AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.64
Data decisione, Autorità:
31.10.2002, CCRP
Incarto n.
17.2001.00064
Lugano
31 ottobre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni,
vicecancelliera
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 17 ottobre 2001 presentato dal
Procuratore
pubblico del Cantone TICINO
contro
la
sentenza emanata il 13 settembre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, nei confronti di
(patrocinato
dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. __________, cittadino turco ora titolare di un passaporto greco, ha raggiunto
la Svizzera nel 1979, dove un anno dopo ha acquistato una ditta luganese attiva
nel commercio di succhi di frutta. Con sentenza del 15 giugno 1983 della Corte
delle assise criminali in Lugano lo ha riconosciuto autore colpevole di
violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per fatti accaduti
nell'ottobre del 1982, con conseguente condanna a 10 anni di reclusione e
all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Durante l'espiazione della
pena __________ è stato colpito da un cancro ai testicoli, che ha richiesto un
intervento chirurgico e la sospensione dell'esecuzione della pena, poi ripresa
su richiesta del condannato. Il 19 aprile 1990 il Consiglio di vigilanza
sull'esecuzione delle pene ha disposto la liberazione condizionale di lui e la
sospensione a titolo di prova della pena accessoria dell'espulsione per un
periodo di prova di 5 anni (act. 16, annesso).
B. Il 25 ottobre 1990 l'Ufficio federale degli stranieri ha pronunciato
nei confronti di __________ un divieto d'entrata di durata illimitata,
ritenendo il ritorno di lui indesiderato per il comportamento che ha comportato
la condanna penale (act. 1, annesso). Adito su ricorso di __________, con
decisione del 5 dicembre 1991 il Dipartimento federale di Giustizia ha respinto
il ricorso. Con decreto di accusa del 31 luglio 1991 l'allora Procuratore
pubblico sottocenerino ha riconosciuto __________ autore colpevole di violazione
della legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per essere
entrato in Svizzera nonostante il divieto d'entrata e ne ha proposto la
condanna a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente. Statuendo su opposizione,
con sentenza del 14 gennaio 1992 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
ha prosciolto l'accusato dall'accusa, decretando l'inapplicabilità del divieto
d'entrata pronunciato dall'Ufficio federale degli stranieri (act. 1, annesso).
C. Fondandosi sulla sentenza del Pretore, il 12 febbraio 1992
__________ ha chiesto all'Ufficio federale degli stranieri la revoca del
provvedimento amministrativo pronunciato il 25 ottobre 1990. La richiesta è
stata respinta con decisione del 3 marzo successivo. Statuendo su ricorso dell'accusato,
il 12 marzo 1993 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha rigettato
il ricorso (act. 1/annesso). Con decreto di accusa del 22 gennaio 2001 il
Procuratore pubblico ha nuovamente riconosciuto __________ autore colpevole di
infrazione all'art. 23 cpv. 1 LDDS per essere entrato illegalmente e
ripetutamente in Svizzera dal 1995 attraverso valichi imprecisati e per avere
soggiornato a __________, a __________ e in altre località del Cantone
nonostante il divieto d'entrata di durata indeterminata emanato dalla polizia
degli stranieri il 25 ottobre 1990, confermato il 12 marzo 1993 su istanza di
revisione. Egli ne ha proposto perciò la condanna a 15 giorni di detenzione con
il beneficio della sospensione condizionale per due anni. Al decreto di accusa
__________ ha sollevato opposizione.
D. Con sentenza del 13 settembre 2001 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, ha prosciolto l'accusato dall'imputazione, confermando nella
sostanza quanto già deciso il 14 gennaio 1992. Contro tale sentenza il
Procuratore pubblico ha introdotto il 14 settembre 2001 una dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame,
presentati il 17 ottobre successivo, egli chiede la conferma del decreto
d'accusa o, in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata e il
rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise correzionali (recte: a un
altro Pretore) per nuovo giudizio. nelle sue osservazioni del 13 novembre 2001
__________ propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Secondo il Procuratore pubblico il Pretore ha violato il diritto prosciogliendo
__________ dall'accusa di entrata illegale (art. 23 cpv. 1 LDDS), avendo costui
ripetutamente varcato il confine nonostante nei suoi confronti vigesse un
divieto d'entrata in Svizzera (art. 13 cpv. 1 prima frase LDDS). Il Pretore ha
ricordato anzitutto, da parte sua, che contro un divieto d'entrata emesso dall'Ufficio
federale degli stranieri è dato ricorso amministrativo al Dipartimento federale
di giustizia e polizia (art. 20 cpv. 1 lett. a LDDS) – autorità da cui dipende
l'Ufficio che ha emesso il divieto – il quale decide inappellabilmente (art. 20
cpv. 3 LDDS). Il divieto d'entrata costituisce però, come ha stabilito la Corte
di cassazione e di revisione penale con sentenza del 25 settembre 1990 in re
F., una decisione amministrativa che non può essere verificata da alcun
tribunale. La sua legittimità può perciò essere esaminata dal giudice penale, e
tale verifica va attuata sulla base della situazione che si presentava al
momento in cui la decisione è stata presa. Il primo giudice ha ricordato, ciò
premesso, di avere già statuito sulla questione, decretando l'inapplicabilità
del citato divieto d'entrata, sicché la questione andava considerata definitivamente
risolta con la sentenza del 14 gennaio 1992, passata in giudicato. Del resto,
ha soggiunto il Pretore, in due altre occasioni il Ministero pubblico ticinese
e quello di Svitto hanno pronunciato un non luogo a procedere nei confronti di
__________, accusato di avere violato la citata decisione amministrativa (sentenza,
pag. 4).
A
mente del Pretore non giova al Procuratore pubblico nemmeno il fatto che, nel
frattempo, le medesime autorità amministrative abbiano respinto una formale
richiesta di riesame da parte dell'accusato. Il rigetto di una domanda di
revisione non costituisce infatti un nuovo giudizio di merito, ma una semplice
conferma di quello originariamente adottato, la cui illegittimità però è stata
accertata con sentenza passata in giudicato. Si volesse anche sostenere che
l'applicabilità del divieto d'entrata vada riesaminata ogni volta che
l'accusato varca il confine, il relativo giudizio non muterebbe, dato che
varrebbero la stesse considerazioni esposte nella sentenza del 14 marzo 1992:
pronunciando un divieto d'entrata fondandosi esclusivamente su una condanna penale,
quantunque grave, dopo che l'autorità paragiudiziale aveva sospeso l'espulsione
per i motivi figuranti nella decisione di sua competenza, l'autorità
amministrativa aveva abusato del suo potere di apprezzamento. Non aveva tenuto
conto infatti delle condizioni in cui versava allora __________, delle sue
relazioni personali, del suo stato di salute né del fatto che egli non poteva
costituire concretamente un pericolo per la sicurezza pubblica. Del resto – ha
continuato il Pretore – i fatti hanno dimostrato l'infondatezza e
l'inadeguatezza del provvedimento, ove appena si pensi che al di là delle
considerazioni, sprovviste del benché minimo supporto probatorio, esposte nei
rapporti di polizia consegnati all'incarto penale, il soggetto si è comportato
in modo conforme alle leggi. Anzi, nel Ticino egli ha costituito una fondazione
nel cui consiglio di fondazione siede un alto funzionario dello Stato, con importanti
compiti proprio nell'applicazione e nell'esecuzione delle pene e delle misure
(sentenza, pag. 5).
Quanto
alla residenza di __________ in Svizzera, secondo il Pretore gli atti non forniscono
indicazioni precise e non consentono di smentire l'interessato quando affermava
di risiedere in un appartamento a __________ per non più di cinque mesi l'anno
e di non soggiornare in città più di tre mesi filati. Escluso che l'imputato
abbia risieduto illegalmente in Svizzera, il primo giudice non ha ravvisato
elementi nemmeno per affermare che costui abbia esercitato un'attività
lucrativa soggetta ad autorizzazione, previa notifica entro 8 giorni (sentenza,
pag. 5 e 6).
- Il Procuratore pubblico contesta in primo luogo che la sentenza
assolutoria emanata dal Pretore il 14 febbraio 1992 (dopo avere stabilito
l'inapplicabilità del divieto d'entrata pronunciato dall'Ufficio federale)
abbia forza di giudicato e precluda un riesame della questione. Pur
riconoscendo che in linea di principio il giudice penale è abilitato a rivedere
liberamente la legalità – ma non l'opportunità – di una decisione amministrativa
qualora il diretto interessato non possa censurarne la legalità davanti a un
tribunale, come in concreto (art. 20 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LDDS), il
Procuratore pubblico ribadisce che in simili eventualità il giudice penale
risolve una questione pregiudiziale e non statuisce con forza di giudicato. La
sentenza emanata il 14 gennaio 1992 esplica tale effetto solo per quanto
riguarda i fatti che si riferivano a quel procedimento penale, avviato a carico
di __________ per essere entrato illegalmente in Svizzera il 26 luglio 1991 nonostante
il divieto d'entrata pronunciato dall'Ufficio federale degli stranieri. Essa
non si estende invece al procedimento odierno, successivo. Il Pretore non
poteva prescindere perciò dall'esaminare nuovamente la legalità del divieto
d'entrata, motivando il proprio convincimento. Quanto figura in via abbondanziale
a pag. 5 lett. d della sentenza impugnata – opina il Procuratore pubblico – non
soddisfa le esigenze minime di motivazione sgorganti dall'art. 29 cpv. 2 Cost.,
dato che per finire il primo giudice si è limitato a richiamare puramente e
semplicemente le considerazioni esposte nel precedente suo giudizio.
a) In
DTF 98 IV 106 il Tribunale federale ha stabilito il principio secondo cui le
decisioni di tribunali amministrativi non possono essere riesaminate da giudici
penali, mentre sono suscettibili di controllo limitatamente alla manifesta
illegalità o all'abuso di apprezzamento le decisioni di autorità amministrative
contro le quali l'interessato non può esperire un ricorso di diritto
amministrativo cantonale o federale. Il giudice penale ha invece pieno potere
d'esame circa la legittimità di una decisione se questa emana da un'autorità
amministrativa, senza che il cittadino abbia potuto adire un tribunale
amministrativo (analogamente: CCRP, sentenza del 29 settembre 1990 in re F.).
Tale giurisprudenza è rimasta da allora invariata (DTF 121 IV 29 consid. 2a
pag. 31; Corboz, Les principales
infractions, Berna 1997, n. 12 art. 292 CP).
b) Nel caso in esame il divieto d'entrata a carico di __________ è
stato pronunciato dall'Ufficio federale degli stranieri. Contro tale
provvedimento era dato ricorso amministrativo entro 30 giorni al Dipartimento
federale di giustizia e polizia (art. 20 cpv. 1 lett. a LDDS). Con decisione
del 5 dicembre 1991 il Dipartimento federale ha però respinto tale ricorso e
siffatta decisione era definitiva (art. 20 cpv. 3 LDDS). Il divieto in rassegna
configura pertanto una decisione contro la quale l'interessato non aveva
possibilità di ricorso a un tribunale amministrativo (CCRP, sentenza del 29
settembre 1990 in re F.). Le stesse considerazioni devono valere, mutatis
mutandis, per la decisione con cui l'autorità amministrativa ha respinto la
richiesta di __________ intesa alla revoca del provvedimento dopo la sentenza
emessa il 14 gennaio 1992 dal Pretore del Distretto di Lugano (act. 1,
annesso).
c) Ciò
posto, il Pretore era senz'altro legittimato a vagliare pregiudizialmente la legittimità
del divieto d'entrata con pieno potere cognitivo. Nel caso in esame, rilevato
che la legittimità di una decisione amministrativa va esaminata in base alla situazione
del momento in cui la decisione è stata presa, egli non ha ritenuto di dover
rifare la verifica, ricordando di essersi già pronunciato sulla questione
quando ha accertato con sentenza del 14 gennaio 1992 (passata in giudicato) l'illegittimità
del divieto d'entrata. Avendo egli già constatato che quel provvedimento, quantunque
formalmente ineccepibile, era inapplicabile, il problema deve considerarsi
definitivamente risolto (sentenza, pag. 4).
d) Il
Procuratore pubblico eccepisce che una decisione che dirime una questione
pregiudiziale non è equiparabile a una decisione di merito e non acquisice perciò
forza di giudicato. Ora, si può anche convenire che passata in giudicato è la
sentenza di assoluzione emanata il 14 gennaio 1992 su opposizione al decreto di
accusa del 31 luglio 1991 (con cui si rimproverava all'accusato di essere entrato
illegalmente in Svizzera nonostante il divieto emanato il 25 ottobre 1990 dall'Ufficio
federale degli stranieri) e non la decisione con cui il Pretore ha accertato
pregiudizialmente l'illegittimità del citato divieto emanato dall'autorità
amministrativa (v. DTF 88 I 9). Sta di fatto però che quanto ha accertato
allora il Pretore, come pure quanto ha accertato successivamente il Procuratore
pubblico del Cantone Ticino l'11 gennaio 1994 e il suo collega del Canton
Svitto il 23 novembre 1993 (non luogo a procedere, rispettivamente di
assoluzione), andava considerato dal primo giudice al momento di
(ri)determinarsi sulla legittimità del divieto d'entrata all'origine
dell'odierno procedimento penale. Sulla questione si tornerà in appresso.
- A parere del Procuratore pubblico il Pretore ha trascurato la
natura della decisione negativa emanata il 3 marzo 1992 dall'Ufficio federale
di polizia (poi confermata dal Dipartimento) in esito alla domanda di riesame
introdotta dall'accusato sulla scorta della sentenza pretorile 14 gennaio 1992
di assoluzione. Contrariamente a quanto reputa il primo giudice, il Procuratore
pubblico afferma che quella decisione non si limitava a confermare il
provvedimento, ma costituiva una nuova decisione di merito che il Pretore
avrebbe dovuto considerare al momento in cui ha esaminato, per la seconda
volta, la legittimità del divieto d'entrata. Nella citata decisione l'autorità
amministrativa ha riconsiderato il caso, infatti, tenendo conto della sentenza
pretorile del 14 gennaio 1991 alla stregua di un fatto nuovo. D'altronde –
sottolinea il Procuratore pubblico – il Pretore stesso riconosce che la legittimità
di una decisione va verificata proprio in base alla situazione effettiva del
momento in cui è stata presa. E la situazione determinante ai fini della
legittimità può coincidere solo con quella accertata il 3 marzo 1992
dall'Ufficio federale degli stranieri (poi confermata su ricorso), il quale si
è fondato su un complesso di fatti diverso rispetto a quello del 25 ottobre
1990, comprendente la nuova sentenza pretorile del 14 gennaio 1992. Se non che,
la decisione 3 marzo 1992 dell'Ufficio federale degli stranieri non è nemmeno
agli atti, ove figura solo quella presa su ricorso il 13 marzo 1993 del
Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il Pretore ha quindi valutato la
natura giuridica della decisione emessa il 3 marzo 1992 dall'Ufficio federale
degli stranieri su domanda di riesame senza nemmeno conoscerla, cadendo in
arbitrio nell'accertamento dei fatti.
A
ragione il Procuratore pubblico adduce che il riesame del divieto d'entrata
culminato nelle decisioni 3 marzo 1992 dell'Ufficio federale degli stranieri e
12 marzo 1993 del Dipartimento federale di giustizia e polizia – le quali hanno
nondimeno lasciato intatto il provvedimento del 1990 a dispetto della sentenza
pretorile del 14 gennaio 1992 del Pretore – non poteva essere ignorato dal
primo giudice al momento di verificare, in via pregiudiziale, la legittimità
del divieto stesso. Nell'ambito di quella procedura, sia l'Ufficio degli
stranieri sia il Dipartimento federale di giustizia e polizia sono entrati
infatti nel merito del riesame, volto alla revoca del divieto, tenendo conto
della sentenza assolutoria del Pretore.
Il
fatto che nell'incarto non si trovi la decisione del 3 marzo 1992 con cui
l'Ufficio federale degli stranieri ha confermato – in primo grado – la sua
precedente decisione (nonostante la sentenza del Pretore) può quindi lasciare
perplessi. Non bisogna tascurare però che agli atti figura la decisione con cui
il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha respinto il ricorso
dell'accusato contro la mancata revoca del divieto d'entrata da parte
dell'Ufficio. Tale decisione, proprio perché di merito, si sostituisce a quella
dell'Ufficio. Quanto agli elementi da considerare ai fini di (ri)esaminare
pregiudizialmente la legittimità del provvedimento, essi vi figurano tutti. Per
di più, come si vedrà ancora, da tale decisione non si evince – contrariamente
a quanto asserisce il Procuratore pubblico – un quadro diverso rispetto a
quello considerato dal Pretore nella sua (prima) sentenza del 14 gennaio 1992.
-
Il Procuratore pubblico rimprovera al Pretore di avere accertato i
fatti con arbitrio e di avere violato la legge nella misura in cui afferma
che, seppure la legittimità del divieto d'entrata andasse verificata ogni qual
volta il prevenuto varca la frontiera, il giudizio rimarrebbe immutato,
continuando a valere quanto enunciato nella sentenza del 14 gennaio 1992.
Intanto egli si duole che il Pretore non abbia motivato il proprio giudizio, un
mero rinvio alla precedente sentenza non ossequiando a suo avviso i requisiti
minimi del diritto federale. La censura è infondata, ove si consideri che più
avanti il Pretore ricorda le considerazioni che lo avevano indotto nel 1992 a
ritenere illegittimo il divieto d'entrata. Oltre a ciò il primo giudice ha
allegato altri motivi, come il comportamento corretto tenuto dall'accusato dopo
la scarcerazione e il fatto che egli abbia costituito una fondazione, in cui
siede anche un alto funzionario dello Stato, con importanti compiti proprio
nell'applicazione e nell'esecuzione delle pene e delle misure (sentenza, pag.
4). Il Procuratore pubblico obietta che la valutazione del Pretore doveva
tenere conto, in ogni modo, della nuova decisione emessa dall'Ufficio federale
degli stranieri il 3 marzo 1992 e fondarsi sulla situazione personale dell'imputato
al momento di tale decisione, confermata il 13 marzo 1993 dal Dipartimento
federale di giustizia e polizia. L'argomento non è sprovvisto di buon diritto,
come si è già accennato, poiché il primo giudice non poteva prescindere dalla situazione
risultante dal procedimento di riesame davanti alle autorità federali. Ad ogni
buon conto la questione sarà ripresa più avanti.
-
Secondo il Procuratore pubblico, nel concludere che il noto divieto
d'entrata è illegittimo siccome sproporzionato, il Pretore ha violato la legge,
poiché ha proceduto a un esame pregiudiziale minimizzando la differenza tra
espulsione penale ed espulsione amministrativa, istituti retti da criteri
diversi. Ora, nella sentenza del 14 gennaio 1992 il Pretore, accertata la
possibilità di controllare il divieto d'entrata all'origine del procedimento
penale, ha ricordato anzitutto che l'art. 13 cpv. 1 LDDS abilita l'autorità federale
a vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili, come pure, ma per
una durata non superiore a tre anni, di vietare l'entrata in Svizzera di
stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni
sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni
prese dall'autorità in base a tali disposizioni. Finché vale questo divieto –
ha spiegato il Pretore – lo straniero non può varcare il confine senza un permesso
esplicito dell'autorità che l'ha emanato. In virtù della citata questa norma
l'autorità amministrativa ha considerato __________ indesiderabile, vista la
sua pesante condanna per violazione delle legge federale sugli stupefacenti
pronunciata nel 1983 dalla Corte delle assise criminali di Lugano.
a) Richiamato
l'art. 10 LDDS, che disciplina l'espulsione dalla Svizzera ed evocati i criteri
di proporzionalità cui deve sempre attenersi l'autorità amministrativa, nella
sentenza del 14 gennaio 1992 il Pretore ha ricordato che il Consiglio di
vigilanza, ossia l'autorità che più di tutte ha seguito il comportamento e
l'attività dell'interessato, ha avuto modo di stabilire che __________ si era
senz'altro ravveduto e aveva formulato prognosi favorevole anche per la di lui
condotta futura. Di conseguenza il Consiglio di vigilanza ha sospeso condizionalmente
l'esecuzione dell'espulsione dalla Svizzera pronunciata dalla Corte delle
assise criminali per la durata di 15 anni (art. 55 cpv. 2 CP), anche perché a
quel momento l'uomo non era ancora del tutto guarito dalla malattia e
necessitava di controlli regolari. Per quel che si riferiva alla situazione del
soggetto, il Pretore ha ricordato altresì che da oltre tre anni __________
intratteneva una relazione seria con una cittadina svizzera, con la quale
gestiva la propria attività commerciale, dopo avere interrotto da tempo ogni
legame con il paese d'origine. Pronunciando una decisione contraria rispetto a
quella emanata dal Consiglio di vigilanza, l'autorità amministrativa federale
non aveva tenuto conto di tutte le circostanze e aveva adottato, anche sotto il
profilo della LDDS, un provvedimento ingiustificato rispetto al comportamento
irreprensibile dell'accusato dopo la condanna, alla sua manifesta idoneità nell'inserirsi
nel tessuto sociale e ai suoi legami con la Svizzera.
b) Nella sentenza impugnata, del 13 settembre 2001, il Pretore ha
rilevato che quand'anche la legittimità del citato divieto d'entrata sia da
verificare ogni qual volta l'accusato varchi il confine, la sostanza delle cose
non cambierebbe, dovendo valere mutatis mutandis quanto esposto nella
sentenza del 14 gennaio 1992. Egli ha pertanto ribadito che, pronunciando il
divieto d'entrata sulla base della ricordata condanna penale dopo che il
Consiglio di vigilanza aveva sospeso l'esecuzione dell'espulsione giusta l'art.
55 cpv. 2 CP, l'autorità amministrativa aveva abusato del suo potere di
apprezzamento, l'imputato non costituendo più un pericolo per la sicurezza pubblica
(sentenza, pag. 4).
c) Il Procuratore pubblico ricorda, con riferimento a DTF 125 II 105
e 124 II 289, che per costante giurisprudenza l'autorità amministrativa non è
legata alle decisioni prese da autorità penali in materia di espulsione (art.
55 CP), né ove esse vi prescindano né ove esse la pronuncino, ma ne sospendano
l'esecuzione. In caso di espulsione giudiziaria incondizionata tuttavia non può
essere rilasciato alcun permesso di soggiorno (cfr. anche DTF 124 II 289
consid. 3a pag. 292); d'altro lato espulsione giudiziaria incondizionata non
esclude un'espulsione amministrativa, né tanto meno limita il potere d'esame
della polizia degli stranieri (DTF 125 II 105 consid. 2a pag. 108). In DTF 124
II 289 il Tribunale federale ha precisato altresì che un'espulsione giudiziaria
incondizionata giusta l'art. 55 CP vincola la polizia degli stranieri (cfr.
art. 10 cpv. 4 LDDS); per converso, nel caso in cui il giudice penale rinunci a
pronunciare l'espulsione ex art. 55 CP – rispettivamente ne ordini la sua
sospensione condizionale – la polizia degli stranieri conserva il diritto di
pronunciare l'espulsione amministrativa (cfr. anche DTF 125 II 105 consid. 2a
pag. 108 ). In tale ipotesi essa può essere anche più severa del giudice penale
e decidere senza riguardo all'apprezzamento di quest'ultimo (v. DTF 114 Ib 1
consid. 3a, DTF 122 II 433 consid. 2b e 120 Ib 129 consid. 5b).
Nel
caso però in cui il giudice penale rinunci ad applicare l'art. 55 CP oppure
l'autorità decida di sospendere a titolo di prova l'espulsione del condannato
liberato condizionalmente (art. 55 cpv. 2 CP), l'autorità amministrativa deve
comunque considerare nel quadro del suo apprezzamento la componente della
risocializzazione perseguita dal diritto penale (DTF 122 II 433 consid. 2b pag.
435-436). Tale principio è stato ribadito in DTF 125 II 105, pur con la
precisazione che, mentre la decisione ancorata all'art. 55 cpv. 2 CP si fonda
esclusivamente sulle concrete possibilità di risocializzazione in Svizzera del
condannato, l'espulsione amministrativa deve poggiare su considerazioni
attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza interna. Considerazioni fondate
sul pronostico circa la futura buona condotta e sullo scopo risocializzante del
diritto penale, pur non trascurabili, non sono determinanti (DTF 125 II 105 consid.
2c pag. 110).
e) Tutto
ciò premesso, la sentenza impugnata resiste alla critica. Mantenendo il divieto
d'entrata a tempo indeterminato per i motivi addotti nella decisione del 12
marzo 1993 (la pesante condanna inflitta all'accusato dalla Corte delle assise
criminali con sentenza del 15 giugno 1983) e per questioni d'interesse pubblico
(la prevenzione e la protezione della salute e dell'ordine pubblico), il
Dipartimento federale di giustizia e polizia ha dato nuova prova di esagerato
rigore. Come in precedenza (decisione del 25 ottobre 1990), esso non ha
valutato appieno la situazione personale dell'accusato (relazione personali,
stato di salute e ravvedimento) dopo che l'autorità di vigilanza
sull'esecuzione delle pene aveva posto quest'ultimo non solo in libertà
condizionale, ma pure al beneficio della sospensione condizionale
dell'espulsione (art. 55 cpv. 2 CP). Certo, l'autorità amministrativa non era
vincolata dalla decisione del Consiglio di vigilanza. Per scostarsene essa
avrebbe dovuto però addurre motivi circostanziati e spiegare perché, nonostante
le indubbie circostanze a favore dell'accusato (da essa medesima ricordate
nella decisione del 12 marzo 1993, come la relazione dell'interessato con una
cittadina svizzera, vedova e madre di due figli, di cui egli si occuperebbe)
ancora prevale l'esigenza di tutelare l'ordine pubblico, quantunque la condanna
del ricorrente sia stata pronunciata nel giugno del 1983 per fatti risalenti
all'autunno del 1982 e nonostante il quadro favorevole illustrato
dall'autorità di vigilanza, non contestato dal Procuratore pubblico.
A
ragione il primo giudice ha prosciolto pertanto l'imputato dall'accusa di
entrata illegale, non ravvisando motivo per scostarsi dalle considerazioni che
lo avevano indotto a suo tempo al medesimo risultato, considerazioni
suffragate anche da due decisioni di non luogo a procedere, l'una emessa dall'allora
Procuratore pubblico __________ (che ha finanche negato la qualifica di nuova
decisione al pronunciato 12 marzo 1993 del Dipartimento federale di giustizia e
polizia, rinunciando così a un riesame della legalità del provvedimento, già
compiuto dal Pretore) e l'altra dal Ministero pubblico del Canton Svitto. Anzi,
al momento di appurare se l'accusato avesse compiuto il reato ascrittogli
(divieto d'entrata dal 1995 in poi: sentenza
20
luglio 2001 del GIAR, pag. 2), il Procuratore pubblico avrebbe dovuto mostrare
un riserbo ancora maggiore verso la cennata decisione dell'autorità amministrativa,
ove si ponga mente all'ulteriore tempo trascorso dal 1990.
Il
Procuratore pubblico eccepisce invero che nel frattempo la situazione dell'accusato
è cambiata, essendo egli guarito dalla malattia e avendo chiuso nel 1995 la
relazione con citata cittadina svizzera, del resto mai andata oltre la convivenza
saltuaria (interrogatorio 22 febbraio 2000 dello stesso __________). A prescindere
dal fatto però che nel verbale menzionato dal Procuratore pubblico l'interessato
ha fatto presente anche di avere avuto dalla sua compagna due gemelli, nati il
__________ 1989, e di avere “ristabilito da circa 8 mesi il rapporto” con la
donna, il Procuratore pubblico invoca circostanze che non si erano ancora verificate
al momento in cui l'autorità amministrativa aveva deciso di mantenere invariato
il divieto d'entrata pronunciato nel 1990. Come rileva il primo giudice e come
lo stesso Procuratore pubblico riconosce, decisiva per valutare la legalità del
divieto d'entrata è la situazione al momento in cui l'autorità amministrativa
ha statuito, il 3 marzo 1992 e il 14 ottobre 1993 (sentenza, pag. 4). Fondando
il decreto d'accusa su un divieto d'entrata non (più) sorretto dalle esigenze
poste dall'art. 13 cpv. 1 LDDS, il Procuratore pubblico non ha statuito
correttamente.
Si
rammenti che nel 1994 un altro magistrato inquirente aveva deciso l'esatto
contrario rispetto al Procuratore pubblico, decretando nei confronti
dell'accusato il non luogo a procedere per una fattispecie sostanzialmente
identica all'attuale, e ciò proprio per non avere scorto una situazione diversa
dalla precedente, ritenuta dal Pretore insufficiente per mantenere il divieto
d'entrata. Anzi, invocando insistentemente la situazione vigente al momento del
riesame della questione da parte dell'autorità amministrativa, il Procuratore
pubblico ripropone a ben vedere la situazione – immutata – che aveva indotto il
primo giudice a prosciogliere l'imputato, oggetto di un divieto d'entrata che
non aveva ragione di sussistere. Il Procuratore pubblico di allora non aveva
ritenuto di insorgere. E ancora nel 1994 il Ministero pubblico ha decretato il
non luogo a procedere sebbene il prevenuto avesse nuovamente varcato il confine
svizzero a onta del divieto d'entrata.
- Il Procuratore pubblico fa carico al Pretore di essere trasceso in
arbitrio stabilendo che __________ non si è reso colpevole di soggiorno
illegale (art. 23 LDDS) perché non si sarebbe intrattenuto sul territorio
svizzero oltre tre mesi consecutivi, rispettivamente oltre sei mesi durante
l'anno. Il primo giudice ha rilevato, da parte sua, che sulla residenza
dell'accusato in Svizzera gli atti non danno indicazioni precise, la polizia
non avendo compiuto verifiche precise. Egli non ha ravvisato perciò elementi
che permettessero di smentire l'imputato quando affermava di non avere soggiornato
a __________ più di 5 mesi – rispettivamente più di 3 mesi filati – l'anno.
Non senza qualche dubbio, egli ha ritenuto così che il prevenuto non avesse
risieduto illegalmente in Svizzera, l'autorità inquirente dovendo assumere la
responsabilità delle lacune riscontrabili nell'incarto (sentenza, pag. 6 con
riferimento all'illegale ordine di comparizione, annullato dal GIAR con
decisione del 20 luglio 2000).
Ora,
la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a esaminare l'accertamento
dei fatti e la valutazione delle prove solo sotto il ristretto profilo
dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Spettava al
Procuratore pubblico dimostrare la manifesta insostenibilità della conclusione
cui è giunto il Pretore (DTF 128 I 81 consid. 2 pag. 86, 127 I 54 consid. 2d
pag. 56). Invece egli si limita a contrapporre all'opinione del primo giudice
la propria personale valutazione delle prove, ciò che non è ammissibile in un
ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Al proposito il
ricorso si esaurisce in considerazioni chiaramente appellatorie, ancor più
evidenti laddove il Procuratore pubblico critica anche il proscioglimento
dell'accusato dall'imputazione di avere esercitato attività lucrativa illegale
in Svizzera. Di fronte all'affermazione del primo giudice, secondo cui per affermare
che l'accusato abbia violato la LDDS occorrono fatti precisi, circostanze
provate e non mere supposizioni che non superano la soglia dell'indizio, il
Procuratore pubblico avrebbe dovuto addurre “fatti precisi e circostanze
provate”. Invano se ne cercherebbero nel ricorso.
- Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15
cpv. 1 CPP). Lo Stato rifonderà inoltre a __________, che ha presentato
osservazioni facendo capo a un avvocato, un'indennità di fr. 1'000.– per
ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 1'000.– per
ripetibili.
- Intimazione a:
– Procuratore
generale avv. __________;
– __________,
c/o avv. __________;
– avv.
__________;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4;
– Ufficio
federale degli stranieri, 3003 Berna;
– Comando
della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente La
segretaria
N.B.: L’indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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