AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.48
Data decisione, Autorità:
28.11.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00048
Lugano
28 novembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione dell'8 novembre 2000 presentato da
__________,
(patrocinato
dal lic. iur. __________)
contro
la
sentenza emanata il 5 ottobre 2000 dalla presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 5 ottobre 2000 la presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha riconosciuto ____________ colpevole di furto
d'uso e violazione delle norme della circolazione per avere, il 19 settembre
1999, sottratto a Lugano l'automobile delle moglie __________, avere guidato il
veicolo sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata e avere urtato,
danneggiandola, la vettura di __________ facendo retromarcia da un posteggio.
L'imputato è stato ritenuto inoltre autore colpevole di inosservanza dei doveri
in caso di infortunio e di sottrazione alla prova del sangue per avere
abbandonato il luogo dell'incidente senza attenersi a quanto gli imponeva le
legge ed essere sfuggito intenzionalmente all'esame alcolemico. In applicazione
della pena, ____________ – recidivo – è stato condannato a 90 giorni di
detenzione da espiare e al pagamento di una multa di fr. 150.–.
B. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 6 ottobre
2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 novembre successivo, egli
postula il proscioglimento dalle imputazioni di furto d'uso, inosservanza ai
doveri in caso di infortunio e sottrazione alla prova del sangue, con
conseguente riduzione della pena, da sospendere condizionalmente. In via
subordinata egli insta quanto meno per una riduzione della pena e per il beneficio
della sospensione condizionale di quest'ultima. Non sono state richieste
osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili
unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288
cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche
erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990
pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I
170 consid. 3a, 125 I 158 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123
I 5 consid. 4a; sull'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 2b con
rinvii).
-
Per quanto riguarda la sua vita anteriore, il ricorrente rimprovera
alla prima giudice di essere incorsa in un primo arbitrio, rilevando che egli è
stato licenziato a suo tempo dalla __________, alle dipendenze della quale era
stato fino al 30 giugno 1992, in seguito a perdite accertate. Egli fa valere di
avere lavorato con impegno presso quell'istituto fino al 1990 e contesta il
motivo del licenziamento, evocando l'attestazione rilasciatagli dal direttore
della banca, secondo cui egli è partito di sua spontanea volontà dopo vent'anni
di proficua collaborazione (act. L). In effetti la critica non manca di
consistenza. Dal fascicolo processuale non risulta che il ricorrente sia stato
licenziato per la ragione citata nella sentenza di assise, né la prima giudice
pretende che il ricorrente si sia espresso in tal modo al pubblico
dibattimento. Dal carteggio non risulta nemmeno, però, che il datore di lavoro
abbia rilasciato l'attestazione invocata nel ricorso e nessun doc. L è stato
prodotto in aula (verbale del processo, pag. 3). Sia come sia, la questione si
riferisce a un fatto lontano nel tempo e non ha influito sull'esito del
giudizio. Certo, il ricorrente insiste su questo punto, rimproverando alla
presidente della Corte di averlo voluto mettere in cattiva luce, di essere
finanche apparsa di dubbia imparzialità, visti anche i segni di insofferenza
manifestati al dibattimento, e per finire ne chiede la ricusazione. Se non che,
nella misura in cui critica il comportamento della prima giudice nel corso del
dibattimento, il ricorrente muove una censura inammissibile, poiché egli
avrebbe potuto insorgere già in aula (art. 46 cpv. 2 CPP con riferimento
all'art. 288 lett. b CPP). Né egli può legittimamente fondare il sospetto di
parzialità sul solo accertamento di cui s'è detto. Nel risultato la sentenza
impugnata resiste pertanto alla critica.
-
Il ricorrente ravvisa un ulteriore arbitrio nella descrizione dei
fatti che hanno portato al decreto di accusa del 9 marzo 1998 con cui egli è
stato riconosciuto autore colpevole di guida in stato di ebrietà e condannato
alla pena di 90 giorni da espiare, oltre che al pagamento di una multa di fr.
3'000.–. Richiamati i verbali istruttori, egli nega in particolare di essersi
allora allontanato con il veicolo al momento dell'arrivo della polizia. In
realtà poco importa come si siano svolti esattamente i fatti alla base della
citata condanna (sentenza pag. 5; act. 4 TPC), giacché il relativo decreto di
accusa è passato in giudicato per mancata (tempestiva) opposizione del
prevenuto. Esso non può pertanto essere riesaminato in questa sede.
-
Il ricorrente dichiara gratuite le riflessioni della prima giudice
sulla proposta di risarcimento da egli formulata alla parte lesa (__________)
nel caso in cui quest'ultima avesse fatto riparare il veicolo da un suo amico
carrozziere. Allega che non soltanto il danneggiato non ha rifiutato la
proposta, tanto che il danno gli è stato prontamente risarcito (act. A prodotto
al dibattimento), ma neppure l'ha ritenuta insignificante. L'argomentazione non
manca di pretestuosità. L'accertamento va inserito per vero nel contesto che ha
indotto la prima giudice a ritenere l'imputato colpevole di inosservanza dei
doveri in caso di infortunio (sentenza, pag. 9). Ritenendo determinate che
l'imputato si era allontanato per ben due volte dal luogo del sinistro senza
lasciare alcun recapito, essa ha definito banale la proposta di accordo fatta
dal ricorrente alla parte lesa mentre stava sopraggiungendo la polizia e poco
prima di lasciare nuovamente il luogo senza valida ragione (sentenza, pag. 9).
In simili circostanze non si può dire che la prima Corte sia caduta in
arbitrio. Sostenere poi, come fa il ricorrente, che nemmeno la parte lesa ha
ritenuto banale la proposta di risarcimento non è serio, ove appena si pensi
che l'indomani essa ha sporto querela per danneggiamento (verbale del 20
settembre, pag. 2). È vero che il 10 ottobre 2000 egli ha pagato il danno, ma
ciò nulla muta alla sostanza delle cose.
-
Alla prima giudice il ricorrente rimprovera altresì di avere arbitrariamente
ritenuto che egli non aveva valida ragione per lasciare il luogo dell'incidente
e, in particolare di avere escluso in modo manifestamente insostenibile che il
suo cane stesse veramente male e si trovasse in pericolo di vita. Egli ricorda
di avere richiamato tale circostanza già nel verbale di interrogatorio del 1°
ottobre 1999 e ribadisce che il cane stava davvero male, come attesta il fatto
che qualche giorno dopo l'animale è stato definitivamente addormentato (act.
B). Il ricorrente non si confronta però con la sentenza impugnata. La prima
Corte non ha escluso infatti che il cane potesse star male. Anzi, essa medesima
ha citato la nota di onorario del veterinario, dell'8 ottobre 1999. Essa ha
escluso tuttavia lo stato di necessità (art. 34 CP), non risultando che quella
sera il cane fosse malato al punto da giustificare l'allontanamento dell'imputato
dal luogo dell'incidente. Tanto meno se si considera che l'imputato aveva portato
il cane con sé tutto il pomeriggio a cercar funghi e che nel verbale del 1°
ottobre 1999 egli aveva accennato alla circostanza solo marginalmente, giustificando
la sua reazione anzitutto con la paura di essere sorpreso a condurre un veicolo
senza patente (sentenza, pag. 10). Ciò posto, la prima giudice non è caduta in
arbitrio ritenendo che il prevenuto si sia allontanato dal luogo del sinistro
non tanto perché il cane stava male, quanto perché non voleva incorrere in
sanzioni. D'altronde nel verbale citato l'imputato aveva alluso alle condizioni
del cane, ma non pretende di avere poi intrapreso alcunché per curare l'animale
la sera stessa. Le note di onorario del veterinario si riferiscono per di più a
interventi eseguiti fra il 23 settembre e il 29 ottobre 1999, mentre
l'incidente è avvenuto prima, il 19 settembre 1999. Anche al proposito il
ricorso manca perciò di consistenza.
-
Il ricorrente scorge ulteriore arbitrio nel biasimo rivoltogli dalla
prima giudice per non essersi sottoposto a perizia presso lo STCA in modo da
accertare la sua idoneità a condurre veicoli. Giustifica tale diniego con la
sua precaria situazione economica, a mente sua trascurata arbitrariamente
nonostante la documentazione prodotta. Ora, la prima giudice ha scartato la
giustificazione addotta dal prevenuto, considerato che egli non aveva neppure
tentato di chiedere l'esonero dal pagamento del costo (fr. 350.–) e che, per di
più, egli non risultava trovarsi in condizioni finanziarie tanto disagevoli,
avendo egli pagato fatture del già citato veterinario per fr. 370.– e fr.
340.–. Nel suo esito, tale conclusione non è arbitraria. Certo, il reddito
netto del ricorrente e di sua moglie ai fini dell'imposta cantonale ammontava a
soli fr. 32'000.– annui (act. D). D'altra parte però il costo della perizia non
era proibitivo, né il ricorrente pretende di avere per lo meno tentato di
ottenere il condono o la rateazione dell'importo, né egli asserisce che una
richiesta del genere sarebbe stata destinata sicuramente all'insuccesso. Senza
trascendere in arbitrio la prima giudice poteva quindi considerare il mancato
assoggettamento alla perizia come una libera scelta del ricorrente e non come
la conseguenza di difficili condizioni finanziarie.
-
Il ricorrente sostiene che la presidente della Corte di assise ha
violato il diritto federale riconoscendolo colpevole di furto d'uso. Ora,
chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso e chiunque circola, come
conducente o passeggero, con tale veicolo sapendo sin dall'inizio che questo è
stato sottratto, è punito con la detenzione o con la multa (art. 94 n. 1 cpv. 1
LCS). Se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica
del detentore e se il conducente è titolare della licenza di condurre
richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte; la pena
è in tal caso dell'arresto o della multa (art. 94 n. 1 cpv. 2 LCS).
a) Secondo
il ricorrente la contestata imputazione cade già per il fatto che, nella
fattispecie, non si può parlare di sottrazione (Gewahrsamsbruch), le
chiavi dell'automobile intestata a sua moglie essendo accessibili anche a lui.
A torto. Come giustamente ha rilevato la prima Corte, per sottrazione si
intende ogni presa di possesso di un veicolo senza il consenso del detentore (Bussy/Rusconi, CS-CR, 3ª edizione,
Losanna 1996, n. 1.1 ad art. 94; Giger/Simmen,
SVG mit Kommentar sowie mit ergänzenden Gesetzen und Bestimmungungen, 5ª edizione,
n. 1.a ad art. 94). Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata,
il ricorrente ha preso possesso del veicolo senza l'autorizzazione della moglie
(sentenza, pag. 6 con riferimento al verbale di ____________, del 21 settembre
1999). Invano egli sottolinea perciò che le chiavi gli erano accessibili;
sprovvisto di licenza di condurre, egli non poteva seriamente interpretare
l'assenza di accorgimenti da parte della moglie come un consenso tacito di lei
all'uso del mezzo senza patente. A nulla giova parlare in condizioni simili di
custodia paritaria (DTF 101 IV 35).
b) Il
ricorrente si vale anche della circostanza che, in fin dei conti, si trattava
in concreto dell'auto di famiglia. Ancora un volta però l'argomentazione non
gli è di sussidio. Tale circostanza avrebbe di per sé consentito, infatti, di
condannare il ricorrente solo su querela di parte (art. 94 n. cpv. 2 LCS). Se
non che, il ricorrente ha usato il veicolo finanche senza licenza di condurre,
ciò che esclude la fattispecie punibile solo a querela di parte (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.4 ad art.
91 LCS).
c) A parere del ricorrente entrerebbe tutt'al più in considerazione
nel caso in esame l'ipotesi dell'art. 94 n. 2 LCS, secondo cui è punito – a
querela di parte – chiunque usa un veicolo a motore affidatogli per un viaggio
cui non è autorizzato. Non avendo sua moglie sporto querela e non essendo tale
imputazione stata prospettata nel decreto di accusa, anche un'eventualità del
genere cade. A differenza di quanto pubblicato in DTF 101 IV 33, tuttavia, in
concreto la proprietaria del veicolo non ha affidato al ricorrente le chiavi
dell'automobile, perdendone la cosiddetta Gewarhrsam. Ancora un volta il
ricorso manca perciò di buon diritto.
-
Il ricorrente critica la sentenza impugnata anche nella misura in
cui la presidente della Corte delle assise lo ha ritenuto colpevole di
violazione dei doveri in caso di infortunio (art. 92 n. 1 e 51 cpv. 1 e 3 LCS).
Assevera, in estrema sintesi, di essersi fermato dopo il sinistro, di avere
interpellato la parte lesa per cercare un'intesa e di non avere lasciato nome e
indirizzo perché il danneggiato già li conosceva. Soggiunge di essere subito
tornato sul posto dopo uno smarrimento iniziale dovuto al timore di essere
sorpreso sprovvisto di licenza alla guida di un veicolo e alla paura che lungaggini
burocratiche avrebbero “incrinato ancor più il fragile stato di salute del cane”.
Ripete comunque che la vittima lo conosceva e considera perciò arbitrarie le
argomentazioni della prima giudice volte a minimizzare tale circostanza. Se non
che, così argomentando, egli trascura la severa giurisprudenza sull'art. 51
LCS, che fa obbligo imperativo a chi è coinvolto in incidenti risoltisi anche
con danni materiali di poco conto di fornire le proprie generalità (Bussy/Rusconi, n. 3.3 e 3.9 ad art. 51
LCS). Il ricorrente non nega di avere lasciato il luogo del sinistro due volte,
la prima subito dopo l'incidente (una volta constatato che __________ era
intenzionato a chiamare la polizia, dato che egli negava finanche di averne
urtato il veicolo) e la seconda dopo essere tornato sul posto e avere visto che
la polizia stava sopraggiungendo (verbale di __________). Né pretende di avere,
comunque sia, regolato il contenzioso con il danneggiato. Afferma soltanto di
aver agito in quel modo perché riteneva inutile una formalità del genere, ma a
torto. Dalla sentenza impugnata risulta che la parte lesa lo conosceva soltanto
di vista per averlo incontrato in esercizi pubblici, che non conosceva il suo
recapito e che gli inquirenti hanno avuto difficoltà nel rintracciarlo, avendo
egli cambiato domicilio senza annunciarsi all'ufficio del controllo abitanti e
senza chiedere l'aggiornamento dei dati sulla licenza di condurre, come impone
le legge (sentenza, pag. 9; rapporto di polizia, act. 1, pag. 4). Così facendo,
egli ha reso difficile il suo reperimento e ha ostacolato i diritti della parte
lesa, che la sera del 19 ottobre 1999 non era affatto disposta a transigere
(verbale di __________). Ai limiti della temerarietà, su questo punto il ricorso
non merita ulteriore disamina.
-
Anche nella condanna per sottrazione alla prova del sangue (art. 91
n. 3 LCS) il ricorrente riscontra una violazione del diritto federale. Pure
tale doglianza però è infondata. Si è già rilevato che in concreto il
ricorrente si è defilato due volte dal luogo dell'incidente, proprio quando
stava per sopraggiungere la polizia chiamata dalla parte lesa (art. 56 cpv. 2
ONC). Inoltre l'incidente era stato provocato da una persona sprovvista di
licenza di condurre, ritiratale proprio perché sussistevano importanti indizi
sulla sua dedizione all'alcol con rifiuto di una perizia presso lo STC, e per
di più con tre precedenti per guida in stato di ebrietà (sentenza, pag. 10).
Giustamente la prima Corte ha concluso che, in condizioni siffatte, con ogni
verosimiglianza il responsabile sarebbe stato sottoposto a verifica alcolemica
(sentenza, pag. 10), né si vede come sarebbe potuto essere diversamente (DTF
124 IV 175 segg.,125 IV 283 consid. 2a; CCRP, sentenza del 30 settembre 1999 in
re B., consid. 1c). Il gravame non è destinato a miglior sorte nemmeno ove il ricorrente
contesta di avere agito consapevolmente, contrariamente a quanto ha ritenuto la
prima Corte (sentenza, pag. 10). Invero, quel che l'autore di un reato sa o non
sa, quello che vuole o l'eventualità cui egli acconsente è un problema legato
all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF121 IV 92 consid.
2b con rinvii). Ciò premesso, il ricorrente avrebbe dovuto per lo meno spiegare
perché la presidente della Corte delle assise correzionali sarebbe trascesa in
arbitrio, accertando che egli conosceva le circostanze che rendevano altamente
probabile l'ordine di sottoporsi alla prova del sangue (sentenza, pag. 10).
Invano si cercherebbe nel ricorso una spiegazione del genere.
-
Il ricorrente critica infine la commisurazione della pena. Nella
misura in cui egli chiede una riduzione di pena perché colpevole soltanto di
due dei cinque reati addebitatigli, il ricorso è però senza oggetto, dato che
egli deve rispondere anche dei reati di furto d'uso, inosservanza dei doveri in
caso di infortunio e sottrazione alla prova del sangue. Nella misura in cui
egli critica l'entità della pena anche considerando questi reati, il ricorso è
inammissibile. Anziché confrontarsi con le motivazioni che hanno indotto la
prima Corte a un giudizio severo sulla base della giurisprudenza illustrata in
DTF 117 IV 297, secondo cui nella commisurazione della pena e nel valutare un'eventuale
sospensione condizionale occorre fondarsi sui criteri applicabili in caso di
guida in stato di ebrietà, qualora tale reato poteva entrare in considerazione
se il prevenuto fosse stato sottoposto alla prova del sangue (CCRP, sentenza
del 9 settembre 1999 in re B. consid. 1d), il ricorrente si limita a
considerazioni che non soltanto offendono la prima Corte, ma che sono
infruttuose in un ricorso fondato sull'eccesso o sull'abuso del potere di
apprezzamento nella commisurazione della pena. Il patrocinatore del ricorrente
è avvertito che, dovesse reiterare in apprezzamenti del genere, egli si esporrà
al rischio di essere deferito all'autorità disciplinare.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamato sulle
spese l'art. 39 lett. d LTG
e in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– ____________,
– lic.
iur. __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio giuridico
della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle
opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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