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Numero d'incarto:
17.2003.1
Data decisione, Autorità:
09.01.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.1
Lugano
9 gennaio
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione presentato il 18 dicembre 2002 da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 27 novembre 2002 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 27 novembre 2002, emanata nelle forme
contumaciali, il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha
riconosciuto __________ autore colpevole di ricettazione, mancata truffa e
appropriazione indebita, condannandolo a 6 mesi di detenzione (computato il
carcere preventivo sofferto) a valere come pena parzialmente aggiuntiva a
un'altra pena di 18 mesi di detenzione inflitta il 18 gennaio 1994 dal
Tribunale correzionale di __________;
che
contro tale sentenza __________ ha introdotto il 27 novembre 2002 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale;
che
nei motivi del gravame, presentati il 18 dicembre successivo, egli chiede il proscioglimento
da ogni imputazione o quanto meno, in subordine, il rinvio degli atti a
un'altra Corte di assise per nuovo giudizio;
che
il ricorso non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che il ricorrente è stato giudicato in contumacia dalla prima Corte
(art. 308 segg. CPP) per non essere comparso al pubblico dibattimento, nonostante
la citazione pubblicata nella forma degli assenti sul Foglio ufficiale n.
__________/2002 del __________ 2002 e n. __________/2002 del __________ 2002
(verbale del processo, pag. 2);
che
all'inizio del dibattimento il difensore ha riconosciuto la regolarità della
citazione (verbale del processo, pag. 2) e non ha chiesto un rinvio del
processo (art. 313 cpv. 2 CPP con riferimento all'art. 237), accettando così
che si procedesse in assenza del suo assistito (art. 313 cpv. 1 CPP);
che,
secondo costante giurisprudenza, in caso di sentenza contumaciale il ricorso
per cassazione è proponibile solo contro la dichiarazione di contumacia, ovvero
sulla questione di sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di
procedere in assenza dell'accusato (Rep. 1982 pag. 194 con la sentenza del Tribunale
federale parzialmente riprodotta in calce; CCRP, sentenza del 2 aprile 1998 in
re G., consid. 5; sentenza del 29 agosto 2001 in re G., consid. 3; sentenza del
23 ottobre 2002 in re M., consid. 2);
che
non è dato ricorso per cassazione, invece, contro la sentenza come tale (CCRP,
sentenza del 29 agosto 2001 in re G., consid. 2; DTF 122 I 36 consid. 2 pag.
37, 121 IV 340 consid. 1a e 2a pag. 341);
che
all'accusato è riconosciuta la facoltà, ad ogni modo, di chiedere in ogni momento,
entro i termini di prescrizione dell'azione penale, la revoca del giudizio
pronunciato in assenza e lo svolgimento del processo con rito ordinario (art.
316 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del 29 agosto 2001 in re G., consid. 2);
che
nel caso in esame il ricorrente non muove censure contro la dichiarazione di
contumacia, ma insorge contro la sentenza di assise lamentando la violazione di
disposti procedurali e di merito;
che
in condizioni del genere l'impugnativa risulta già di primo acchito inammissibile;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP con richiamo
all'art. 9 cpv. 1 CPP);
che,
certo, al momento di comunicare i dispositivi della propria sentenza il presidente
della Corte di assise non ha specificato la facoltà di impugnare unicamente la
dichiarazione di contumacia, limitandosi a evocare il generico diritto di
ricorrere per cassazione giusta l'art. 287 segg. CPP;
che,
nondimeno, il ricorrente era ed è tuttora assistito da un difensore, il quale
non poteva ignorare i limiti cui soggiace un ricorso per cassazione diretto
contro una sentenza emanata in assenza dell'imputato;
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in;
a)
tassa di giustizia fr. 500.--
b)
spese fr. 100.--
fr. 600.--
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________,
c/o avv. __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, via al Fiume 7, 6962 Viganello (parte civile);
– __________
(parte civile);
– __________
(parte civile).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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