Dalla dinamica dell'incidente descritta
dalla ricorrente risulta inoltre che l'urto con l'autobus non è avvenuto in
seguito a possibili difficoltà d'incrocio dei veicoli in quel tratto stradale,
ma è dovuto alla collisione dell'automobile con la roccia, che ha proiettato il
veicolo dell'interessata contro la fiancata del mezzo pesante (verbale citato,
loc. cit.; cfr. anche ricorso, pag. 5 in alto). Ne discende che l'incidente non
è riconducibile alle condizioni della carreggiata, né tanto meno a un'eventuale
invasione della corsia opposta da parte del conducente dell'autobus, ma solo
alla perdita di padronanza del veicolo da parte della ricorrente. Giovi per
altro rammentare che in materia contravvenzionale ognuno risponde delle proprie
azioni od omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né
attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a
propria colpa. Tale questione, semmai, andrebbe risolta dal giudice civile
qualora insorgesse una controversia riguardo alla suddivisione, fra le parti,
della responsabilità per il pregiudizio cagionato dall'incidente.
-
In simili evenienze
questo giudice giunge al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli, il che giustifica la condanna inflittale
dal Dipartimento senza che sia necessario esperire il sopralluogo richiesto
dall'interessata. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata
alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa
e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1,
90 n. 1 LCStr, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 300.– sono a carico della ricorrente.
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Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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