AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.45
Data decisione, Autorità:
13.08.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.45
Lugano
13 agosto
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 24 luglio 2003
presentato da
__________,
contro
la
sentenza emanata il 1° luglio 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi
confronti;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 19 febbraio e il 3 marzo 1997 la ditta di spedizioni __________
ha dichiarato all'ufficio doganale di __________, per ordine di __________,
direttore della divisione esportazioni presso la ditta __________, società
cooperativa a garanzia limitata con sede a __________, due partite di formaggio
Provolone “P X 6 Dolce”, designandolo come “conforme al GATT” alla voce
tariffaria “0406.9039/esente”. In seguito a esami su due campioni di tale
formaggio per analisi e verifica della classificazione, l'ufficio doganale di
importazione ha rilevato un tenore di acqua del 60.1% per la prima partita e
del 58.6% per la seconda, superiore al limite del 54% ammesso per i formaggi a
pasta dura. Esso ha proceduto perciò allo sdoganamento definitivo delle due
partire di Provolone quale “altro formaggio a pasta semidura” gusta la voce
tariffaria 0406.9091.
B. Il 2 aprile 1997 la Direzione delle dogane di Lugano ha redatto un
processo verbale finale nei confronti di __________, ritenendolo autore
colpevole di contravvenzione all'art. 74 n. 6 LD e infrazione ai divieti
contenuti nell'art. 76 n. 1 LD (RS 631.0) per avere erroneamente munito di
certificato di conformità GATT le due note partite di Provolone. La differenza
fra il tasso applicabile secondo la voce di tariffa dichiarata (0406.9039) e
quella accertata (0406.9091) dava un supplemento di dazio pari a fr. 5'060.95 e
un'imposta sul valore aggiunto di fr. 101.20. Con scritto del 2 aprile 1997
__________ ha contestato l'infrazione, sostenendo che secondo le norme GATT/
OMC occorre distinguere due tipi di Provolone, l'uno a pasta morbida e l'altro
a pasta dura, sicché il Provolone a pasta morbida dev'essere classificato tra i
formaggi a pasta semidura, il cui tenore di acqua non supera il 62%. Egli ha
anche sollecitato un complemento di inchiesta.
C. In applicazione dell'art. 124 dell'ordinamento della legge sulle
dogane (OLD: RS 631.01), il 22 maggio 1997 la Direzione del
IV
circondario delle dogane ha emanato una decisione di accertamento secondo cui,
per essere classificato alla voce tariffaria pretesa da __________ (0406.9039),
il Provolone oggetto dei due invii avrebbe dovuto presentare le caratteristiche
di un formaggio a pasta dura, come richiede la convenzione internazionale del
1°giugno/18 luglio 1951 sull'uso delle designazioni d'origine e delle
denominazioni dei formaggi (Convenzione di Stresa: RU 0.817.142.1), elenco B.
Non rientrando tra i formaggi a pasta dura (fino al 54% di tenore di acqua nel
formaggio sgrassato), il prodotto in questione avrebbe dovuto essere
classificato alla voce tariffaria 0406.9091 come “altro formaggio a pasta semidura”,
assoggettato al dazio di fr. 298.60 ogni 100 kg di peso lordo, per un importo
complessivo di fr. 5'050.96.
D. Contro la decisione appena citata __________ è insorto con ricorso
del 18 giugno 1997 alla Direzione generale delle dogane, ribadendo che il
Provolone è un formaggio a pasta semplice semidura esente da dazi doganali. La
Direzione generale delle dogane ha respinto il ricorso con decisione del 24
settembre 1998, rilevando che il Provolone è un formaggio a pasta dura e che le
due partite sdoganate, presentando un tenore di acqua nel formaggio sgrassato
superiore al 54%, dovevano essere classificate alla voce tariffaria 0406.9091
(“altri formaggi a pasta semidura”). Adita da __________ con ricorso del 23
ottobre 1998, il 27 gennaio 2000 la Commissione federale di ricorso in materia
doganale ha confermato la decisione impugnata. Tale pronuncia è passata in
giudicato.
E. Con decreto penale del 17 dicembre 2000 la Direzione generale delle
dogane ha ritenuto __________ autore colpevole per negligenza di
contravvenzione all'art. 74 n. 6 LD e di infrazione ai divieti contenuti
all'art. 76 n. 1 LD, condannandolo a una multa di fr. 1'700.–, poi ridotta a
fr. 1'000.– con decisione del 23 ottobre 2002 in seguito a opposizione
dell'accusato. Questi ha nondimeno chiesto che il suo caso fosse giudicato da
un tribunale.
F. Con sentenza del 1° luglio 2003 il giudice della Pretura penale ha
confermato sia l'imputazione sia la proposta di pena (ridotta) figuranti nel
decreto penale. Contro tale sentenza __________ è insorto con ricorso del 24
luglio 2003 alla Corte di cassazione e di revisione penale, postulando la sua
assoluzione. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 80 cpv. 1 della legge federale sul diritto penale amministrativo
del 22 marzo 1994 (DAP), applicabile alla fattispecie (art. 80 cpv. 1 LD), i
rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale sono ammissibili anche nelle
cause penali deferite al giudizio di un tribunale cantonale secondo l'art. 73.
A norma dell'art. 80
cpv. 2
DAP, anche il Procuratore generale e l'amministrazione interessata possono,
ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tali rimedi giuridici. Essi devono
presentare l'impugnazione entro 20 giorni dalla notifica dei considerandi
scritti, davanti all'autorità cantonale competente nella forma prevista dal
diritto di procedura cantonale.
-
Nella fattispecie il ricorrente ha presentato il ricorso entro 20
giorni dalla notifica della sentenza motivata, come indicatogli dal primo
giudice sia al momento di comunicare oralmente i dispositivi della propria
decisione (si veda il verbale del dibattimento), sia al momento di notificare
la sentenza scritta. Se non che, tale possibilità compete unicamente al
Procuratore generale della Confederazione e all'amministrazione interessata,
non all'accusato, il quale rimane soggetto al diritto cantonale (art. 80 cpv. 1
DAP). E secondo il Codice di procedura penale ticinese la sentenza della
Pretura penale può essere impugnata con ricorso per cassazione, a condizione
che l'imputato dichiari per scritto di voler ricorrere entro cinque giorni
dalla comunicazione orale dei dispositivi (art. 276 cpv. 2 CPP e art. 289 cpv.
1 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP) e presenti la motivazione scritta del
ricorso entro 20 giorni dalla notifica della sentenza motivata (art. 289 cpv.
2 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP). Il ricorrente ha ottemperato soltanto
al secondo requisito, mentre ha omesso la dichiarazione di ricorso nei cinque
giorni susseguenti la comunicazione orale dei dispositivi della sentenza. È
vero che egli si è attenuto all'indicazione dei rimedi giuridici data dal primo
giudice. Ci si deve domandare perciò se egli debba essere protetto nella sua
buona fede, pur essendo dottore in legge. Nel dubbio, tenuto conto anche del
fatto che la differenza tra rimedi giuridici riservati all'imputato (art. 80
cpv. 2 DAP) – da un lato – e rimedi giuridici offerti al Procuratore generale
della Confederazione e all'amministrazione interessata – dall'altro – non
appare ovvia, ci si deve attenere alla soluzione più favorevole all'accusato.
Il gravame va quindi esaminato nel merito.
-
Il ricorrente contesta anzitutto la sentenza impugnata nella misura
in cui gli imputa l'infrazione doganale, affermando che in base allo statuto
della società la rappresentanza legale in giudizio spetta anche al presidente
della cooperativa indagata e che tutti i ricorsi introdotti e le decisioni
adottate dalle autorità doganali riguardano la ditta. Egli spiega che le sue
funzioni erano quelle di export manager, impegnato a vendere all'estero i
formaggi dell'azienda, mentre non era suo compito controllare fisicamente la
spedizione all'estero dei prodotti. L'argomentazione è di poco rilievo. A
prescindere dal fatto che i procedimenti che hanno preceduto l'emanazione del decreto
penale riguardano il ricorrente in persona, quest'ultimo trascura che, secondo
i vincolanti accertamenti del giudice della Pretura penale (art. 288 cpv. 1
lett. c e 295 cpv. 1 CPP), egli ha infranto la legge nella sua veste di direttore
delle esportazioni, responsabile come tale delle dichiarazioni inveritiere
circa la natura del prodotto (sentenza, pag. 6). A tale conclusione il primo
giudice è giunto fondandosi sull'interrogatorio del 2 aprile 1997, nel corso
del quale l'accusato ha dichiarato espressamente di essere il direttore
d'esportazione della ditta Casearia __________, di essere il responsabile del
settore amministrativo per quanto riguarda l'esportazione verso la Svizzera, di
essere a conoscenza delle disposizioni relative al tenore di acqua ammesso nei
formaggi a pasta dura e di sapere che la dogana elvetica sdogana il formaggio
sulla base della fattura emessa dal venditore. Sostenere la propria estraneità
ai fatti in circostanze del genere non è serio.
-
Il ricorrente rimprovera poi al giudice della Pretura penale di non
avere avuto corretta nozione della Convenzione di Stresa, e in particolare di
avere frettolosamente affermato che per essere esente da dazio il Provolone
oggetto delle due spedizioni avrebbe dovuto presentare le caratteristiche di un
formaggio a pasta dura. A suo parere invece simile convenzione non fa
riferimento al tipo di pasta del Provolone, le cui caratteristiche sono chiaramente
stabilite dalla decisione n. 7 della Convenzione stessa, adottata il 5 novembre
-
Tale equivoco sarebbe da mettere in relazione al fatto che, per motivi di
opportunità, dal 1986 le autorità doganali svizzere interpreterebbero a modo
loro la portata della Convenzione, designando il Provolone con umidità superiore
al 54% come formaggio a pasta dura nel chiaro intento di assoggettarlo al
gravoso dazio di fr. 298.50 per 100 kg e renderlo economicamente svantaggioso.
Ciò contrasta, per quanto riguarda le caratteristiche del Provolone, con quanto
prevede la citata decisione n. 7 della Convenzione, il cui testo si riporta integralmente
a quello della legge italiana n. 125 del 1954, in ottemperanza all'art. 4 della
Convenzione, il quale precisa che le caratteristiche dei formaggi sono fissate
dai paesi d'origine. Confrontando i due testi – assevera il ricorrente – si
rilevano contraddizioni, omissioni e aggiunte finalizzate a designare il
Provolone come formaggio a pasta dura per ostacolare l'importazione di un
formaggio a pasta tipicamente semidura. In altre parole, le autorità svizzere
avrebbero sottoposto il Provolone oggetto delle spedizioni a un dazio doganale
attribuendo a esso caratteristiche non confortate dal diritto internazionale.
a) Stabilito
che in concreto il ricorrente non ha agito con intenzione, ma per negligenza,
il primo giudice ha rilevato che non era più possibile entrare nel merito delle
contestazioni dell'accusato. A suo modo di vedere, in effetti, non era più possibile
ridiscutere né la classificazione del formaggio secondo la Convenzione di
Stresa, né l'interpretazione data dalle autorità doganali svizzere alla decisione
n. 7 con cui il Consiglio permanente per l'applicazione di tale accordo aveva
deciso di includere nell'elenco B la denominazione protetta di “Provolone”. Non
era più possibile rivedere nemmeno l'inserimento del prodotto sotto la categoria
tariffaria 0406.9091 invece che sotto la categoria 0406.9030, né l'imposizione
del dazio di fr. 298.60 per kg di peso lordo, poiché tutti gli aspetti giuridici
legati al caso in esame erano stati definitivamente decisi con sentenza del 27
gennaio 2000 dalla Commissione federale di ricorso in materia doganale, passata
in giudicato.
b) La
conclusione del primo giudice è corretta. La decisione (definitiva) adottata
dalla Commissione federale di ricorso in materia doganale contro la decisione
di accertamento (art. 124 OLD) presa dalla Direzione del IV circondario delle dogane
e dalla Direzione generale delle dogane emana infatti da un tribunale
amministrativo speciale (Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ª edizione, n. 788 con riferimento a DTF 119 Ib 451), non da una
semplice autorità amministrativa. Essa vincola perciò l'autorità penale,
analogamente a quanto avviene nel caso in cui il giudice penale sia pregiudizialmente
chiamato a esaminare la legalità di decisioni amministrative – segnatamente
nel campo dell'art. 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autorità) – che
stanno alla base dell'infrazione. Anche in quei frangenti, di fronte al
giudizio di un tribunale amministrativo che ha statuito nel merito, il giudice
penale non ha più facoltà di rivedere la legalità (DTF 121 IV 29 consid. 2a
pag. 31; sentenza 6S.489/2002 del Tribunale federale del 5 giugno 2003, consid.
2.1). Si ricordi che contro la decisione emanata dalla Commissione federale di
ricorso in materia doganale sarebbe stato possibile insorgere con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale (ciò figurava anche nell'indicazione dei
rimedi giuridici: decisione, pag. 11). La ditta, rappresentata dal ricorrente,
aveva fatto capo a tale mezzo d'impugnazione, ma poi l'aveva ritirato (act. 6).
Le censure sollevate nel ricorso odierno andavano sollevate in quella sede.
Allegate nel ricorso per cassazione, esse si rivelano semplicemente
irricevibili.
- Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 9
cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Ministero
Pubblico della Confederazione, Berna;
– Amministrazione
federale delle dogane AFD, Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238,
Taverne.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente
Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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