AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.54
Data decisione, Autorità:
06.09.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00054
Lugano
6 settembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 19
agosto 2002 presentato da
__________,
contro
la sentenza emanata il 17 luglio 2002 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che con decreto d'accusa del 26 novembre 2001 il Procuratore
pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di denuncia mendace per
avere incolpato per scritto l'avv. __________, davanti al Ministero pubblico,
di truffa e violazione della legge federale sugli stupefacenti, pur sapendolo
innocente, allo scopo di provocare contro di lui un procedimento penale;
che con
lo stesso decreto d'accusa il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________
anche autore colpevole di calunnia per avere tacciato l'avv. __________, con
lettera del 23 dicembre 1999 al Procuratore pubblico della Confederazione, di
violazione della legge federale sugli stupefacenti, ben sapendo di dire cosa
non vera;
che in
applicazione della pena il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato
a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per due anni, rinviando
l'avv. __________ a far valere le sue pretese civili davanti al foro competente;
che al
decreto di accusa intimato per raccomandata il 26 novembre 2001 __________ ha
sollevato opposizione il 10 gennaio 2002;
che con
sentenza del 17 luglio 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, cui
gli atti del procedimento erano stati trasmessi per il giudizio, ha dichiarato
l'opposizione tardiva, rilevando che il termine di 15 giorni per presentarla era
cominciato a decorrere al più tardi il 5 dicembre 2001, ultimo giorno di giacenza
del plico raccomandato presso l'ufficio postale;
che,
secondo il Pretore, l'accusato nemmeno pretendeva di essersi trovato nell'oggettiva
impossibilità di entrare in possesso del decreto di accusa, al dibattimento
essendosi limitato a pretendere che per un certo periodo qualcuno gli avrebbe
tolto la posta dalla cassetta delle lettere, ammettendo però di avere ricevuto
il decreto di accusa ed esibendolo perfino in aula;
che
contro la sentenza pretorile __________ ha inoltrato il 17 luglio 2002 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione panale;
che nelle
motivazioni del gravame presentato in lingua tedesca il 19 agosto successivo
egli chiede di essere prosciolto dalle imputazioni di denuncia mendace e di calunnia;
che il
ricorso non ha fatto oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. l'art. 208 cpv. 1 lett. a CPP l'accusato o la
parte civile che intendono opporsi a un decreto d'accusa devono presentare
opposizione scritta al Procuratore pubblico entro 15 giorni dall'intimazione,
senza di che le proposte contenute nel decreto d'accusa acquistano forza di
giudicato;
che in
concreto il Pretore ha stralciato il procedimento dai ruoli dopo avere constatato
che l'opposizione andava inoltrata al più tardi il 20 dicembre 2001, 15 giorni
dopo l'ultimo giorno di giacenza del plico raccomandato presso l'ufficio
postale, l'accusato non pretendendo di essersi trovato nell'oggettiva
impossibilità di ritirare l'invio entro quel termine;
che nel
ricorso l'accusato non contesta la tardività dell'opposizione né mette in discussione
che nelle condizioni descritte il decreto di accusa equivale a una sentenza
passata in giudicato;
che egli
chiede nondimeno di essere prosciolto dalle due imputazioni, sostenendo di non
avere avuto alcuna intenzione di incolpare l'avv. __________ sapendo di dire
cose non vere e facendo valere che il reato di calunnia (art. 174 CP) è “assorbito”
da quello di denuncia mendace (art. 303 CP);
che
tuttavia, essendo il decreto d'accusa passato in giudicato, all'accusato è
preclusa la facoltà di insorgere con ricorso per cassazione contro le proposte
contenute nel medesimo;
che in
tali condizioni il ricorso si dimostra già di primo acchito inammissibile;
che, ciò
posto, si prescinde dal fissare al ricorrente un termine per tradurre il
ricorso in italiano, il cui uso è obbligatorio come lingua ufficiale del
Cantone (cfr. l'art. 70 cpv. 2 Cost.; DTF del
16
gennaio 2002 in re J., 1P.693/2001, consid. 3);
che in
via eccezionale si giustifica pure di rinunciare al prelievo di tasse o spese;
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
-
Non
si riscuotono tasse né spese.
-
intimazione:
– __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– avv.
__________ (parte civile);
– Pretura
di Lugano, Sezione 4, in sede.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster