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Numero d'incarto:
17.2002.43
Data decisione, Autorità:
04.11.2002, CCRP
n
Incarto n.
17.2002.00043
Lugano
4 novembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 1° luglio 2002 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 22 maggio 2002 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio nei
suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 22 maggio 2002 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Bellinzona in Mendrisio ha riconosciuto __________
autore colpevole di ripetuta truffa e falsità in documenti per avere – tra
l'altro – ingannato con astuzia __________, dal quale aveva ricevuto in
consegna nell'ottobre del 1987 un veicolo da vendere come automobile
d'occasione, sottacendogli di trovarsi in difficoltà finanziarie e di essere
intenzionato a destinare il ricavo della vendita al pagamento di debiti propri
o a fini personali (dispositivo n. 1.1.2). Ciò ha permesso all'imputato di
conseguire un indebito profitto di fr. 8'500.–. Prosciolto __________ da altre
imputazioni per intervenuta prescrizione dell'azione penale, il presidente
della Corte ha rinunciato a pronunciare una pena, sia per il lungo tempo
trascorso dai fatti (risalenti al 1985/87) sia per violazione del principio
della celerità del processo, dovuta a inazione del Ministero pubblico.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 23 maggio
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del ricorso, presentati il 1° luglio 2002, egli impugna il
dispositivo n. 1.1.2 della sentenza citata, chiedendo di essere prosciolto anche
da tale accusa. Invitato a esprimersi, con lettera del 16 luglio 2002 il
Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 148 cpv. 1 vCP (nella versione in vigore al momento
dei fatti) chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannava con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose
vere, oppure profittava subdolamente dell'errore in cui una persona si trovava
per indurla ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, era punito
con la reclusione sino a cinque anni. L'art. 146 cpv. 1 CP, entrato in vigore
il 1° gennaio 1995, reprime la truffa con la stessa comminatoria di pena, ossia
con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione. Trattasi di conseguenza,
tanto secondo il vecchio diritto quanto secondo il nuovo, di un crimine, la
cui prescrizione relativa si compie in 10 anni e quella assoluta in 15, conformemente
agli art. 70 n. 1 cpv. 3 vCP (art. 70 n. 1 cpv. 3 CP) e 72 CP.
-
Nella fattispecie la prescrizione assoluta dell'azione penale (15
anni) per la truffa oggetto del dispositivo n. 1.1.2 della sentenza di assise
(commessa nell'ottobre del 1987), è intervenuta al più tardi alla fine di
ottobre del 2002, cioè in pendenza del ricorso per cassazione. La prescrizione
assoluta, infatti, non si interrompe, salvo – ma l'ipotesi è estranea alla
fattispecie – in caso di sospensione giusta l'art. 72 n. 1 CP (DTF 110 Ib 275,
111 IV 89) e continua a decorrere anche in pendenza di ricorso alla Corte di
cassazione e di revisione penale (art. 290 cpv. 1 CP; CCRP, sentenza del 4
novembre 2000 in re F. e L., consid. 2 con richiami). Il suo compimento va rilevato
d'ufficio (DTF 116 IV 80; CCRP, sentenza citata).
-
La prescrizione assoluta dell'azione penale non comporta il proscioglimento
dell'imputato. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, essa osta solo
all'emanazione di un giudizio di merito e determina l'archiviazione del caso
(CCRP, sentenza del 26 giugno 1991 in re E., consid. 5 e sentenza del 4
novembre 2000 in re F. e L., consid. 3; v. anche Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 70). Ciò impone, ad ogni modo, di
annullare la condanna pronunciata dalla prima Corte relativamente al
dispositivo n. 1.1.2. Rimangono per contro invariati i dispositivi – non
impugnati – riguardanti le altre condanne per truffa (n. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4)
e falsità in documenti (n. 1.1.5), come pure i proscioglimenti di cui al
dispositivo n. 2, l'esenzione da pena (dispositivo n. 3) e la reiezione delle
pretese di parte civile (dispositivo n. 4). L'annullamento del dispositivo n.
1.1.2 imporrebbe invero di ricommisurare la pena. Dato però che il presidente
della Corte di assise ha rinunciato a pronunciare condanne, il problema non si
pone. Il ricorso per cassazione va dunque dichiarato privo d'oggetto (CCRP,
sentenza del 4 novembre 2002 in re F. e L, consid. 3 in fine). Tutt'al più
andrebbero riconsiderate le spese di prima sede (dispositivo n. 5), ma – comunque
sia – il giudizio odierno non influirebbe apprezzabilmente né sulla loro
entità né sul loro riparto. Anche a tale riguardo il ricorso è diventato
pertanto caduco.
-
Dato l'esito della procedura, è opportuno soprassedere al prelievo
di tasse o spese di seconda sede. E siccome l'attuale sentenza non comporta
proscioglimenti, ma soltanto l'archiviazione del caso, non si giustifica
nemmeno di assegnare ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'azione penale per l'accusa di truffa figurante al
dispositivo
n.
1.1.2 della sentenza impugnata è prescritta e il dispositivo è annullato. Per
il resto la sentenza di assise rimane invariata.
-
Il
ricorso per cassazione è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai
ruoli.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– __________
(parte civile);
– __________
(parti civili);
– avv.
__________ (per la parte civile);
– avv.
__________ (per la parte civile);
– avv.
__________ (per la parte civile).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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