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Numero d'incarto:
17.2003.3
Data decisione, Autorità:
24.02.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.3
Lugano
24 febbraio
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 7 gennaio 2003 presentato da
__________,
(patrocinato dall'
avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 13 dicembre 2002 dalla presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano nei suo confronti;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 18 dicembre 2001 il Procuratore pubblico
ha riconosciuto __________ autore colpevole di tentata truffa, proponendone la
condanna a 90 giorni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni
(pene sospese condizionalmente per due anni), oltre che al pagamento di una
multa di fr. 5'000.–. L'atto è stato intimato per raccomandata lo stesso giorno
al domicilio dell'accusato, il quale però non lo ha ritirato, sicché dopo i
sette giorni di giacenza il plico è stato rinviato dall'ufficio postale di
__________ al Ministero pubblico (31 dicembre 2001). Quello stesso 18 dicembre
2001 il decreto è stato intimato per raccomandata anche al patrocinatore
d'ufficio dell'accusato, avv. __________. Il 21 dicembre 2001 quest'ultimo ha
spedito all'assistito, per raccomandata, copia del decreto unitamente a una
lettera in cui riassumeva – in tedesco – il contenuto dell'atto e indicava i
rimedi giuridici. Nemmeno tale invio però è stato ritirato durante il periodo
di giacenza, di modo che la busta è tornata al legale (7 gennaio 2002).
L'avvocato __________ ha quindi ripetuto l'invio per posta semplice.
B. Il 27 febbraio 2002 __________ ha chiesto al Ministero pubblico la
restituzione del termine per presentare opposizione, affermando di avere potuto
prendere conoscenza del decreto di accusa solo il 7 gennaio 2002, dopo il suo
rientro dall'Iran, e di avere subito incaricato l'avv. __________ di introdurre
opposizione. Se non che, il legale sarebbe rimasto passivo. Con sentenza del 13
dicembre 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha
respinto l'istanza, ritenendola tardiva e comunque infondata nel merito.
C. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 7 gennaio
2003 un ricorso in lingua tedesca alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Con decreto del 14 gennaio successivo il presidente della Corte gli ha
assegnato un temine di 20 giorni per tradurre il memoriale in italiano, ciò che
il ricorrente ha fatto il 5 febbraio successivo. Nei motivi l'interessato
chiede che l'istanza di restituzione in intero sia accolta e che egli sia
reintegrato nel termine per presentare opposizione al decreto di accusa. Il
ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerato
in diritto: 1. Secondo l'art. 287 cpv. 1 CPP il Procuratore pubblico, l'accusato e
il suo difensore possono interporre ricorso per cassazione contro tutte le
sentenze di merito emanate dalle Corte penali. In concreto il rimedio non è
diretto contro una sentenza di merito, bensì contro la mancata restituzione del
termine per introdurre opposizione a un decreto di accusa. Questa Corte ha già
avuto modo di ritenere, nondimeno, che un ricorso per cassazione proposto da un
condannato contro una sentenza con cui il Pretore dichiara irricevibile per
tardività la sua opposizione al decreto di accusa è ammissibile, poiché tale
decisione – pur non essendo di merito – pone fine al procedimento penale (CCRP,
sentenza del 16 agosto 2000 in re W.). Non vi motivo per scostarsi da tale
orientamento nella fattispecie, ove con la decisione impugnata il Pretore – pur
nell'ambito di una restituzione dei termini (art. 21 e 22 CPP) – ha statuito
per finire sulla ricevibilità dell'opposizione al decreto di accusa, ossia su
un presupposto processuale che, se negato (come in concreto), pone fine al
procedimento (CCRP, sentenza del 20 dicembre 2000 in re S.);
-
Secondo l'art. 21 CPP la restituzione di un termine può essere
concessa se la parte o sul suo patrocinatore prova di non avere potuto
rispettare la scadenza “perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore,
segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o
per altre ragioni importanti”. L'istanza va presentata, sotto pena di
decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1
CPP). Nel caso specifico l'accusato non pretende di essere stato impedito
dall'introdurre tempestiva opposizione per forza maggiore o per una delle
ragioni enunciate all'art. 21 CPP, ma per la negligenza imputabile al suo patrocinatore
d'ufficio, sollecitato invano a impugnare il decreto di accusa. Del resto – egli
soggiunge – il difensore avrebbe dovuto intraprendere di sua iniziativa tutto
il possibile per rispettare il termine di 15 giorni previsto dalla legge, salvo
essere certo che l'accusato avrebbe desistito. In mancanza di ciò, avrebbe
dovuto almeno inoltrare opposizione a titolo cautelativo. Rimanendo inoperoso,
il legale ha privato l'accusato di una difesa adeguata, in violazione degli
art. 8 Cost. e 6 CEDU.
-
La presidente della Corte delle assise correzionali ha respinto
l'istanza già per motivi d'ordine. Essa ha rilevato anzitutto che secondo
l'art. 7 CPP l'intimazione degli atti processuali avviene per posta oppure per
mezzo di usciere o della polizia, in applicazione analogica di quanto dispone
il Codice di procedura civile. Per consolidata giurisprudenza un rinvio
raccomandato si reputa notificato, in caso di mancato ritiro da parte del
destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale.
Non essendo stato ritirato, nel caso specifico il decreto di accusa doveva
ritenersi notificato il settimo giorno di giacenza. L'opposizione formulata con
scritto del 27 febbraio 2002 risultava perciò intempestiva, come tardiva si
dimostrava l'istanza di restituzione in intero proposta quello stesso giorno.
Una richiesta a tal fine andava presentata in effetti – sotto pena di decadenza
– entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP), ciò
che l'interessato ammetteva essere intervenuto solo il 7 gennaio 2002 al
momento del suo rientro dall'estero, dopo di che aveva potuto prendere
conoscenza del decreto.
-
Il
ricorrente non si confronta con la motivazione testé riassunta né pretende di
avere introdotto l'istanza di restituzione in intero tempestivamente. Quanto a
un'eventuale negligenza del suo precedente legale, nell'istanza medesima egli
affermava ancora di avere sollecitato invano l'avvocato __________ ad
attivarsi, a presentare opposizione (e quindi implicitamente, a postulare la
restituzione del termine). Nel ricorso egli critica unicamente l'operato del
suo ex legale al momento della ricezione del decreto di accusa. A parte ciò,
l'istanza in esame – proposta il 27 febbraio 2002 – andrebbe considerata
tardiva quand'anche si volesse ritenere che l'impedimento ad agire sia cessato
il 16 gennaio 2002 (due giorni dopo il passaggio in giudicato del decreto di
accusa, avvenuto il 14 gennaio 2002). A quel momento infatti il ricorrente ha
inviato al suo legale di allora un fax in cui comunicava di avere preso
conoscenza del decreto di accusa e incaricava il patrocinatore stesso di
presentare opposizione. Anche dipartendosi da tale ipotesi, per vero, il
termine di 10 giorni previsto dall'art. 22 CPP è stato ampiamente superato.
Anzi, la tardività della domanda risulta ancor più evidente ove si consideri
che in una lettera del 7 febbraio 2002 indirizzata all'avv. __________ per
sapere se fossero stati intrapresi passi in vista di ottenere un risarcimento
per ingiusta carcerazione preventiva, il nuovo patrocinatore del ricorrente
dava per acquisita l'opposizione al decreto di accusa, pretendendosi così informato
al riguardo. Se appena avesse egli verificato ciò (per esempio interpellando il
Ministero pubblico), egli avrebbe scoperto che l'informazione era inveritiera
ancor prima che l'avv. __________ glielo comunicasse per scritto il 22 febbraio
successivo. Ne discende che, comunque sia, il ricorso si rivela palesemente
infondato.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 con rinvio
all'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
500.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle Assise correzionali di Lugano;
– Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6500 Bellinzona;
– Dipartiemtno
delle Istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, 6807 Taverne;
– Sezione
cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona;
– GIAR,
Via Bossi 3, 6900 Lugano;
– avv.
__________ (rappr. PC).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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