AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.17
Data decisione, Autorità:
26.06.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.17
Lugano
26 giugno 2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
presentato il 28 aprile 2003 da
__________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________)
contro
la sentenza emanata il 17 marzo 2003 dalla presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 marzo 2003 la presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di
ripetuta coazione sessuale e di infrazione alla legge federale sul domicilio e
la dimora degli stranieri. Essa ha accertato che in tre occasioni l'imputato
aveva costretto l'amica __________ a praticargli una fellazione: l'8 febbraio
2002 al proprio domicilio di via __________, il 18 aprile 2002 al domicilio
della donna in via __________ e una sera del giugno 2002 in un parco di
__________. Inoltre fra il maggio del 2000 e l'agosto del 2002 l'imputato
aveva soggiornato in Svizzera senza permesso. In applicazione della pena, la
presidente della Corte ha condannato __________, recidivo, a 2 anni e 3 mesi
detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), all'espulsione dalla
Svizzera per di 10 anni e alla rifusione di fr. 26'223.80 a __________,
costituitasi parte civile. Essa ha disposto infine svariate confische.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 18 marzo
2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta, presentata il 28 aprile successivo, egli
chiede di essere prosciolto dall'accusa di coazione sessuale per quanto riguarda
gli episodi del 18 aprile 2002 e del giugno 2002, con conseguente
ricommisurazione della pena. In subordine egli postula una riduzione della pena
inflittagli. Nelle sue osservazioni del 19 maggio 2003 il Procuratore pubblico
propone di respingere il ricorso. La medesima conclusione formula __________
con osservazioni del 20 maggio 2003.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di
arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170,
125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente
su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag.
30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta
dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione
dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere
annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo
nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 273 consid. 2.1 pag.
275, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208
consid. 4a pag. 211).
- Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di essere caduta in arbitrio
per non avere ravvisato le evidenti differenze tra l'accaduto dell'8 febbraio
2002 e quanto si è verificato in seguito. Pur ammettendo che in aula il suo
precedente patrocinatore aveva riconosciuto l'applicabilità dell'art. 189 CP
all'episodio dell'8 febbraio 2002 (in realtà il precedente patrocinatore aveva
riconosciuto, almeno nei fatti, anche le altre due coazioni sessuali: sentenza,
pag. 46), egli fa carico alla prima giudice di avere trascurato che a quel
tempo egli viveva con la donna e di avere sorvolato sul comportamento tenuto da
quest'ultima dopo l'8 febbraio 2002, circostanze fondamentali per stabilire se
egli potesse credere che l'amica fosse o non fosse consenziente. Invece – egli
sostiene – la Corte di merito si è limitata a insistere sulla credibilità di lei,
in particolare per quanto riguarda il noto episodio dell'8 febbraio 2002. Tutto
essa ha ignorato sulla durata del rapporto di coppia (iniziato nell'ottobre del
2001 e terminato nel marzo del 2002) e sull'intensità della relazione
sentimentale, nonostante __________ fosse venuta a sapere subito dei trascorsi
malavitosi di lui e nonostante i violenti litigi sorti tra i due, che non avevano
impedito la convivenza.
a) Quanto
l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid.
2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119
IV 1 consid. 5a pag. 3), che vincola la Corte di cassazione e di revisione
penale. Il relativo apprezzamento quindi può essere criticato solo per arbitrio
(sopra, consid. 1). In concreto la Corte di assise ha ritenuto fuori dubbio che
gli atti incriminati siano avvenuti contro la volontà di __________, piegata
dal clima di intimidazione creato dall'accusato a forza di percosse, minacce e
violenze psicologiche. Essa ha pure ritenuto fuori dubbio che tali pressioni
fossero atte a coartare la donna, la quale sapeva che il ricorrente apparteneva
ad associazioni criminali di nota ferocia e aveva direttamente constatato come,
dandosene il caso, l'uomo sapesse passare dalle parole ai fatti (sentenza, pag.
48). La Corte di assise ha accertato altresì che il ricorrente ha
consapevolmente esercitato pressioni su di lei, l'ha consapevolmente minacciata
perché aderisse alle sue richieste e si è reso perfettamente conto di essere
riuscito nell'intento, come risultava anche da riscontri oggettivi, in specie
dalle lettere minatorie da lui inviate alla donna (sentenza, pag. 49).
b) Ciò
posto, la prima giudice ha accertato che il ricorrente sapeva – almeno con dolo
eventuale – che nei tre frangenti incriminati egli stava sfruttando la paura
dell'amica e che grazie a ciò otteneva la prestazione richiesta. E della
situazione egli si era accomodato anche la sera dell'8 febbraio quando, dopo
avere picchiato duramente la donna e averla rincorsa mentre questa cercava di
sfuggirgli, l'aveva riportata in casa e le aveva imposto di praticargli la
fellazione (sentenza, pag. 50). Pure nel marzo successivo l'imputato non poteva
ignorare che stava coartando l'amica, la quale piangeva dopo essere stata frustata
perché non aveva voluto usare su di sé un pene di lattice e si era vista poi
mingere addosso. La Corte ha ritenuto che in simili situazioni di umiliazione e
di prevaricazione un uomo non possa seriamente supporre di far cedere una donna
per libera scelta. Né era necessario che in condizioni del genere la vittima
reagisse con maggiore insistenza, la situazione essendo chiara (sentenza, pag.
50 seg.). Altrettanto vale, secondo la presidente della Corte, per l'episodio
del giugno 2002, quando l'imputato si era fatto praticare un coito orale a
__________. Anche in tal caso l'imputato era ben cosciente – almeno per dolo
eventuale – di sfruttare le pressioni psicologiche riconducibili al clima di intimidazione
da lui creato, tanto più che i rapporti intimi fra i due erano ormai cessati.
Anche in quell'occasione egli aveva fatto uso di percosse, ancorché si
trattasse di sberle non troppo violente. Inoltre egli era conscio che l'amica
aveva desiderio di rispettabilità e attribuiva grande importanza alla propria
immagine, sicché mai avrebbe accondisceso a pratiche siffatte in un luogo
aperto al pubblico (sentenza, loc. cit).
c) Nelle circostanze descritte il ricorrente non può dolersi di arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove solo perché l'8
febbraio 2002 egli viveva ancora con __________ e perché tale relazione era
continuata anche in seguito, sebbene lei fosse al corrente dei suoi trascorsi
poco rassicuranti. Certo, la donna avrebbe potuto por fine alle prevaricazioni
con una denuncia all'autorità. La prima Corte ha accertato però, anche in base
alla perizia psichiatrica, che la donna si trovava in uno stato di totale
sudditanza: atterrita, vedeva messa a repentaglio la reputazione, temeva per
la propria vita e per quella dei suoi amici, riteneva che l'intervento di terzi
avrebbe creato danni maggiori rispetto a quanto stava vivendo e credeva di
potersi liberare pian piano dell'imputato. Sempre in tali condizioni, del
resto, essa aveva accettato di frequentarlo (sentenza, pag. 46 seg.). Invano il
ricorrente lamenta arbitrio evocando il contesto della vicenda, segnatamente il
fatto che durante la convivenza la donna intrattenesse con lui rapporti intimi
all'insegna di una certa schiettezza nelle abitudini. Intanto, per ammissione dell'imputato
stesso, nel giugno 2002 i rapporti erano ormai cessati da tempo (sentenza, pag.
50). Oltre a ciò, senza cadere in arbitrio la prima Corte poteva ritenere che i
tre episodi incriminati denotavano le medesime caratteristiche: si trattava di
atti sessuali commessi in palese asservimento della vittima, la quale era stata
rincorsa, percossa duramente e riportata a casa (8 febbraio 2002), frustata e
costretta a manipolare un pene di gomma, vedendosi poi orinare addosso (18
aprile 2002), schiaffeggiata (giugno 2002). Pretendere in assenza di qualsiasi
patologia che si trattasse di ordinari episodi rientranti nel rapporto di
coppia non è serio.
d) Il
ricorrente insiste nel rimproverare alla prima Corte di avere negletto l'atteggiamento
contraddittorio della donna, la quale aveva accettato di frequentarlo anche
dopo l'8 febbraio 2002, aveva accettato di trascorrere con lui e la sua famiglia
alcuni giorni nel periodo pasquale e aveva accettato, facendosi promettere che
quella sarebbe stata l'ultima volta, di accompagnarlo a cena il 18 aprile 2002,
il giorno del secondo episodio incriminato. Manifestamente appellatoria, la
doglianza è impropria a sostanziare una censura di arbitrio. Così come trascura
il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a
statuire su un divieto dell'arbitrio l'argomento legato alle dichiarazioni rese
dall'amica sull'episodio del 18 aprile 2002, e ciò al fine di individuarne contraddizioni
e di dedurne in qualche modo un consenso. Anche in tal caso l'impostazione
appellatoria del ricorso è evidente, il ricorrente limitandosi a proporre una
chiave di lettura propria, senza però lontanamente dimostrare perché la prima
giudice avrebbe compiuto un palese errore di valutazione ritenendo che la donna
fosse vittima di un consapevole abuso.
e) Difendendosi
una volta ancora come se si trovasse di fronte a un'autorità di appello munita
di pieno potere cognitivo anche nel giudicare questioni di fatto e
apprezzamenti delle prove, il ricorrente contesta le pressioni psicologiche da
lui esercitate e il clima di pesante intimidazione instaurato. Se non che, egli
contrappone semplicemente la propria versione dei fatti a quella della prima
Corte, ciò che non è ammissibile. Né bastano le critiche alla concludenza delle
perizie mediche e al comportamento di __________ in occasione dell'ultimo
episodio incriminato per definire altamente probabile, se non verosimile, che
la solitudine nella vita dell'amica e la sua visione del rapporto con gli
uomini fuorviassero al punto da lasciar credere che essa fosse una donna
consenziente. Poco importa che la questione non sia stata specificatamente
istruita. I veri motivi che hanno spinto la Corte di assise a ravvisare la
consapevolezza dell'imputato sulla dipendenza psicologica e quindi sulla
coartazione dell'amica nelle tre occasioni incriminate figurano da pag. 49 a 51
della sentenza impugnata, argomenti con cui il ricorrente non si confronta e
che mal si intravede come potrebbero rivelarsi arbitrari.
- Il ricorrente critica altresì la pena inflittagli, che giudica
contraria all'art. 63 CP. Ora, nella commisurazione della pena il giudice del
merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale
interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga al di
fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP,
disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure
appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un
abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49
consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche DTF 123 IV
107 consid. 1 pag. 109). Quanto ai criteri determinanti per la sua fissazione
della pena, essi figurano in DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 166 IV 288
consid. 2a pag. 289.
a) Nell'infliggere la pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione per ripetuta
coazione sessuale e infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora
degli stranieri la presidente della Corte ha giudicato grave, anzitutto, la
colpa dell'imputato riferita agli abusi sessuali, avendo costui agito senza
scrupoli e con totale indifferenza di fronte alle implorazioni della vittima.
Egli non aveva esitato a soddisfare coscientemente i suoi egoistici desideri e
a infliggere con modalità perverse per un periodo prolungato pesanti sofferenze
alla donna che pretendeva di amare, fino a renderla malata. Ciò denotava
crudeltà, l'imputato non avendo dimostrato remore nel causare un grave danno
del cui avverarsi era pienamente consapevole. Ad aggravare la situazione
concorrevano l'infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli
stranieri (art. 68 n. 1 CP) e la recidiva (art. 67 CP). Donde, im definitiva,
la condanna a 2 anni e 3 mesi di detenzione (sentenza, pag. 51 seg.).
b) Secondo il ricorrente, la prima giudice ha disatteso le esigenze
di motivazione della pena fissate dal diritto federale, trascurando di indicare
sia i fattori oggettivi che riguardano l'atto commesso, sia i fattori attinenti
alla personalità dell'autore, trascurando finanche di precisare l'incidenza
attribuita a ognuno di essi.
aa) Quanto ai criteri determinanti per la commisurazione della pena,
la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 63 CP stabilisce esplicitamente,
del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto
dei motivi a delinquere, della vita anteriore e della condizioni personali di
lui. Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati
fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità
del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito,
il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o
psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento,
volontà di emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione familiare e
professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione
seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione
in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2a pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid.
1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Esigenze di prevenzione generale,
per converso, svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 242 consid.
2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo
solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di
per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto
tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo
essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123
IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).
bb) Per diritto federale incombe al giudice di merito esporre, nei
motivi della sua decisione, gli elementi essenziali relativi all'atto o
all'autore da egli considerati, in modo che sia possibile verificare tutti gli
aspetti determinanti e la loro valutazione, sia in senso attenuante o aggravante.
Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o
eccesso di apprezzamento, gli appaiono senza importanza o di peso trascurabile.
Egli non è tenuto nemmeno a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza
accordata a ogni elemento considerato. Deve giustificare tuttavia la pena
inflitta, permettendo di seguire il ragionamento da egli adottato (DTF 127 IV
101 consid. 2c pag. 104 con richiami).
cc) Le critiche mosse alla prima giudice non possono essere condivise.
Dalla motivazione – ancorché sintetica – appare evidente che nell'infliggere 2
anni e 3 mesi di detenzione, la prima giudice si è prevalentemente fondata,
dandone ragione, sulla colpa dell'imputato per le reiterate coazioni sessuali,
ritenendola particolarmente grave sia per il modo con cui egli ha agito
(mancanza di scrupoli), sia per i motivi a delinquere (soddisfazione egoistica),
sia per le sofferenze causate alla vittima, sia per il danno psichico arrecato,
del cui avverarsi era pienamente consapevole. A ciò si cumulava l'altro reato
(ancorché meno grave) e la recidiva conseguente alla condanna in Germania a 4
anni di reclusione per istigazione a traffico illegale d'armi e possesso
illegale di una pistola semiautomatica con silenziatore, scontata fino al 13
aprile 2000 (sentenza, pag. 9). È vero che la presidente della Corte non ha
specificato il peso attribuito alle due circostanze (sentenza, pag. 51). Dalla
motivazione risulta evidente, nondimeno, che i reati sessuali hanno inciso in
modo determinante. Si aggiunga che, contrariamente all'opinione del ricorrente,
egli non è stato considerato recidivo specifico, nel senso che non è stato
condannato per un reato delle stessa natura. La Corte si è limitata ad
applicare l'art. 67 CP perché egli ha delinquito di nuovo quando non erano
ancora trascorsi cinque anni dalla sua precedente liberazione condizionale
(sentenza, pag. 52).
c) Secondo il ricorrente, la pena sarebbe in ogni modo esageratamente
severa avuto riguardo non soltanto alle sue condizioni personali, ma anche al
comportamento della vittima, che lo ha indotto a ritenerla consenziente. Se non
che, nella misura in cui il ricorrente si avvale di quest'ultima circostanza,
il ricorso è inammissibile poiché fondato su fatti non soltanto non accertati
nella sentenza impugnata, ma addirittura esclusi. Si è infatti visto che la
prima giudice non ha travalicato il suo potere di apprezzamento escludendo che
la donna fosse consenziente, rispettivamente che l'accusato avesse motivi per
ritenerlo. La stessa conclusione si impone per l'altra critica; quali sarebbero
le condizioni personali che osterebbero alla pena pronunciata il ricorrente non
spiega.
-
Richiamati i motivi già esposti, il ricorrente si duole infine della
durata della pena accessoria dell'espulsione (10 anni), giudicandola
arbitrariamente rigorosa. Carente di motivazione, il ricorso andrebbe
dichiarato inammissibile già di primo acchito. In ogni modo esso andrebbe
respinto, poiché di fronte al quadro enunciato nel consid. 1 della sentenza
impugnata (vita anteriore dell'accusato) e ai gravi reati commessi, non è
possibile far carico alla presidente della Corte di avere ecceduto o abusato
del proprio potere di apprezzamento giudicando che, per ragioni di ordine
pubblico, si giustifica un'espulsione di lunga durata.
-
Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del
ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà a __________, la
quale ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite di un avvocato,
un'indennità di fr. 1'500.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'500.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 1'500.– per ripetibili.
- Intimazione:
– __________, c/o PCT, 6904 Lugano;
– avv. dott. __________;
– procuratore pubblico __________;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501
Bellinzona;
– Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure,
casella postale 238, 6807 Taverne;
– Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino;
– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento opere sociali, Segretaria generale, 6500 Bellinzona;
– Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003
Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003
Berna;
– Direzione del penitenziario cantonale La Stampa CP, 6904 Lugano;
– La Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– avv. __________ (rappr. PC).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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