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Numero d'incarto:
17.2001.18
Data decisione, Autorità:
03.04.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00018
Lugano
3 aprile 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 12 marzo 2001 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 26 gennaio 2001 dalla presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 26 gennaio 2001 la presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di
violazione delle legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per
avere, dal 1° marzo 1999, soggiornato in modo regolare in Svizzera senza
permesso di dimora, svolgendo pure attività lucrativa illegalmente. In
applicazione della pena, essa lo ha condannato a 30 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di due anni, al pagamento di una multa
di fr. 500.– e all'espulsione (effettiva) per tre anni.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 30 gennaio
2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 12 marzo successivo, egli chiede
che l'espulsione sia condizionalmente sospesa o quanto meno, in subordine, che
gli atti siano trasmessi a una nuova Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle
sue osservazioni del 20 marzo 2001 il Procuratore pubblico propone di
respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente contesta anzitutto la commisurazione della pena
principale (memoriale, punto 3). Egli non impugna però i dispositivi n. 2.1 e
2.2 della sentenza di assise (condanna a 30 giorni di detenzione e al pagamento
di una multa di fr. 500.–). Anzi, per finire egli reputa corretta la decisione
presa al riguardo dalla prima giudice. Su questo punto il gravame non richiede
perciò altra disamina.
-
Per quanto riguarda la pena accessoria, il ricorrente ne lamenta la
mancata sospensione condizionale e si duole che la Corte di assise gli ha
negato tale beneficio nonostante fossero date le condizioni previste dalle
legge. Ricordata la sua incensuratezza, egli rimprovera alla prima giudice di
avere violato l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP ordinando l'espulsione effettiva senza
nemmeno formulare un pronostico sulla sua futura condotta in Svizzera. Sostiene
che vi sono comunque sufficienti riscontri per ovviare a tale lacuna e per
concedergli il beneficio in questione.
-
Giusta l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP il giudice può sospendere l'esecuzione
di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto
mesi o una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato
lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi
crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da
lui, il danno subìto giudizialmente o mediante transazione. L'espulsione può
essere sospesa anche se la pena principale va espiata (DTF 114 IV 95 consid. b,
104 IV 22 consid. 2b). Per accordare o negare la sospensione condizionale del
provvedimento è decisiva la prognosi fondata sui criteri enunciati dall'art. 41
n. 1 cpv. 1 CP. Sapere se le possibilità di reinserimento sociale siano maggiori
in Svizzera o all'estero non è di rilievo: tale criterio andrà applicato,
dandosene il caso, dall'autorità preposta all'applicazione dell'art. 55 cpv. 2
CP (DTF 119 IV 195 consid. 3b). Per decidere se la sospensione condizionale sia
suscettibile di trattenere l'imputato dal commettere nuove infrazioni il
giudice deve valutare globalmente la situazione (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 117
IV 3 consid. 2b). In questo ambito egli fruisce di ampia latitudine, che la
Corte di cassazione e di revisione penale verifica – come il Tribunale federale
– sotto il ristretto profilo dell'eccesso o dell'abuso del potere di
apprezzamento (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 117 IV 3 consid. 2b, 104 IV 22
consid. 2b; CCRP, sentenza del 30 settembre 1999 in re P., consid. 2a).
-
Nella fattispecie la presidente della Corte di assise ha ordinato
l'espulsione del ricorrente dalla Svizzera per tre anni a salvaguardia
dell'ordine pubblico. Inoltre essa ha negato la sospensione condizionale del
provvedimento, rilevando che l'imputato non ha legami di parentela in Svizzera
e ha ammesso di avere mantenuto il centro dei propri interessi a Marsiglia,
dove risiede e gestisce una ditta di vendita all'ingrosso di prodotti cosmetici
(sentenza, pag. _). Negando la sospensione condizionale sulla base di simili
argomenti la prima giudice ha violato nondimeno il diritto federale. Come si è
visto, per statuire sulla sospensione condizionale dell'espulsione fa stato
esclusivamente il pronostico, fondato sui criteri sanciti dall'art. 41 n. 1
cpv. 1 CP, relativo alla futura condotta del condannato in Svizzera. Nella
fattispecie una prognosi del genere fa totale difetto. La Corte di merito si è
limitata a rilevare che il ricorrente non ha particolari legami con la
Svizzera, risiedendo egli in Francia, dove esercita la sua attività
commerciale. Accertamenti del genere servono tuttavia, dandosene il caso, per
ordinare l'espulsione come tale, nel senso che più i legami di un condannato
con la Svizzera sono stretti, più occorre dimostrarsi cauti nel pronunciare
l'espulsione (DTF117 IV 112 consid. 3a). Non servono invece – o non servono
necessariamente – per decidere la sospensione condizionale del provvedimento,
ossia per stabilire se possa essere formulato pronostico favorevole sulla futura
condotta del ricorrente in Svizzera. Su questo punto il ricorso merita accoglimento.
-
L'art. 296 cpv. 1 CPP consente alla Corte di cassazione e di revisione
penale, in caso di accoglimento di un ricorso, di riformare essa medesima la
sentenza impugnata se ha sufficienti elementi per decidere. In caso contrario
la causa va rinviata a una nuova Corte di merito, che sarà composta di altri
giudici e giurati, salvo che si tratti solo di integrare la motivazione della
sentenza o di ricommisurare la pena (art. 296 cpv. 2 CPP). In concreto manca
qualsiasi accertamento per formulare una prognosi sulla futura condotta
dell'imputato in Svizzera (art. 41 n. 1 cpv. 1 CP). Come detto, in prima sede
il problema non è nemmeno stato trattato, in palese violazione del diritto
federale. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, tale carenza non può
essere supplita dalla Corte di cassazione e di revisione penale. L'incensuratezza
del ricorrente, il preteso concubinato con __________ (questione trascurata
nella sentenza di assise), la sospensione condizionale della pena privativa
della libertà ancora non bastano – in mancanza di chiari accertamenti
sull'indole dell'imputato e in particolare sulla concreta possibilità che egli
possa ricadere nel reato ove soggiorni nuovamente in Svizzera – per formulare
una prognosi in conformità all'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP. In parziale accoglimento
del gravame, la causa deve pertanto essere rinviata a un'altra Corte delle
assise correzionali perché statuisca di nuovo sulla sospensione condizionale
dell'espulsione secondo criteri pertinenti (consid. 1).
-
Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza.
Sono posti quindi per due terzi a carico dello Stato e per il resto a carico
del ricorrente, i cui argomenti si sono rivelati in buona parte fondati (art.
15 cpv. 2 CPP). Lo Stato verserà inoltre al ricorrente un'indennità di fr.
400.– a titolo di ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, il dispositivo n. 2.3 della
sentenza impugnata è annullato e gli atti sono trasmessi a un'altra Corte delle
assise correzionali per nuovo giudizio sulla sospensione condizionale
dell'espulsione nel senso dei considerandi.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.–
sono
posti per un terzo a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato,
che rifonderà al ricorrente fr. 400.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione a:
– __________,
c/o avv. __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del
penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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