AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.65
Data decisione, Autorità:
11.11.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.65
Lugano
11 novembre
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per
statuire sul ricorso per cassazione del 31 ottobre 2003 presentato da
__________,
contro
la
sentenza del 14 ottobre 2003 emanata dal giudice della Pretura penale nei suoi
confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa del 10 giugno 2003 il Procuratore pubblico ha
dichiarato __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere, l'8
febbraio 2002, intenzionalmente colpito con una manata al volto __________ nel
Buffet della stazione a __________, cagionando alla vittima i danni fisici
descritti in un certificato medico rilasciato l'8 febbraio 2002 dal dott.
__________ dell'Ospedale __________. __________ è stato ritenuto inoltre autore
colpevole di ingiuria per avere offeso l'onore di __________, la quale si era
rifiutata di servirgli una birra giudicandolo in stato di ebrietà. In
applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna
dell'accusato a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo
di prova di due tre anni, e a una multa di fr. 500.–. Non ha revocato il
beneficio della sospensione condizionale, invece, a una pena di 30 giorni di
detenzione inflitta allo stesso __________ con decreto d'accusa del 14 giugno
1999, prolungando tuttavia il periodo di prova di un anno. __________,
costituitasi parte civile, è stata rinviata al foro competente per far valere
le sue pretese. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione.
B. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 14 ottobre 2003,
(intimata alle parti soltanto nei dispositivi) il giudice della Pretura penale
ha confermato entrambe le imputazioni, condannando il prevenuto a 3 giorni di
arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e a una
multa di fr. 500.–. Il 31 ottobre 2003 __________ si è rivolto alla Corte di
cassazione e di revisione penale, dolendosi in particolare che il suo
patrocinatore non lo aveva difeso adeguatamente e che il Ministero pubblico
aveva sottaciuto al giudice l'esistenza di altre prove. Rivoltosi a un nuovo
legale, egli sarebbe venuto a sapere che non vi era motivo per condannarlo,
essendosi egli dovuto difendere dall'aggressione di __________. Egli chiede
perciò alla Corte di cassazione e di revisione penale di verificare se vi fosse
spazio per ricorrere contro la sentenza di primo grado. Lo scritto non ha formato
oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Conclusa
la discussione, il giudice emana la sentenza, che è immediatamente comunicata
verbalmente nei dispositivi con esposizione essenziale dei motivi all'accusato,
alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte
le parti, inoltre, del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e
di chiedere, pure entro cinque giorni, la motivazione delle sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione
scritta entro venti giorni dalla notifica della sentenza (art. 289 cpv. 1 e 4
CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).
-
Nella fattispecie non risulta che, chiuso il dibattimento, l'accusato,
presente insieme con il suo legale (verbale, pag. 2), abbia dichiarato di voler
ricorrere contro la sentenza del giudice della Pretura penale entro cinque
giorni. Non consta nemmeno che – per avventura – la comunicazione secondo
l'art. 276 cpv. 1 CPP non sia avvenuta o che al condannato non sia stato
indicato il termine per ricorrere. Anzi, dagli atti si evince che sia il condannato
sia la parte civile hanno rinunciato espressamente alla motivazione della sentenza
(loc. cit., pag. 6), manifestando con ciò l'intenzione di non volere ricorrere.
Ne segue che, fosse da interpretare come ricorso per cassazione, lo scritto
presentato dall'interessato a questa Corte il 31 ottobre 2003 non è ricevibile.
Poco importa che il condannato lasci intendere di voler impugnare la sentenza
di primo grado, tra l'altro per errata applicazione del diritto federale. Non
avendo egli introdotto la dichiarazione previa dell'art. 276 cpv. 2 CPP, che
costituisce un presupposto processuale (CCRP, sentenza del 29 novembre 2002 in
e C.), l'atto in esame si rivela d'acchito improponibile.
-
Tutt'al più ci si potrebbe domandare, viste le argomentazioni dell'accusato,
se l'omissione della dichiarazione di ricorso non sia dipesa da motivi non a
lui imputabili, ciò che potrebbe giustificare una restituzione dei termini
(art. 21 CPP). La risposta sarebbe in ogni modo negativa. Secondo l'art. 21 CPP
la restituzione di un termine può essere concessa solo ove la parte o il suo
patrocinatore provi di non aver potuto rispettare la scadenza perché impedita
senza colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza
scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.
L'istanza inoltre dev'essere presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni
dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP). In concreto, a
prescindere dal fatto che la domanda risulterebbe proposta venti giorni
dopo la comunicazione orale dei dispositivi, il ricorrente non adduce alcun
motivo che giustifichi la restituzione del termine. Si limita ad affermare di
avere fatto assegnamento sul suo patrocinatore, di non avere reagito subito
perché quest'ultimo gli avrebbe detto che non v'era più nulla da fare e di
essersi convinto del contrario solo dopo avere interpellato un altro legale.
Argomentazioni del genere sono lungi però dall'adempiere i requisiti della
restituzione dei termini giusta l'art. 21 CP.
-
Ne discende, in ultima analisi, l'inammissibilità del ricorso. Si ricordi
per altro che l'unico argomento sollevato (quello di essersi voluto difendere
dall'aggressione della parte civile, interponendo le mani in un gesto
involontario che ha accidentalmente colpito la donna) era già stato sollevato
al dibattimento, quantunque in termini più sfumati. Già allora era stato fatto
valere che lo schiaffo e il colpo di mano erano la conseguenza diretta, anche
se non proporzionale, della presa per i capelli dell'accusato (verbale del
dibattimento, pag. 3). E la tesi era stata ascoltata, ove si consideri che
l'interessato si è visto infliggere solo 3 giorni di arresto rispetto ai 10
giorni prospettati nel decreto d'accusa. Quanto agli oneri del giudizio
odierno, essi seguirebbero la soccombenza del ricorrente (art. 9 cpv. 1 e 15
cpv. 1 CPP). Data la particolarità della fattispecie e tenuto conto del fatto
che il condannato ha interposto ricorso senza l'assistenza di un legale, si
prescinde tuttavia – eccezionalmente – da ogni prelievo.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
-
Non si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– __________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Servizio
di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;
– __________
(parte civile);
– avv.
__________ (patrocinatore di parte civile);
– __________,
(rif. 3.25321.02.4/25).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster