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Numero d'incarto:
17.2003.29
Data decisione, Autorità:
15.07.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.29
Lugano
15 luglio
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25
giugno 2003 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 16 giugno 2003 dal
presidente della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa del 17 marzo 2003 il Procuratore pubblico ha
dichiarato __________ autore colpevole di diffamazione per avere, comunicando
con terzi, incolpato e reso sospetto __________ di condotta disonorevole e di
altri fatti che potevano nuocere alla reputazione di lui. In applicazione della
pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 500.–
(DA
918/2003). Il 2 aprile 2003 __________ ha presentato opposizione al decreto,
sicché gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale per il dibattimento.
B. Il giorno del processo, 16 giugno 2003, __________ ha fatto
pervenire alla Pretura penale uno scritto in cui chiedeva il rinvio del
dibattimento per motivi di salute. Il presidente della Pretura penale ha
respinto l'istanza il giorno medesimo. Ha quindi proceduto in assenza
dell'imputato (e del Procuratore pubblico, assente giustificato), dichiarando
con sentenza dello stesso 16 giugno 2003 – il cui dispositivo è stato intimato
alle parti il 23 giugno 2003 – __________ autore colpevole del reato ascrittogli.
All'imputato egli ha inflitto una multa di fr. 300.– a valere come pena
aggiuntiva a quelle pronunciate il 30 luglio,
6 agosto
e 8 agosto 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, in esito ad
altri tre decreti d'accusa (n. 2337/1999, 1660/2000 e 1957/2001).
C. Il 25 giugno 2003 __________ ha comunicato alla Corte di cassazione
e di revisione penale di ricorrere contro la sentenza citata, segnatamente
contro la dichiarazione di contumacia. Ha chiesto inoltre al Pretore di fargli
pervenire le motivazioni della sentenza impugnata, postulando altresì il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 26 giugno 2003 la Pretura penale ha
trasmesso gli atti a questa Corte, rilevando che il dispositivo della sentenza
era stato intimato il 23 giugno 2003 e che nessuno aveva sollecitato la
motivazione del giudizio nel termine di cinque giorni. Il ricorso non ha
formato oggetto di motivazione.
Considerando
in diritto: 1. Conclusa
la discussione, il giudice emana la sentenza, che è immediatamente comunicata
verbalmente nei dispositivi con esposizione dei motivi essenziali all'accusato,
alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte
le parti, inoltre, del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e
di chiedere, pure entro cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione
scritta entro venti giorni dalla notifica della sentenza (art. 289 cpv. 1 e 4
CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).
- La Corte di cassazione e di revisione penale ha già avuto modo di
stabilire che il Procuratore pubblico il quale, valendosi della facoltà garantitagli
dall'art. 274 cpv. 2 CPP, non compare al pubblico dibattimento, non può
pretendere poi di vedersi prorogare il termine di cinque giorni per introdurre
la dichiarazione di ricorso, tale termine cominciando a decorrere per tutte le
parti dalla comunicazione verbale dei dispositivi. Né incombe al Pretore rendere
edotto separatamente il Procuratore pubblico, assente, del contenuto dei
dispositivi pronunciati. Tocca se mai alla pubblica accusa adottare i
provvedimenti necessari per informarsi tempestivamente circa l'esito del
processo. Lo stesso principio ha applicato la Corte di cassazione e di revisione
penale, in ossequio alla parità di trattamento, nel caso in cui assente
(giustificata) sia la parte civile, la quale non può contare su comunicazioni
scritte del giudice, ma deve osservare anch'essa il termine di 5 giorni per la
dichiarazione di ricorso, informandosi tempestivamente circa il contenuto dei
dispositivi (CCRP, sentenza del 2 dicembre 1997 in re Ministero pubblico, pag.
3; Rep. 1997 pag. 325 e 1998 pag. 378).
Coerentemente
la Corte di cassazione e di revisione penale ha avuto motivo di confermare,
ancora in seguito, che la ricevibilità di un ricorso per cassazione contro una
sentenza pretorile è subordinata alla dichiarazione previa dell'interessato, la
quale va presentata da tutte le parti entro il medesimo termine, ossia entro
cinque giorni da quando il giudice ha comunicato oralmente la propria
decisione, rispettivamente – in caso di assenza di tutti gli interessati – da
quando egli ha statuito. In caso contrario, oltre a disparità di trattamento
ingiustificate, si creerebbe un'inammissibile insicurezza giuridica (CCRP,
sentenza del 4 maggio 1998 in re B., consid. 3). Il caso appena citato si
riferiva a un procedimento nel quale non si era nemmeno tenuto il dibattimento,
dato che sia la pubblica accusa sia la parte civile avevano rinunciato a
comparire, mentre l'accusato era stato dispensato dal Pretore dal presenziarvi.
-
Analoghi
principi devono reggere il caso in esame, ove il dibattimento si è svolto in
assenza del Procuratore pubblico, delle parti civili e dell'accusato. Se
l'onere di informarsi circa l'esito del processo è imposto alle parti
dispensate dal comparire in aula, ciò vale a maggior ragione per l'imputato
contumace. Certo, in concreto __________ aveva introdotto un'istanza di rinvio.
Ciò non lo sollevava tuttavia dalle sue responsabilità. Egli sapeva infatti che
il 16 giugno 2003 si sarebbe tenuto il dibattimento a suo carico. Doveva perciò
informarsi circa l'esito della sua istanza, in modo da poter formulare, nel
caso in cui il rinvio fosse stato respinto, una tempestiva dichiarazione di
ricorso contro la contumacia. Nulla induce a ritenere che egli non fosse in
grado di farlo, ove appena si consideri che quello stesso 16 giugno 2003 egli
aveva fatto pervenire alla Pretura penale un'istanza di rinvio motivata di suo
pugno. E siccome il termine per la dichiarazione di ricorso è cominciato a
decorrere il 17 giugno 2003, l'ultimo giorno è venuto a cadere il 23 giugno successivo,
tenuto conto che il 22 giugno 2003 era un sabato. Ne discende che la dichiarazione
di ricorso, presentata il 25 giugno 2003, è manifestamente tardiva.
-
Rimane da esaminare se, indipendentemente da quanto precede, il
ricorrente potesse esigere dal primo giudice la motivazione scritta della
sentenza. La risposta è negativa. Dal 1° gennaio 2003 tale facoltà va
esercitata entro lo stesso termine di cinque giorni fissato per la
dichiarazione di ricorso (art. 276 cpv. 2 CPP). Nel vecchio diritto la rinuncia
alla motivazione era ammissibile, per contro, unicamente se le parti vi
rinunciavano espressamente entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei
dispositivi (art. 276 cpv. 2 vCPP). È vero che nella fattispecie l'accusato ha
dichiarato di impugnare la sentenza di primo grado. Già si è visto però che
tale dichiarazione, presentata il 25 giugno 2003, è tardiva. D'altro canto una
richiesta di motivazione oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art.
276 cpv. 2 CPP sarebbe contraria al disposto secondo cui la sentenza motivata
dev'essere intimata, sotto pena di nullità, entro 20 giorni dalla comunicazione
orale dei dispositivi. Il giudice rischierebbe difatti, in casi simili, di vedersi
sensibilmente ridurre il termine per motivare la decisione, ciò che non sarebbe
né ragionevole né sostenibile.
-
Ne segue, in ultima analisi, l'inammissibilità del gravame, limitato
per altro alla sola dichiarazione di ricorso. Al ricorrente rimane aperta, con
ogni evidenza, la facoltà di chiedere la revoca della sentenza contumaciale in
virtù dell'art. 277 cpv. 3 CPP. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria, essa va introdotta al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (art.
26 cpv. 1 Lag). Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv.
1 e 9 cpv. 1 CPP). Considerata nondimeno la particolarità della fattispecie, appare
giustificato soprassedere a ogni prelievo. Non è il caso nemmeno di assegnare
ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. ll ricorso è inammissibile.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________;
– Avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Servizio
di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano;
– __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona,
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente La
segretaria
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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