AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.13
Data decisione, Autorità:
21.06.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00013
17.2002.00014
Lugano
21 giugno
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorsi per cassazione presentati
– il 5 marzo 2002 (inc. 17.2002.00013) da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________) e
– l'11 marzo 2002 (inc. 17.2002.00014) da
__________,
(patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 29 gennaio 2002 dalla Corte delle assise criminali
in Lugano nei loro confronti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;
-
Se dev'essere accolto
il ricorso per cassazione di __________;
-
Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 29 gennaio 2002 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto
__________ ed __________ autori colpevoli di infrazione semplice e aggravata,
come pure di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Essa ha accertato
che tra il settembre del 1994 e il marzo del 2001 costoro avevano portato a
Lugano circa 31 kg di cocaina acquistata in Brasile da tale __________ (di cui
28 kg circa venduti a terzi e il resto sequestrato dalla polizia), realizzando
un incasso di almeno fr. 1'000'000.–, mentre nel luglio del 1999 avevano
procurato a tale __________ 200 g di eroina acquistati in India e portati a
Lugano da __________ dietro compenso di fr. 12'000.–. Infine la Corte ha
accertato che nel novembre del 1999 e del 2000 gli imputati avevano comperato
in India complessivamente 18 kg di ceres, importati a Lugano e venduti poi a
Milano con un incasso di circa fr. 172'000.–, e che nel corso del 2001 avevano
ripetutamente consumato imprecisate quantità di eroina, cocaina, oppio e
hashish. In applicazione della pena, la Corte ha inflitto agli imputati 9 anni
di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e l'espulsione dalla
Svizzera per 15 anni. Inoltre ha ordinato un trattamento ambulatoriale per
quanto riguarda __________ (art. 44 CP) e ha disposto varie confische.
B. Contro
la sentenza di assise __________ e __________ hanno introdotto il 30 gennaio
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravami, presentati il 5 e l'11 marzo successivi, essi
chiedono che le pene loro irrogate siano ridotte. Con osservazioni del 26 marzo
2002 il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere
in causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1
lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota estremi di
arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o
in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 170 consid.
3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di
arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporre a quest'ultima
una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre
invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione
delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto
con gli atti, contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e di
equità (DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12 consid. 4a,
122 I 61 consid. 3a) o poggino unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3). Secondo giurisprudenza,
inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo
nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II
166 consid. 2a, 124 I 108 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
II. Sul ricorso di __________
-
Il
ricorrente si duole della pena irrogatagli, definita arbitrariamente severa
rispetto a una sentenza emanata il 21 febbraio 2002 dalla Corte delle assise
criminali in Lugano in traffico di droga ben più grave, come pure per rapporto
alle circostanze attenuanti a lui riconosciute (collaborazione prestata e
scemata responsabilità). Ora, il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo
conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni
personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio
fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in
considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del
proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di
scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda
e così via. Per quanto riguarda l'autore, occorre considerare la sua situazione
familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita,
l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere.
Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto,
compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF
124 IV 44 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 166 IV 289 consid.
2a).
-
Nella
commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia
quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò
quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in
cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur
rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e
controllare l'applicazione della legge (Queloz,
Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et
de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena
risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di
diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella commisurazione della pena, per contro, questa Corte
interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia
stato esageratemente severo o esageratamente mite, al punto da cadere
nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 101 consid.
2c, 123 IV 49 consid. 2a, 122 IV 156 consid. 3b, 241 consid. 1a, 299 consid.
2a, 121 IV 3 consid. 1a).
-
Per
quanto riguarda la parità di trattamento, tale principio ha – secondo costante
giurisprudenza – un'importanza limitata nell'ambito della commisurazione della
pena, ove prevale il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore.
Un'eventuale disuguaglianza non è quindi sufficiente per ammettere l'esistenza
di un abuso di apprezzamento, il quale deve connotarsi come una disparità
flagrante e manifestamente ingiustificata. Il confronto con casi precedenti o
con altri imputati suole essere infruttuoso, poiché ogni fattispecie comporta
inevitabilmente, a causa delle peculiarità oggettive e soggettive, una certa
disuguaglianza (DTF inedita del 18 aprile 2002 in re B., consid. 8b/bb; cfr.
anche DTF 124 IV 44 consid. 2c, 123 IV 150 consid. 2). Ne segue che, in materia
di parità di trattamento, la Corte di cassazione e di revisione penale
interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice di merito abbia
ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento, dando luogo a disparità
flagranti (CCRP, sentenza del 15 marzo 2001 in re R., consid. 5d/aa con riferimento
a DTF inedita del 6 marzo 1998 in 4 M., consid. 4b in fine).
-
Nell'infliggere
a entrambi gli imputati 9 anni di reclusione la Corte di assise ha premesso di
non avere ravvisato differenze di intensità nelle responsabilità dei due, che
agivano con volontà unitaria, concretatasi in traffici attuati insieme (sentenza,
pag. 38 in alto). Per quanto riguarda l'aspetto oggettivo, la Corte ha rimproverato
agli accusati di avere consapevolmente trattato grosse quantità di
stupefacenti, in particolare 31 kg di cocaina, 18 kg di hashish (ceres) e 200 g
di eroina con modalità finanche imprenditoriali. Essi medesimi stabilivano
ritmi, modi e quantità del traffico, grazie anche al rapporto di fiducia che
avevano instaurato con il fornitore e gli acquirenti. Animati soprattutto dal
desiderio di raggiungere un tenore di vita agiato e solo in parte dalla prospettiva
di garantirsi il proprio consumo personale, costoro hanno creato una sorta di
solida rete di contatti commerciali, trovando fornitori e clienti di fiducia,
al punto da ottenere la merce a credito a dal reperire acquirenti con una
semplice telefonata. Così essi hanno potuto agire senza particolari rischi
grazie, tanto più che in apparenza essi sembravano una normale coppia in
viaggio. E quando hanno avuto un figlio essi non si sono fatti scrupolo di
coinvolgere il figlioletto. A loro sfavore la Corte ha considerato anche la
reiterazione nel delinquere gravemente, trafficando droga per circa 10 anni
prima di essere arrestati (sentenza, pag. 38 a 40).
-
Come
circostanze attenuanti i primi giudici hanno considerato anzitutto, oltre all'incensuratezza
degli imputati, la spontanea e ampia collaborazione da loro offerta agli
inquirenti, onde i presupposti del sincero pentimento (art. 64 CP). Tale
attenuante andava tuttavia mitigata poiché i due si erano limitati ad assumere
responsabilità personali, senza rivelare – eccetto il nome dell'acquirente –
informazioni che consentissero di fermare altri trafficanti. Inoltre la Corte
ha riconosciuto a entrambi una scemata responsabilità di grado medio, come
risultava dalla perizia psichiatrica. Posto che per la loro gravità oggettiva
(recte: senza circostanze attenuanti) i due si sarebbero verosimilmente visti
infliggere 13 o 14 anni di reclusione, la prima Corte ha concluso che, grazie
soprattutto alla scemata responsabilità, la pena poteva essere contenuta in 9
anni di reclusione, come prospettava il Procuratore pubblico. Ulteriori
riduzioni non potevano invece entrare in linea di conto. Se è vero infatti che
l'agire criminoso dei due appariva legato al loro vissuto di tossicodipendenti,
è anche vero che il loro operato denotava chiari tratti di razionalità dettata
da altri fini. Ciò ha indotto i primi giudici ad ammettere la preponderanza di
una loro libera decisione nella scelta di trafficare droga. Certo, ha soggiunto
la Corte, la tossicodipendenza ha in qualche modo condizionato entrambi, tuttavia
i due hanno sempre mostrato capacità progettuale e organizzativa che conferma
un buon grado di ragionevolezza. Essi sapevano come muoversi in un ambiente
criminale, sapevano organizzare viaggi e spostamenti intercontinentali,
sapevano ipotizzare coperture e sapevano mantenere i giusti contatti per
gestire le operazioni. Per di più, essi hanno saputo anche investire in
un'operazione immobiliare che, per quanto non portata a termine, ha consentito
loro di costruire due case. La scemata responsabilità non ha quindi pesato in
modo preponderante sui loro atti. Donde una riduzione complessiva della pena
di 4 o 5 anni (sentenza, pag. 40 e 41).
-
La
pena irrogata al ricorrente – 9 anni di reclusione – si situa all'interno
dell'ampio quadro edittale previsto per i casi di infrazione aggravata alla
legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 cpv. 3 e n. 2 lett. a LStup).
Come rilevano i primi giudici, la fattispecie risulta di particolare gravità,
ove appena si consideri che per vari anni il ricorrente ha commerciato grosse
quantità di droga pesante (circa 31 kg di cocaina) non come semplice corriere,
ma come imprenditore, instaurando – secondo i vincolanti accertamenti della
Corte – un'autentica rete destinata allo smercio di stupefacenti, e ciò anche
per vivere con agiatezza (sentenza, pag. 38). Sotto questo profilo una pena
attorno ai 13 o14 anni di reclusione non sarebbe sicuramente apparsa come il
risultato di un eccesso o di un abuso di appezzamento, né per rapporto alla
quantità di droga smerciata, né per rapporto al ruolo avuto nel traffico, né
per rapporto alla pesante reiterazione o all'agire senza scrupoli e per fini di
lucro (sentenza, pag. 39). La sentenza emanata il 21 febbraio 2002 dalla Corte
delle assise criminali nel processo __________, ove sarebbero state inflitte
condanne della stessa entità (14 anni di reclusione) per quantitativi di
cocaina ben più elevati, non giova al ricorrente. A parte il fatto che tale
giudizio è successivo alla sentenza impugnata, il paragone affacciato dal ricorrente
si esaurisce in inammissibili considerazioni di natura appellatoria, come se la
Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita di pieno
potere cognitivo anche in materia di commisurazione della pena. D'altro canto
il ricorrente dimentica che la prima Corte non ha trascurato le pene irrogate
dalle Corti ticinesi in casi analoghi, tant'è che ha addotto una copiosa casistica
sulla quale però il ricorrente sorvola, insistendo sul solo caso ricordato nel
ricorso, ciò che non basta per confortare la pretesa disparità di trattamento.
-
Rimane
da esaminare se i primi giudici non abbiano dato prova di esagerato rigore nel
quantificare in complessivi cinque anni circa l'incidenza, ai fini della
commisurazione della pena, delle circostanze attenuanti da essi medesimi
riconosciute (incensuratezza, sincero pentimento e scemata responsabilità).
a) Per quanto
attiene alla collaborazione prestata agli inquirenti, il ricorrente critica la
prima Corte per non avere ravvisato in ciò un sincero pentimento, che in base
alla giurisprudenza del Tribunale federale può comportare riduzioni di pena tra
un quinto e un terzo (DTF 121 IV 205). Egli ricorda di avere ammesso sin dal
primo verbale le proprie responsabilità, confessando colpe ben più gravi di quelle
che gli inquirenti erano allora in grado di provare. Se non che, la prima Corte
ha già tenuto conto di simile circostanza. Già si è visto infatti che essa ha
rammentato la spontanea e ampia disponibilità offerta dagli accusati, che hanno
ammesso subito le loro responsabilità, salvo tacere, eccezion fatta per il nome
dell'acquirente milanese __________, informazioni che consentissero di fermare
altri trafficanti (sentenza, pag. 40). Il ricorrente asserisce che la Corte ha
arbitrariamente minimizzato tale collaborazione, negligendo che agli
inquirenti egli ha dato indicazioni precise sulla persona del citato
__________, a rischio della propria incolumità. L'argomento è però di poco
peso, essendo notorio che chiamare concretamente in causa grandi acquirenti di
cocaina può comportare seri rischi. A parere del ricorrente la prima Corte è
caduta ad ogni modo in arbitrio, ignorando il fatto che egli ha indicato anche
il nome di chi gli forniva la droga __________. La critica è infruttuosa.
Certo, dopo avere accertato che il ricorrente aveva indicato in quella persona
il fornitore di cocaina, i primi giudici non hanno più evocato tale circostanza
al momento di commisurare la pena. Resta il fatto però che della collaborazione
prestata essi hanno tenuto conto valutando nel suo complesso l'atteggiamento
positivo dell'imputato, tanto da riconoscere l'attenuante specifica dell'art.
64 CP. Il ricorrente critica infine l'argomentazione secondo cui la collaborazione
non sarebbe risultata completa per un sua qual reticenza nel dare maggiori
ragguagli sul traffico di droga, oltre a quelli ricordati nella sentenza. A
tale riguardo egli si limita nondimeno a ribadire la propria personale versione
dei fatti, come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse munita di
pieno potere cognitivo anche nella valutazione delle prove. Sprovvisto di una
sostanziata censura di arbitrio, al proposito il ricorso va dichiarato inammissibile.
b) Il ricorrente
sostiene che la prima Corte ha abusato del proprio potere di apprezzamento
anche relativizzando con argomenti impropri le conseguenze della scemata
responsabilità. A mente sua i primi giudici hanno trascurato che, nel diagnosticargli
una scemata responsabilità di grado medio, il perito ha già tenuto conto delle
circostanze che i primi giudici hanno considerato come segni di ragionevolezza
e di capacità di astrazione al momento di delinquere. Ora, che la Corte di
assise abbia fissato la pena per entrambi gli imputati in 9 anni di reclusione
– con una riduzione di 4 o 5 anni rispetto alla pena prospettabile senza attenuanti
– dopo avere conferito peso determinante alla scemata responsabilità attestata
nella perizia psichiatrica è indubbio (act. 60). Per converso, essa ha escluso
altri contenimenti di pena. Pur ammettendo che l'agire delittuoso dei due è
legato al loro vissuto di tossicodipendenti, la Corte ha intravisto in tale
operato tratti razionali, sorretti da altre motivazioni, onde la preponderanza
di una libera decisione nella scelta di trafficare cocaina. A conferma di ciò
la Corte ha ricordato che nel corso degli anni i ricorrenti hanno mostrato
capacità progettuale e organizzativa, come pure buona capacità di astrazione,
nel senso che sapevano muoversi nell'ambiente criminale, organizzare viaggi e
spostamenti intercontinentali, ipotizzare coperture, mantenere un controllo sui
pagamenti e sugli incassi di somme importanti, tanto da riuscire a investire in
un'operazione immobiliare che, sebbene incompiuta, ha consentito loro
l'acquisto di due case. La diminuita responsabilità riscontrata dal perito non
avrebbe dunque influenzato in modo preponderante i loro atti (sentenza, pag.
41).
c) Simile
conclusione desta seri interrogativi già per il fatto che, esposte le proprie
puntualizzazioni, la Corte di assise non si è espressa in termini comprensibili
sul reale grado di responsabilità riconosciuto, per finire, agli accusati.
Ammettendo la scemata responsabilità così come l'ha indicata il perito (sentenza,
pag. 41 con riferimento a pag. 14), essa parrebbe averla qualificata – a sua
volta – come media. In tal caso mal si comprenderebbe però la portata della
successiva affermazione, secondo cui la diminuita responsabilità non ha pesato
“in modo preponderante” sulla volontà criminosa. Intanto il perito non ha
accennato a influssi preponderanti. Inoltre l'entità della riduzione di pena
accordata in virtù delle attenuanti riconosciute (incensuratezza, sincero
pentimento e scemata responsabilità), di soli 4-5 anni rispetto alla pena base
di 13-14 anni, induce a ritenere che i primi giudici abbiano relativizzato
assai l'opinione del perito. In DTF 123 IV 52 il Tribunale federale ha avuto
modo di stabilire che la riduzione a metà della pena (base) inflitta a un autore
di atti sessuali su fanciulli proprio per scemata responsabilità di grado medio
non configura eccesso né abuso del potere di apprezzamento. Ciò non significa
occorra dimezzare la pena ogni qual volta si riscontri una scemata responsabilità
di grado medio (DTF 123 IV 51). Compito del giudice è di stabilire anzitutto, sulla
scorta delle valutazioni peritali, se in diritto soccorrano gli estremi di una
totale (art. 10 CP) o di scemata responsabilità (art. 11 CP); in quest'ultimo
caso egli definirà, nel quadro del suo potere di apprezzamento, se si tratta di
una diminuzione lieve (25%), media (50%) o alta (75%), dandone motivo nella
commisurazione della pena (anche Trechsel,
StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 11; CCRP, sentenza del 17
dicembre 1998 in re C., consid. 1). Sulla scorta di ciò il giudice determinerà
la relativa riduzione di pena, che andrà individuata tenendo conto del caso
particolare.
d) In concreto la
Corte di assise non spiega perché, di fronte a una ridotta responsabilità di
grado medio, la riduzione di pena accordata al ricorrente sia tanto modesta. È
vero che, nonostante l'attenuante del sincero pentimento per la collaborazione
prestata, essa non ha risparmiato un biasimo agli imputati per la reticenza
dimostrata nel rivelare informazioni atte a identificare altre persone coinvolte
nel traffico. Ciò le consentiva se mai di mostrarsi restrittiva nel valutare
l'incidenza dell'attenuante al momento di commisurare la pena; non la
legittimava però – salvo contraddirsi – a relativizzare la scemata
responsabilità in tal modo, ove appena si pensi che in DTF 121 IV 205 consid.
cc si adombrano riduzioni di pena, in casi del genere, di un quinto fino a un
terzo. E ben più apprezzabili riduzioni di pena si giustificavano se si pon
mente che, secondo il perito dott. __________, “ci troviamo di fronte ad una
persona che presenta un disturbo da dipendenza di varie sostanze stupefacenti”,
dipendenza che dura ormai da vent'anni e che è rimasta praticamente
ininterrotta, anzi con il tempo è aumentata al punto da richiedere un
trattamento sostitutivo con metadone (act. 60, pag. 17). Nel tracciare la personalità
dell'accusato, l'esperto ha riscontrato “un disturbo di personalità
antisociale” (loc. cit.), come pure reati commessi in relazione con la
dipendenza da sostanze stupefacenti e con il predetto disturbo della
personalità. Se la capacità dell'accusato di valutare il carattere illecito
dell'atto era completa, egli ha concluso, la sua capacità di agire secondo tale
valutazione era invece scemata in grado medio (act. 60, pag.19).
e) Sul
riconoscimento della scemata responsabilità come tale i primi giudici non hanno
espresso riserve. Al contrario: hanno espressamente riconosciuto all'imputato
l'attenuante attestata dal perito con riferimento, in particolare, ai problemi
di tossicodipendenza e ai limiti caratteriali. Se non che, protesa a rendere
verosimile una “preponderante” componente di lucidità razionale nel
comportamento degli accusati durante gli anni della delinquenza, la Corte di
assise ha – pur senza affermarlo in termini chiari – notevolmente stemperato la
conclusione del perito, secondo cui il ricorrente (e la sua compagna), ancorché
capace di valutare il carattere illecito del suo comportamento, non era in
grado di agire di conseguenza (act. 60, pag. 19). A suo giudizio il ricorrente
ha sempre mostrato “capacità progettuale e organizzativa” nel corso degli anni,
ciò che testimonia il suo buon grado di ragionevolezza e la sua buona capacità
di astrazione, tenuto conto anche dell'investimento che gli ha consentito la
costruzione di due case. Così argomentando, però, la prima Corte ha di fatto
vanificato i motivi che secondo il dott. __________ avevano spinto l'accusato a
delinquere, pur nella consapevolezza di agire illecitamente: la dipendenza
dalla droga e il desiderio di diversificazione, che gli hanno impedito di
accettare la realtà occidentale al punto da provare piacere nell'infrangere la
legge (act. 60, pag. 17). Che il soggetto abbia sempre agito con apparente
raziocinio e lucidità non significa perciò – contrariamente a quanto sembra
reputare la Corte di assise – che costui avesse anche la capacità
“preponderante” di porre freno agli atti criminosi. Una conclusione del genere
avrebbe richiesto quanto meno una conferma peritale, ciò che la Corte non ha
promosso.
- Dato
quanto precede, al ricorrente va inflitta una pena più mite, la riduzione
accordata dalla prima Corte in conseguenza dell'incensuratezza e, in
particolare, del sincero pentimento e della scemata responsabilità di grado
medio non apparendo sostenibile. Pur rispettando il riserbo di cui la prima
Corte ha voluto dar prova al momento di quantificare la riduzione, come pure le
sue puntualizzazioni sulla personalità dell'accusato, la pena base di 13-14
anni va ricondotta alla metà, ove appena si tenga conto di un sesto circa per
il sincero pentimento e per l'incensuratezza e di un terzo circa per la scemata
responsabilità di grado medio appurata dalla perizia psichiatrica. La condanna
a carico del ricorrente va pertanto fissata in 7 anni di reclusione (computato
il carcere preventivo sofferto). Ciò che comporta, come chiede il ricorrente,
anche una proporzionale riduzione a 12 anni del periodo di espulsione effettiva
decisa con considerazioni pertinenti dai primi giudici (DTF 123 IV 107 consid.
3). In tale misura il ricorso, in quanto ammissibile, va perciò accolto.
III. Sul ricorso di __________
-
La
ricorrente si duole anzitutto di arbitrio perché la prima Corte non le ha
creduto quando affermava che dalle partite di droga (cocaina e ceres)
consegnati all'acquirente milanese va dedotto un 10% destinato al suo consumo
personale (e a quello dell'amico). Ora, a prescindere dal fatto che la
ricorrente solleva tale obiezione (nemmeno prospettata dall'amico) soltanto per
scrupolo di correttezza e di precisione, ammettendo che seppure si correggesse
verso il basso il quantitativo di droga venduto, nulla muterebbe, nel suo
esposto – invero prolisso – essa non sostanzia alcun arbitrio. I primi giudici
hanno accertato che, secondo quanto risultava dall'istruttoria, le valige erano
consegnate all'acquirente così com'erano, dopo che il coaccusato aveva tolto i
propri effetti personali (sentenza, pag. 30). Fosse vero quanto sosteneva
l'imputata, nei brevissimi soggiorni di Lugano i due avrebbero dovuto consumare
180 g di cocaina oppure rientrare in Brasile con parte della droga che avevano
appena trasportato in Ticino. Ciò riusciva poco verosimile, anche perché i due
preferivano altri stupefacenti. D'altro lato, ha soggiunto la prima Corte, la
quantità di droga trafficata figurante nell'atto di accusa era già stata
calcolata per difetto (sentenza, pag. 31). Altrettanto vale per il ceres, che
risulta essere stato interamente venduto all'amico di Milano (sentenza, pag.
31). Pur non escludendo che a volte i due abbiano scambiato cocaina con eroina,
a Lugano, per uso proprio (in quel caso l'acquirente era però __________), la
Corte ha nondimeno rilevato trattarsi di piccole quantità (sentenza, pag. 31).
Nel ricorso l'interessata non dimostra che i primi giudici siano trascesi in
arbitrio. Le numerose riflessioni diligentemente esposte nel gravame consentono
tutt'al più di ritenere che i primi giudici avrebbero potuto giungere a una
conclusione diversa, ma non bastano per far carico alla Corte di essersi
sospinta nell'arbitrio accertando quanto figura nella sentenza impugnata, che
è altrettanto sostenibile. Su questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso.
-
Con
diffuse considerazioni la ricorrente ravvisa arbitrio nell'accertamento della
Corte di assise, che non ha differenziato le responsabilità degli imputati. A
torto, poiché al proposito la sentenza impugnata resisterebbe anche a libero
esame, i due avendo agito all'unisono e con unità d'intenti, perpetrando
traffici insieme e di concerto, come ha ammesso il coaccusato (sentenza, pag.
38 con riferimento al verbale del 27 aprile 2001). Certo, l'uno e l'altro
avevano compiti diversi, come ha rilevato la Corte di assise (sentenza, pag.
38), e per certi versi il coimputato ha avuto una parte più attiva (sentenza,
pag. 35). Ma il ruolo della ricorrente è stato ugualmente fondamentale nei
traffici. Non soltanto essa era, per propria ammissione, consapevole di quanto
accadeva, ma essa contribuiva in modo ragguardevole, sostituendo l'amico in
caso di bisogno sia nell'incasso sia nel trasporto della droga, tanto i ruoli
erano intercambiabili. Dei proventi del traffico, inoltre, essa beneficiava
nella stessa misura dell'amico (sentenza, pag. 35). Insistere nell'affacciare
responsabilità più lievi di fronte a circostanze del genere, tanto più con
argomentazioni in larga misura appellatorie (e come tali irricevibili), è
vano. Manifestamente infondato, anche su questo punto il ricorso va perciò
disatteso nella misura in cui è ammissibile.
-
Fondandosi
per lo più sugli stessi argomenti sollevati nel ricorso del coimputato, la
ricorrente insorge anch'essa contro la pena irrogatale, definendola
arbitrariamente severa per rapporto alle attenuanti riconosciutele
(incensuratezza, sincero pentimento e scemata responsabilità di grado medio) e
a sentenze pronunciate dalla Corte ticinesi in casi analoghi. Ora, già si e
visto che la pena irrogata ad __________ (9 anni di reclusione) è esageratamente
severa, la mitigazione accordata rispetto alla pena stabilita – in modo
conforme all'art. 63 CP – senza attenuanti (13-14 anni di reclusione) per
incensuratezza, sincero pentimento e scemata responsabilità di grado medio
risultando troppo esigua. Anche la pena a carico della ricorrente va pertanto
contenuta in 7 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto),
poiché essa beneficia delle medesime attenuanti, ossia dell'incensuratezza, del
sincero pentimento e, in particolare, della scemata responsabilità di grado
medio attestata dal dott. __________ nella perizia dell'8 novembre 2001 (act
- e nel complemento di perizia del 23 gennaio 2002 (act. TPC 10). Il periodo
di espulsione effettiva deciso dalla prima Corte dev'essere a sua volta
proporzionalmente ridotto e va fissato in 12 anni, come già stabilito per il
coaccusato. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va pertanto
parzialmente accolto.
IV. Sulle spese e sulle
ripetibili
- Gli
oneri del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza. Sono posti
dunque per metà a carico dello Stato e per un quarto ciascuno a carico dei
ricorrenti (15 cpv. CPP), a ognuno dei quali lo Stato rifonderà un'indennità
per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per
questi motivi,
visto
sulle le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile il ricorso di __________ è parzialmente accolto,
nel senso che in riforma dei dispositivi n. 2.1.1 e 2.1.2 della sentenza
impugnata egli è condannato alla pena di 7 anni di reclusione (computato il
carcere preventivo sofferto) e all'espulsione dal territorio svizzero per 12
anni.
Per
il rimanente il ricorso è respinto.
- Nella
misura in cui è ammissibile, Il ricorso di __________ è parzialmente accolto,
nel senso che in riforma dei dispositivi n. 2.2.1 e 2.2.2 della sentenza
impugnata la ricorrente è condannata a 7 anni di reclusione (computato il
carcere preventivo sofferto) e all'espulsione dal territorio svizzero per 12
anni.
Per
il rimanente il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 1'900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 2'000.–
sono
posti per un mezzo a carico dello Stato e per un quarto ciascuno a carico dei
ricorrenti, a ognuno dei quali lo Stato rifonderà fr. 1'200.– per ripetibili
ridotte.
- Intimazione
a:
– __________, c/o
Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;
– __________, c/o
Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino,
viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento
delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale
svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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