AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.39
Data decisione, Autorità:
20.02.2001, CCRP
Incarto n.
17.2000.00039
Lugano
20 febbraio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Epiney-Colombo
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 5 settembre 2000 presentato da
___________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 28 luglio 2000 dalla Corte delle assise criminali in
Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 28 luglio 2000 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha riconosciuto ___________ autore colpevole di ripetuta violenza
carnale per avere, la notte del 12 ottobre 1999, ripetutamente costretto
___________ a subire la congiunzione fisica nel di lei appartamento a Lugano,
dopo averla resa inetta a resistere usando violenza e minaccia. ___________ è
stato riconosciuto inoltre autore colpevole di ripetuta minaccia per avere
ripetutamente incusso spavento alla donna, in particolare tra il mese di agosto
e il 26 ottobre del 1999, minacciando di ucciderla qualora lo avesse lasciato o
non avesse fatto quello che lui voleva.
Oltre
a ciò l'imputato è stato riconosciuto colpevole di ripetute vie di fatto per
avere, nel medesimo periodo, percosso la donna in varie occasioni,
strattonandola, tirandole i capelli e colpendola con sberle, in specie
prendendola il 26 ottobre 1999 per i capelli, gettandola a terra, afferrandola
per il collo con entrambe le mani e procurandole le lesioni descritte nei certificati
medici agli atti. ___________ è stato prosciolto invece dall'accusa di violenza
carnale in relazione a un rapporto sessuale avuto con la vittima la sera del 9
ottobre 1999 e dell'imputazione di sequestro di persona per i fatti accaduti la
notte del 12 ottobre 1999.
In
applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato
___________ a 4 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e
all'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni. Lo ha inoltre condannato a
versare a ___________, costituitasi parte civile, fr. 20'000.– a titolo di
indennità per torto morale e fr. 7'901.25 per ripetibili.
B. Contro la sentenza di assise ___________ ha inoltrato il 31 luglio
1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 5 settembre 2000, egli chiede di
essere assolto da tutte le accuse o quanto meno, in subordine, di moderare la
pena privativa della libertà, di rinunciare all'espulsione o di ridurne se non
altro la durata. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2000 il Procuratore
pubblico ha proposto di respingere il ricorso. Identica stessa conclusione è
stata formulata da ___________ il 2 ottobre 2000.
C. Al
dibattimento del 20 febbraio 2001 il ricorrente si è confermato nelle proprie
allegazioni, illustrandole ulteriormente. Il Procuratore pubblico e la parte
civile hanno di nuovo postulato la conferma della sentenza impugnata.
Considerato
in diritto: 1. A mente del ricorrente la condanna si fonderebbe su un arbitrario
accertamento dei fatti e su un'arbitraria valutazione delle prove (art. 288
cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile,
contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto
contrasto con gli atti (DTF126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I
208 consid. 4a), Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi
criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei
fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre invece spiegare per quale
ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero
manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o
contraddicono in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF125
II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid.
3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento
quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato
(DTF125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I
253 consid. 6 c e rinvii). Il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire,
per contro, che una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto
dell'arbitrio (DTF del 25 settembre 2000 in re S., consid. 3b con riferimento a
DTF inedita del 20 gennaio 2000 in re S., consid. 3b).
- Facendo propria la versione dei fatti descritta dalla vittima nella
denuncia riportata nel verbale di polizia del 28 ottobre 1999 (annesso all'act.
7), la Corte di assise ha accertato che nel corso del 1997 ___________, lontana
dalla propria famiglia, sola e senza amici, si era innamorata del ricorrente,
al punto da essere convinta di avere trovato l'uomo con cui sposarsi. Ma ciò
era praticamente impossibile, l'imputato essendo già coniugato e con prole.
Data poi la differenza di etnia, cultura, religione e mentalità, e data in
particolare l'indole autoritaria del ricorrente, le condizioni di una normale
convivenza si sono deteriorate. Sempre più stanca ed esaurita anche per il gran
lavoro svolto, ___________ aveva finito così per decidere di lasciare il compagno,
soprattutto dopo il giugno del 1999, quando l'imputato era rientrato in Albania
per due settimane, dandole modo di riassaporare la libertà e di riprendere una
vita normale. Tanto più che la donna era delusa per il mancato matrimonio
(sentenza, pag. 32–34). Tornato dall'Albania, da dove aveva inutilmente tentato
di farsi spedire la somma di fr. 4'000.–, il ricorrente si è dato a numerose
telefonate che hanno fatto sospettare a ___________ l'esistenza di relazioni
con altre donne. Ne è seguita una nuova delusione, che l'ha indotta a minore
disponibilità sessuale, per altro buona fino al maggio del 1999, nonostante le
fosse talvolta difficile assecondare i frequenti desideri del compagno. La
donna ha comunque acconsentito ad avere rapporti con lui anche nel maggio del
1999, subito dopo avere subìto un intervento chirurgico al collo dell'utero
(sentenza, pag. 35).
Nell'estate
del 1999 – hanno continuato i primi giudici – ___________ ha detto al
ricorrente di voler troncare la relazione. Egli non ha affatto apprezzato ed è
passato a vie di fatto e minacce nel caso in cui essa non fosse tornata sulla
propria decisione. Le ha persino proposto il matrimonio, dicendole di essere
venuto a sapere che, se avesse sposato una donna con permesso di domicilio,
egli avrebbe potuto ottenere un permesso di dimora, il suo permesso di
candidato all'asilo essendo in procinto di scadere. L'ha finanche invitata a
ritirare le carte per il matrimonio. Nel settembre del 1999, non riuscendo più
a sopportare la situazione né i suoi frequenti desideri sessuali del compagno,
___________ ha invitato quest'ultimo ad andarsene, ciò che egli ha fatto,
assentendosi da casa per un paio di settimane. La sera del 9 ottobre 1999 egli
è tuttavia ricomparso senza preavviso, offrendo alla donna un anello e un
braccialetto come impegno di matrimonio. Vedendosi rifiutare i doni, egli ha
infilato alla donna l'anello e il braccialetto con la forza, al che essa si è
ribellata, ma egli l'ha portata in camera, dove si è congiunto carnalmente con
lei nonostante lei lo pregasse di lasciarla stare (sentenza, pag. 35 e 36).
La
sera di lunedì 11 ottobre 1999 i due hanno di nuovo litigato. In un crescendo
di tensione – ha rilevato la prima Corte – il ricorrente ha percosso e
insultato l'amica, tentando di congiungersi carnalmente con lei sul divano, ma
senza riuscirvi poiché essa ha reagito con una pedata. A quel momento egli l'ha
portata con forza nella camera da letto, ha chiuso la porta lasciando la chiave
nella toppa e si è spogliato. Adirato per essere stato apostrofato come “figlio
di puttana”, egli l'ha spintonata sul letto e l'ha minacciata di morte, le ha
tolto con forza i pantaloni, l'ha spogliata completamente, le ha immobilizzato
le mani dietro la nuca e le ha legato le caviglie con un paio di pantaloni.
Sebbene essa si divincolasse e lo supplicasse di non infierire, dicendogli che
altrimenti non lo avrebbe mai perdonato, egli le ha impedito ogni movimento con
il peso del proprio corpo e poi l'ha penetrata. Durante la notte egli ha
compiuto altre due congiunzioni carnali, fin quando ha slegato la donna ormai
inerme, verso le quattro del mattino. Quindi l'ha lasciata dormire per un paio
d'ore, ma al risveglio l'ha violentata di nuovo. Egli ha poi sostenuto di
essersi comportato in tal modo per dimostrare la propria forza e il suo potere
di fronte alla decisione di lei di lasciarlo (sentenza, pag. 36 e 37).
Nonostante l'accaduto, l'indomani ___________ si è recata ugualmente al lavoro,
ma era anchilosata, con i fianchi, le braccia e soprattutto le gambe doloranti.
Ai colleghi di lavoro, che le domandavano se non stesse bene, essa ha
raccontato versioni diverse par paura e per vergogna. Rientrata a casa, il ricorrente
le ha chiesto scusa ed essa lo ha perdonato, accettando di proseguire la convivenza
(sentenza, pag. 37).
A
causa di persistenti dolori, il 14 ottobre 1999 un collega di lavoro si è
offerto di accompagnare ___________ da un medico a __________. Se non che,
durante il tragitto i due sono incorsi in un incidente stradale e la donna ha
battuto il capo. Trasportata all'ospedale per accertamenti, i sanitari hanno
riscontrato uno stato neurologico normale, senza lesioni esterne visibili, e
per finire hanno prescritto un antidolorifico per i dolori alla gamba, di cui
la donna si lamentava da giorni. Ai sanitari ___________ non ha raccontato
nient'altro. Essa è quindi rimasta a casa, immobilizzata a letto fino a
domenica 17 ottobre 1999, accudita dal ricorrente che si dimostrava gentile e
premuroso. Al dott. __________ che l'ha visitata essa non ha accennato a
violenze. Nemmeno alla conoscente __________, che l'aveva chiamata per
telefono, essa ha detto alcunché. Soltanto alla vicina __________ essa ha confidato
il 15 ottobre 1999 che il ricorrente la picchiava, che lei aveva deciso di
lasciarlo e che il dolore alle gambe era la conseguenza dei colpi subìti
(sentenza, pag. 37 e 38).
Pur
debilitata dalle botte e dai postumi dell'incidente, a dispetto di un'apparente
normalità __________ si era nondimeno convinta a troncare definitivamente ogni
rapporto con il convivente. Mercoledì 20 ottobre 1999 essa gli ha perciò
consegnato una busta contenente denaro, invitandolo ad andarsene una volta per
tutte. Egli ha preso i soldi e se n'è andato, ma la domenica successiva (24
ottobre 1999) è tornato, chiedendole di preparargli il pranzo. Essa si è
rifiutata e nel pomeriggio ha portato nell'appartamento di via , in
cui risiedeva il prevenuto, alcuni indumenti e generi alimentari. Questi l'ha
di nuovo minacciata e strattonata per i capelli. Impaurita, essa ha lasciato i
luoghi (sentenza, pag. 38). Nella serata di lunedì 25 ottobre 1999 – hanno
soggiunto i primi giudici – ___________ ha fatto sostituire la serratura del
proprio appartamento. Accortosi di ciò, l'indomani il ricorrente l'ha raggiunta
sul posto di lavoro, minacciandola nel caso in cui essa intendesse davvero
lasciarlo. Quella stessa sera egli l'ha raggiunta a casa, sottraendole le
chiavi dell'appartamento e passando a vie di fatto. Rimasta sola, ___________
ha chiesto aiuto alla datrice di lavoro (), che l'ha accompagnata
all'ospedale per accertamenti. Durante la trasferta essa ha detto di avere
subito violenza, ma ai medici ha taciuto, limitandosi poi a denunciare
___________ per vie di fatto. Vincendo la paura, a casa dei coniugi ___________
che l'hanno ospitata, essa ha raccontato tutto. Sollecitata a reagire, essa ha
finalmente sporto denuncia, non senza difficoltà. Il 27 ottobre 1999 la donna
si è di nuovo recata al pronto soccorso dove, oltre ai lividi del giorno prima,
le sono stati riscontrati un'insorgenza e una dolenzia al metatarso della mano
destra, come pure altri lividi alle cosce. Nel pomeriggio essa è stata
sottoposta a un esame ginecologico, in esito al quale non è stato constatato alcun
postumo di violenza (sentenza, pag. 39 e 40).
- Motivando le ragioni che l'hanno indotta ad accreditare la denuncia,
la Corte di assise ha rilevato anzitutto che la versione della vittima è
attendibile poiché univoca, costante e lineare, sebbene in aula la donna sia
stata colta da malore e si sia dovuto rinviare il suo interrogatorio al giorno
successivo. A parere dei primi giudici, ___________ è credibile anche se ai
sanitari che l'hanno visitata essa non ha specificato le date delle violenze
carnali e nella cronistoria della denuncia non è stata precisa. Secondo la
Corte, tuttavia, l'esposto non è stato presentato subito e la denunciante
versava in uno stato di profonda prostrazione, con sensi di vergogna e con la
paura di non essere creduta. Ricordate le confidenze di lei a ___________ la sera
del 26 ottobre 1999 ed escluso che la denuncia fosse un atto di vendetta, i primi
giudici hanno sottolineato come la donna sia ritenuta da tutti – persino
dall'imputato – una persona generalmente sincera. La Corte ha ricordato anche
il profilo della donna tracciato dal suo psichiatra, secondo cui essa è un
soggetto con normali capacità di percezione della realtà, che non travisa i
fatti, che sa attribuire il giusto valore alle cose della vita, che non è né
dissociata né psicotica, che possiede capacità di intendere, di volere e di analizzare
la realtà, che tende forse ad amplificare emotivamente, ma senza nulla
aggiungere. La Corte di assise ha pure ricordato che la vittima aveva deposto
il vero anche nel procedimento a carico dell'ex marito per tentato omicidio e
ripetute lesioni semplici (sentenza, pag. 25 a 27).
Stando
i primi giudici, il racconto della donna sui fatti antecedenti e successivi a
quelli denunciati trova inoltre riscontro in altre risultanze istruttorie. Vari
testimoni hanno ripetuto infatti che nelle settimane precedenti le violenze
___________ aveva cambiato comportamento, era divenuta triste, incline al
pianto, agitata, ansiosa e irritabile, appariva affaticata e sofferente,
confermando altresì che il ricorrente non intendeva assolutamente essere lasciato.
Che costui non abbia per nulla gradito la fine della relazione risultava anche
dal fatto che dopo essersi assentato per circa due settimane, egli aveva
ripetutamente telefonato all'amica. Inoltre egli si era adirato per la
sostituzione della serratura alla porta d'entrata dell'appartamento e si era
rifiutato di restituire le chiavi, nonostante le insistenze della donna. La
credibilità di lei risultava inoltre avvalorata dalla teste __________, la
quale ha dichiarato di avere sentito la sera del 9 ottobre 1999, dopo che
l'imputato era rimasto assente 15 giorni, il trambusto proveniente dalla
contigua camera da letto, in particolare il pianto di __________ che ripeteva
“Lasciami stare, lasciami stare”. E proprio in quel frangente, ha rilevato la
Corte, l'uomo ha imposto all'amica un rapporto sessuale.
Secondo
i giudici di merito il racconto della denunciante trova ulteriore supporto nelle
testimonianze dei colleghi di lavoro, i quali hanno riferito come nei giorni
successivi il 12 ottobre 1999 essa lamentasse forti dolori alle gambe, in
particolare a quella sinistra, tanto da zoppicare e da trascinarsi a fatica.
Tali dolori non erano affatto riconducibili a una patologia preesistente o aggravata
dall'attività lavorativa, come asseriva l'imputato, bensì a cause esterne.
D'altro canto, sempre secondo la sentenza impugnata, ___________ non ha saputo
dare alcuna spiegazione che mettesse in dubbio il racconto della donna. Quanto
al fatto poi che essa abbia sottaciuto ai colleghi le vere ragioni delle sofferenze,
tale circostanza era da ricondurre al perdono. I primi giudici hanno pure
richiamato la testimonianza del collega di lavoro __________, nella misura in
cui questi ha riferito che due mesi prima dei fatti ___________ era cambiata
assai, era diventata più stanca, frustra e si lamentava di continuo. Anche la
sostituzione del cilindro della porta di entrata, avvenuta la sera del 25 ottobre
1999, costituisce – secondo la Corte – un ulteriore riscontro dell'esasperazione
e della paura accumulata dalla donna. Infine, la Corte di assise ha ricordato
che i pantaloni indossati dalla vittima la sera della grave violenza denotano
un'asola sfilacciata e la cerniera lampo rotta (sentenza, pag. 27 a 29).
Per
contro, a mente dei primi giudici, l'imputato non è risultato credibile,
nonostante abbia mantenuto in aula un comportamento rispettoso, confermando
l'immagine di persona educata e garbata descritta da diversi testimoni e dalla
stessa parte civile, con riferimento comunque ad altri momenti. Non soltanto
egli ha fornito giustificazioni inverosimili sulla destinazione data al suo
passaporto e alla sua carta di identità, non sapendo spiegare nemmeno l'esatta
destinazione di certi suoi viaggi in Italia, ma egli ha anche negato al
dibattimento di essere sposato, come aveva dichiarato alle autorità dell'asilo
e agli inquirenti. Secondo la Corte di assise, la totale mancanza di sincerità
dell'imputato trova conferma inoltre nella testimonianza della vicina
___________ su quanto da lei udito la sera del 9 ottobre 1999. Per di più il
ricorrente risulterebbe smentito da altre circostanze, in particolare dal
comportamento tenuto la sera del 26 ottobre 1999, durante la quale egli ha
effettivamente percosso la convivente procurandole lividi sul collo. La Corte
ha escluso infatti che la donna si sia procurata essa medesima le ferite per
inavvertenza, come pretendeva l'imputato. Indiziante in senso negativo risulterebbe
poi la circostanza che il ricorrente ha insistentemente negato, mentendo, di
non avere accettato la decisione della convivente di lasciarlo. La Corte non ha
dimenticato le testimonianze che descrivono il ricorrente come una persona corretta
e non collerica, ma ha soggiunto che tali testimonianze poco importano, poiché
contrastano con altri riscontri, dai quali traspare un altro carattere
dell'accusato, in particolare quando egli si sente offeso (sentenza, pag. 29 a
32).
- Alla Corte di assise il ricorrente rimprovera anzitutto di avere trascurato
la circostanza che egli conviveva con la vittima nello stesso appartamento da
tre anni, ciò che è essenziale per farsi un'idea dei rapporti esistenti tra i
due. Egli assevera dipoi che in sé l'episodio del 26 ottobre 1999 va
considerato come un alterco di coppia, che non ha comportato alcuna conseguenza
fisica, ove si consideri che le piccole escoriazioni riportate dalla vittima
erano già sparite il giorno dopo. Ricordato che nell'appartamento vi erano
ancora i suoi indumenti e suoi effetti personali, egli sottolinea di avere in
ogni modo restituito la chiave alla donna, chiave che è poi stata ritrovata nella
cassetta delle lettere.
a) Per
quanto riguarda l'accaduto della sera del 26 ottobre 1999, il ricorrente è stato
ritenuto colpevole di vie di fatto giusta l'art. 126 CP per avere afferrato il
collo di ___________ con entrambe le mani, dopo averle tirato i capelli e
averla fatta cadere per terra, procurandole un'escoriazione e un ematoma sul
lato destro del collo e tre ematomi sulla parte interna delle gambe,
all'altezza del ginocchio (sentenza, pag. 39 e 43). Il ricorrente non censura
tali accertamenti di arbitrio, né fa carico ai primi giudici di avere violato
il diritto federale ritenendolo autore colpevole di vie di fatto. Su questo
punto il ricorso è dunque inconsistente.
b) D'altro
lato è vero che i primi giudici hanno considerato l'episodio in questione anche
come indizio circa la credibilità della vittima (in particolare circa la fondatezza
delle accuse da lei rivolte al ricorrente di averle usato violenza già precedentemente)
e come esempio di nuova manifestazione di sopruso conseguente alla decisione
della compagna di lasciarlo. La prima Corte ha ricordato che la sera del 25
ottobre 1999 ___________ aveva fatto sostituire il cilindro della porta
d'entrata dell'appartamento, a comprova del fatto che si sentiva ancora minacciata;
il che aveva palesemente contrariato l'uomo, che la sera dopo era passato a vie
di fatto (sentenza, pag. 29). Come si è visto, il ricorrente sottolinea che le
parti convivevano da circa tre anni e assevera che il litigio di quella sera
era un ordinario diverbio di coppia. Da solo l'argomento non è decisivo. Più
che ricordare il periodo di convivenza, il ricorrente avrebbe dovuto far valere
che le circostanze riportate nella sentenza impugnata – sostituzione del
cilindro da parte della vittima e conseguente sua decisa reazione la sera del
26 ottobre 1999 – non potevano spingere i primi giudici a trarre significative
conclusioni sui reati più gravi (ripetuta violenza carnale). Il provvedimento
adottato dalla vittima per impedire l'accesso del ricorrente nel suo
appartamento e il diverbio del 26 ottobre 1996 potevano, in altri termini,
confortare una situazione di conflitto tra i soggetti conseguente alla
decisione della donna di separarsi: non potevano però far presumere che a monte
di tale situazione vi fossero i gravi abusi sessuali oggetto della denuncia.
Per spingersi sino a tanto, la prima Corte avrebbe dovuto fornire altre e ben
più serie ragioni. Ciò che essa non ha fatto, come si vedrà in appresso.
- Il ricorrente si sofferma sul suo stato civile, rilevando di avere
detto chiaramente che sua moglie ha chiesto il divorzio nel paese di origine.
Soggiunge che ___________ sapeva che egli è sposato, ciò che la Corte ha
ignorato.
a) Ora,
i primi giudici hanno rilevato che l'imputato ha contratto matrimonio nel
maggio del 1984 con una sua connazionale, __________, che da essa ha avuto tre
figlie, che durante la sua audizione a Chiasso il 22 novembre 1995 (verbale allestito
nell'ambito della procedura della domanda di asilo) egli ha dichiarato di
essere coniugato, e che nei verbali davanti alla polizia e al Procuratore
pubblico egli ha dichiarato la stessa cosa. Invitato nel corso del dibattimento
a chiarire come avrebbe potuto tenere fede alla promessa di matrimonio verso la
denunciante, egli si è contraddetto, dichiarando prima di avere introdotto
domanda di divorzio o di separazione e poi, incalzato dalle domande della
presidente della Corte, di essere stato convenuto dalla moglie in una causa di
stato, senza essere in grado di indicare però in che fase essa si trovi. In
mancanza di riscontri oggettivi sulla procedura di divorzio, per finire i primi
giudici hanno accertato che il ricorrente è tuttora coniugato, come aveva
dichiarato l'imputato medesimo alle autorità dell'asilo e agli inquirenti
(sentenza, pag. 5 e 6). Essi non hanno mancato tuttavia di criticare tale comportamento,
pregiudizievole per la credibilità del soggetto (sentenza, pag. 30).
b) Il ricorrente dissente da ciò, rimproverando alla Corte di assise
di avere trascurato che la vittima sapeva fin dall'inizio del suo stato civile;
non è perciò condivisibile – egli afferma – che la relazione sia finita per
tale ragione. In realtà la prima Corte non ha mancato di accertare che
___________ aveva ottenuto informazioni sullo stato civile del ricorrente
dall'ufficio stranieri allorquando si era informata in merito alla prassi vigente
per sposare un kossovaro. Appreso che egli era sposato con prole, e messa a
confronto con il diniego di lui che l'assicurava del contrario, ossia di non
essere sposato e di non avere figli, ___________ gli ha creduto. Sarebbero
quindi stati gli inquirenti in occasione dell'interrogatorio del 28 ottobre
1998 a dirle la verità, provocandole profonda inquietudine (sentenza, pag. 13).
Per finire tuttavia la prima Corte non ha considerato tale circostanza come
causa essenziale della rottura della relazione. L'ha sì richiamata, ma accanto
e ad altre ben più importanti ragioni, come la mancanza di libertà, la differenza
di cultura, la profonda gelosia e l'autoritarismo dell'imputato (sentenza, pag.
33). Formulata nel modo citato, la critica alla sentenza impugnata si rivela
perciò vana.
c) Nel corso del pubblico dibattimento davanti a questa Corte il
ricorrente è tornato con insistenza sull'argomento, ritenendolo un dato di
rilievo per valutare la credibilità della vittima. Non gli si può dare torto,
giacché ___________ sapeva perfettamente sin dal 1997 che l'imputato era
sposato. È vero che in aula essa ha tentato di minimizzare la cosa, forse
perché soggettivamente preferiva credere alle assicurazioni dell'imputato
(trascrizione della cassetta n. 6, pag. 10 e 11). Di fronte alla precisa
informazione ricevuta nel 1997 su sua esplicita richiesta dall'Ufficio degli
stranieri (ossia da un'autorità competente), che escludeva la possibilità di
matrimonio con l'imputato, le giustificazioni addotte dalla donna in risposta
alle incalzanti domande della difesa per dimostrare la sua buona fede lasciano
a dir poco perplessi. L'affermazione della prima Corte, secondo cui ___________
avrebbe appreso del vero stato civile del ricorrente soltanto al momento
dell'apertura dell'inchiesta penale (28 ottobre 1999 e non 1998, come
erroneamente figura nella sentenza impugnata) va perciò ridimensionata assai.
Come detto, la donna aveva già da tempo seri motivi per non credere all'amico.
d) Ciò
posto, dalla menzogna dibattimentale sullo stato civile, da tempo noto alla
vittima (e che per diverso tempo l'ha tollerato), la prima Corte non poteva nemmeno
trarre conclusioni significative. Certo, un atteggiamento del genere non onora
il soggetto; a meno di incorrere in arbitrio, un simile contegno non poteva tuttavia
costituire un elemento di rilievo nella ricostruzione dei fatti che hanno
spinto la vittima a sporgere denuncia per ripetuta violenza carnale. Per di
più, la prima Corte doveva porsi anche qualche serio interrogativo sulla
assoluta credibilità della vittima, dopo che questa aveva cercato di far
credere di non avere avuto contezza fino al 1999 dello stato civile del suo
compagno.
-
Riferendosi al suo carattere, il ricorrente assevera di essersi
sempre comportato correttamente nei confronti di terzi. La prima Corte in
effetti non ha mancato di richiamare le testimonianze che lo descrivono come
una persona controllata, gentile, corretta e capace di sentimenti di profonda
umanità (sentenza, pag. 8 e 9). Nonostante tale quadro rassicurante, i primi giudici
hanno nondimeno precisato che l'imputato rimane inaffidabile, avendo mentito su
più punti, segnatamente sul suo stato civile al dibattimento, sull'uso e sulla
destinazione data al suo passaporto e alla sua carta di identità, su quanto è
accaduto la sera del 26 ottobre e sul fatto di non avere accettato la decisione
dell'amica di lasciarlo. Il ricorrente non si confronta con siffatte
motivazioni, limitandosi a precisare che egli non è un padre padrone. Con ciò
egli non allega tuttavia un argomento rilevante.
-
Il ricorrente adduce che quanto figura a pag. 8 della sentenza di
assise sul conto della denunciante è stato considerato in modo arbitrario, la
donna essendosi più volte contraddetta nei suoi racconti e nei suoi
comportamenti. A suo avviso non si può dar credito a una persona che ha
riferito allo psichiatra di essere stata picchiata dal padre, mentre al
dibattimento ha raccontato di essere stata percossa dalla madre. La critica non
manca di una certa consistenza. La stessa Corte ha ricordato infatti che la
donna ha escluso di essere stata picchiata dal padre, contraddicendo quando
risulta dalla cartella clinica dello psichiatra (dott. __________), secondo cui
durante i colloqui essa aveva raccontato di essere stata percossa dal padre e
dai fratelli. A infierire su di lei, secondo la versione dibattimentale,
sarebbe stato invece un solo fratello e, in un'occasione, la madre. Ora,
un'imprecisione del genere potrebbe anche apparire di poca importanza. La prima
Corte però ha considerato il ricorrente non credibile proprio perché talune sue
dichiarazioni sono state smentite dalle risultanze istruttorie (sentenza, pag.
32 segg.). Eppure essa ha scorto incongruenze e imprecisioni anche nel racconto
della donna. Già si è visto che al dibattimento ___________ non ha confermato
per intero quanto riferito allo psichiatra (sentenza, pag. 8). Inoltre essa ha
confuso le date delle pretese violenze carnali, in particolare davanti ai
sanitari che l'hanno visitata. Motivo di perplessità essa ha pure fornito, come
si è visto, minimizzando l'informazione ricevuta dall'Ufficio degli stranieri
sullo stato civile del prevenuto. Mal si capisce perché le contraddizioni dell'imputato
siano state sistematicamente valutate come indizi di inaffidabilità (senza
nemmeno chiedersi se, in fin dei conti, esse abbiano attinenza con la
fattispecie a giudizio), e perché invece le contraddizioni della querelante
dovessero trovare sistematica giustificazione (sentenza, pag. 26). Il problema
è di sapere, nelle condizioni descritte, se la prima Corte abbia valutato la
credibilità delle parti cadendo in un'arbitraria disparità di trattamento. Va ricordato
che una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto
dell'arbitrio (sopra, consid. 1 in fine). Sulla questione si tornerà oltre.
-
Il ricorrente ricorda che all'interrogatorio del 20 marzo 2000 (act.
- il dott. __________ ha dichiarato di non avere rinvenuto segni di violenza
o lividi sul corpo della donna e che quest'ultima non aveva detto di avere
subito maltrattamenti. Essa lo aveva fatto invece riferendosi al marito
___________; in quel caso il dott. __________ ha riferito di avere visto segni
e lividi sul collo della paziente. La Corte di assise, rileva il ricorrente,
non ha considerato tale precisazione. Ora, la sentenza impugnata menziona la
visita del dott. ___________ a casa della denunciante, costretta a letto dopo
l'incidente del 14 ottobre 1999, e riconosce che la donna non ha riferito delle
violenze, lasciando credere che i dolori di cui soffriva erano la conseguenza
dell'infortunio stradale (sentenza, pag. 37 e 38; cfr. anche la trascrizione della
deposizione in aula del dott. ___________ oggetto di registrazione, cassetta n.
2, pag. 8). Secondo la Corte ciò era dovuto al sentimento di vergogna e di
paura della vittima. Essa dimentica però che il dott. ___________ aveva anche
riferito di non avere constatato segni di violenza. Il fatto è che la prima
Corte non ha accertato nemmeno il contrario, limitandosi a rilevare che la
donna soffriva di dolori lancinanti alle gambe e che, parlando il 15 ottobre
1999 con la vicina _____________, essa aveva attribuito il male alle percosse e
violenze subìte (sentenza, pag. 38). La Corte di assise ha rilevato invero che
secondo diversi colleghi di lavoro nei giorni successivi il 12 ottobre 1999,
ossia dopo le pretese violenze carnali, ___________ lamentava davvero forti
dolori alla gambe, in particolare alla gamba sinistra, tanto da zoppicare e da
trascinarsi a fatica, finché il 14 ottobre 1999 il collega di lavoro ___________
l'ha accompagnata dal medico. Non si trattava dei soliti dolori di cui la donna
di tanto in tanto soffriva, come sostiene il ricorrente, ma di qualche cosa di
grave, attribuibile unicamente a un causa esterna. L'imputato – ha soggiunto la
prima Corte – non ha peraltro saputo fornire alcuna ragione plausibile che
mettesse in dubbio la credibilità della vittima (sentenza, pag. 28).
Anche
se solo più avanti, il ricorrente contesta qualsiasi relazione tra i dolori
alle gambe della denunciante e un suo comportamento. Rileva che
all'interrogatorio del 30 marzo 2000 il dott. ___________ non soltanto ha
riferito che in occasione della visita a domicilio del 15 ottobre 1999 la
vittima non gli aveva riferito di pretese violenze fisiche subìte, ma che anche
nelle successive visite del 18 e del 20 ottobre 1999 essa non ha adombrato
ipotesi del genere. Ricordato di avere visitato la donna per l'ultima volta il
18 gennaio 2000, il dott. ___________ – soggiunge il ricorrente – ha riferito
che in quell'occasione ___________ non soltanto non lo ha incolpato di
particolari violenze, ma non ha nemmeno fatto cenno alla denuncia sporta. Il
rilievo non è del tutto fuori luogo. Desta invero perplessità che durante il
consulto del 18 gennaio 2000 (quando il prevenuto si trovava già in carcere) la
donna non abbia detto chiaramente al medico che l'imputato le usava violenza a
fini sessuali (act. 101; v. anche la deposizione dibattimentale trascritta,
cassetta n. 2, pag. 13).
-
Richiamata la cartella clinica del dott. __________, il ricorrente
si duole di arbitrio per avere i primi giudici trascurato i seri problemi
psichiatrici di cui la donna soffriva. La Corte però non ha mancato di
affrontare tale aspetto, ricordando proprio il parere espresso in aula dallo
psichiatra dott. __________ sull'indole della vittima e in particolare le sue
conclusioni sostanzialmente positive, pur avendo definito la donna come un
soggetto dalla personalità istrionica (sentenza, pag. 10 e 11). Il ricorrente
considera poi particolarmente grave il fatto che ___________ non abbia riferito
al suo psichiatra l'interruzione di gravidanza subìta nel corso del 1997. Anche
tale rilievo non è fuori luogo. Da persona lodata dai primi giudici per la
propria trasparenza, ci si sarebbe potuti per lo meno attendere che essa
riferisse al suo psichiatra un fatto del genere (sentenza, pag. 11). Tanto più
che quando si è trattato di valutare la credibilità del prevenuto la Corte di
merito non ha mancato di mostrarsi severa e rigorosa anche su circostanze
estranee alla fattispecie.
-
Nei punti 13,14 e 15 del ricorso il ricorrente critica la sentenza
impugnata per avere i primi giudici trascurato di rilevare come ___________ lo
abbia ingannato facendo uso di anticoncezionali, per avergli rimproverato di
essersi fatto mantenere e di avere spinto l'amica a dimezzare il proprio
capitale. Del tutto appellatorio e carente di una sostanziata censura di
arbitrio, al proposito il ricorso va dichiarato inammissibile.
-
Secondo il ricorrente non può essere ritenuta credibile la versione
della vittima sulle pretese violenze, se appena si pensa che essa si è confusa
sulle date nonostante in aula abbia assicurato di non poter dimenticare
l'accaduto. L'obiezione non manca di peso. Visitata alle ore 14.30 del 27
ottobre 1999 all'Ospedale ___________, ___________ ha dichiarato tra l'altro ai
medici del reparto di ginecologia di avere subito violenze sessuali il 18 e 20
ottobre 1999 (act. 4). Qualche ora prima, ai sanitari del Pronto soccorso dello
stesso ospedale che le avevano riscontrato alcune lesioni di poco conto, essa
aveva detto di avere subito violenza il 20 ottobre 1999 (act. 3). Durante la
visita della sera prima (26 ottobre 1996) ai medici del Pronto soccorso, essa
non aveva fatto invece cenno alcuno a violenze carnali. Solo nel verbale di
polizia del 28 ottobre 1999 essa ha dichiarato che la notte del 12 ottobre 1999
il convivente l'aveva violata addirittura quattro volte (sentenza, pag. 16).
Nella denuncia scritta del 27 ottobre 1999, per contro, essa aveva ancora
sostenuto che il ricorrente aveva abusato di lei la sera di lunedì 18 ottobre
1999 (act. 1). È vero che la prima Corte di assise ha giustificato tali
incongruenze con il fatto che la denuncia non è stata presentata subito e che
al momento delle visite in ospedale, come pure al momento del colloquio con il
suo legale, la vittima si trovava in stato di prostrazione, si vergognava e si
sentiva in colpa per l'accaduto. Essa provava anche paura perché, visti i
trascorsi con l'ex marito, pensava di non essere creduta, tant'è che chi l'ha
assistita ha dovuto convincerla a sporgere formale denuncia. Inoltre, secondo
la Corte di assise, in seguito la donna ha mantenuto una versione dei fatti
costante (sentenza, pag. 26).
In
realtà l'argomentazione della Corte desta più di un interrogativo. Anche
tenendo conto delle giustificazioni addotte dai primi giudici, invero, riesce
difficile credere che una vittima di violenze e umiliazioni come quelle
descritte nel verbale del 28 ottobre 1999 non sia più in grado, due settimane
dopo, di indicare ai medici – e in particolare al ginecologo – il momento in
cui tali delitti siano avvenuti. Le approssimazioni della denunciante, sulla
cui credibilità la prima Corte ha insistito fino a convincersi della di lei
versione, risulta persino inspiegabile ove si consideri che il 27 ottobre 1999,
quando ha dichiarato le pretese violenze, la donna non è stata visitata all'improvviso,
ma dopo essere stata sottoposta la sera prima a cure da parte dei sanitari del
Pronto soccorso e, stando alla sua stessa versione dei fatti, dopo avere
confidato l'accaduto alla datrice di lavoro ___________ che la stava accompagnando
proprio la sera del 26 ottobre 1999 al Pronto soccorso (sentenza, pag. 39).
___________ aveva quindi avuto il tempo di riordinare le idee prima di
raccontare ai medici dell'accaduto. Per di più la sommaria narrazione della
vittima al ginecologo non corrisponde con quanto essa ha riferito poi agli inquirenti,
ai quali ha detto di avere diffidato il convivente che, se avesse abusato di
lei, essa non lo avrebbe mai perdonato (sentenza, pag. 17). Ora, chi non
perdona, a breve termine almeno ricorda.
-
Il ricorrente rileva pure che se la sera dell'11 ottobre 1999 fosse
scoppiata una lite, la vicina avrebbe sicuramente sentito qualche cosa, come la
sera del 9 ottobre precedente. Non a torto. Si pensi che la Corte di assise ha
ritenuto credibile ___________ anche perché la testimone ___________ ha
dichiarato di avere udito la sera del 9 ottobre 1999 (quando il ricorrente era
rientrato dall'Albania) del trambusto provenire dalla contigua camera da letto
della vittima e di avere sentito la donna implorare piangente “Lasciami stare,
lasciami stare” (sentenza, pag. 28). Da ciò la prima Corte ha ritenuto provato
che quella sera il ricorrente aveva imposto un rapporto sessuale all'amica,
come quest'ultima aveva dichiarato nel verbale del 28 ottobre 1999, ma ha nondimeno
prosciolto l'imputato dall'accusa di violenza carnale (per un fatto che in un
primo momento il Procuratore pubblico non aveva nemmeno considerato), ritenendo
non provato che costui abbia agito nella consapevolezza di attentare alla
libertà della vittima (sentenza, pag. 41 e 42). Per contro, sempre secondo la
Corte di assise, è dimostrato che la notte dall'11 al 12 ottobre successivo
l'imputato ha costretto la vittima a subire ripetute congiunzioni carnali per
sette ore di seguito (sentenza, pag. 42). La prima Corte non si domanda
tuttavia come mai quella notte la testimone non abbia sentito la donna reagire
o lamentarsi, tanto più che la denunciante ha subìto sevizie ben più gravi
rispetto a tre giorni prima. La Corte non tenta nemmeno una spiegazione: non ha
accertato che la vicina fosse assente né che la vittima fosse nell'impossibilità
di reagire o di lamentarsi, come aveva fatto invece il 9 ottobre. Tutto ciò
lascia a dir poco stupiti.
-
Il ricorrente evoca quanto accaduto al dibattimento il giorno in cui
___________ avrebbe dovuto essere sentita, ricordando come essa sia stata colta
da malore, salvo tornare in aula il giorno dopo e apparire sorridente,
tranquilla, a comprova della sua indole istrionica. Puramente appellatorio, in
proposito il ricorso non contiene alcuna sostanziata censura di arbitrio e va
dichiarato inammissibile. Inammissibile il gravame si rivela anche nella misura
in cui il ricorrente contesta che la decisione della donna di lasciarlo
risalirebbe al settembre del 1999, dato che essa non è mai stata precisa al
riguardo. Ancora una volta il ricorrente si limita infatti a precisare lo svolgimento
dei fatti, senza dimostrare alcun arbitrio. Ulteriormente inammissibile è il ricorso
– ancora una volta appellatorio – in merito alla testimonianza Campana, in
particolare sulla sua rilevanza ai fini del giudizio di colpevolezza (si veda
anche il consid. 12).
-
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non può essere condivisa
neppure ove considera come indizio a favore della credibilità della vittima la dolenzia
alle gambe lamentata dopo la pretesa violenza dell'11-12 ottobre 1999. La
critica è fondata. La prima Corte ha rilevato al riguardo che i noti dolori
agli arti non erano da ascrivere alla patologia di cui soffriva la vittima, che
lavorava spesso in piedi, ma a fattori esterni (sentenza, pag. 28). Che la
denunciante non avesse confidato ai colleghi di lavoro le vere cause del male,
secondo i giudici del merito, è riconducibile al fatto che nel frattempo essa
aveva perdonato il ricorrente. Anzi, negando le autentiche origini del male,
l'imputato avrebbe
reiterato
nel suo contegno inaffidabile (sentenza, pag. 28). Ciò è manifestamente
insostenibile. L'asserzione della prima Corte, in effetti, non trova alcun
conforto agli atti, nemmeno nella deposizione del dott. ___________ (act. 101 e
testimonianza dibattimentale trascritta, pag. 8), cui la ricorrente non aveva riferito
quanto ha poi detto agli inquirenti. Si aggiunga che a pag. 28 della sentenza
impugnata i primi giudici sono addirittura incorsi in una svista manifesta,
asserendo che la vittima non aveva voluto svelare ai colleghi di lavoro la
verità, avendo perdonato l'amico. In realtà, essa ha perdonato il ricorrente
soltanto la sera del lunedì successivo, una volta rientrata a casa e dopo avere
parlato con i colleghi di lavoro (sentenza, pag. 17). Certo, più avanti la
prima Corte ha operato – non senza contraddirsi – accertamenti diversi,
rilevando che la vittima non ha raccontato la verità ai colleghi di lavoro per
paura e per vergogna (sentenza, pag. 37). Sia come sia, l'accertamento citato
rimane arbitrario.
-
Alla prima Corte il ricorrente rimprovera anche di avere qualificato
come indizio a suo carico la sostituzione del cilindro il giorno 25 ottobre
1999 da parte della denunciante. Nel consid. 4 già si è visto tuttavia che tale
accorgimento connota se mai un indizio sull'intenzione della parte civile di
interrompere la relazione sentimentale con il prevenuto; non basta invece a
costituire, a meno di trascendere in arbitrio, una prova delle pretese violenze
carnali. Il ricorrente fa inoltre carico alla Corte di avere trascurato che,
come ha ammesso la denunciante all'interrogatorio del 30 dicembre 1999, in casa
entrambi erano soliti indossare training e pantofole, onde l'impossibilità che
la sera dell'11 ottobre 1999 la denunciante si sia vista strappare pantaloni di
velluto. La donna, ha insistito il ricorrente nel corso del dibattimento
davanti a questa Corte, nemmeno è stata in grado di riconoscere i pantaloni che
le sarebbero stati strappati. Il fatto che la donna di regola indossasse il
training non significa tuttavia che essa non potesse indossare i pantaloni al
momento in cui è scoppiata la lite che ha preluso alle asserite violenze
carnali. Alla Corte di assise essa ha per altro riferito che indossava proprio
i pantaloni verdi sequestrati dalla polizia (trascrizione della sua
testimonianza in aula, cassetta n.7, pag. 2; cfr. anche il verbale del 29
ottobre 1999, in cui essa ha spiegato che i pantaloni sequestrati poco prima
erano quelli da lei indossati al momento dei fatti). Essa non ha quindi ammesso
di non essere in grado di riconoscere i pantaloni: in precedenza, ossia agli
inquirenti, si era limitata a riferire di non ricordarsi con quali pantaloni
fosse stata legata (sentenza, pag. 17). Quanto all'accertamento della Corte di
assise, secondo cui i pantaloni indossati quella sera dalla vittima presentano
un asola sfilacciata e la cerniera lampo rotta, si può convenire che di per sé
l'indizio depone a sfavore dell'imputato, i segni riscontrati sul capo di
abbigliamento essendo compatibili con la dinamica dei fatti descritta dalla
vittima. L'asola sfilacciata e la cerniera lampo rotta sono stati riscontrati
però due settimane dopo i fatti (act. 7). Considerando lo stato dei pantaloni
al momento del sequestro del 29 ottobre 1999 (act. 7) come indizio a carico del
prevenuto, la Corte di assise ha perduto di vista tale circostanza. Mal si
capisce dipoi perché all'interrogatorio del 18 ottobre 1999 ___________ non
abbia consegnato lei stessa i pantaloni agli inquirenti, destinati ad
accreditare la sua versione dei fatti. Tutto ciò suscita ulteriori perplessità.
-
A parere del ricorrente la versione della denunciante sull'accaduto
dell'11-12 ottobre 1999 è poco credibile, la congiunzione carnale non essendo
potuta avvenire come essa pretende. In effetti non si comprende come il
ricorrente avrebbe consumato il primo atto di violenza carnale se ha costretto
la donna “a incrociare le gambe” (sentenza, pag. 37). Considerato che in
seguito il ricorrente avrebbe slegato la vittima prima di abusare nuovamente di
lei, il problema può rimanere irrisolto. Se però ci si domanda come mai una
donna vittima di orribile violenza non sia stata in grado di indicare al
ginecologo la data del crimine, si torna a quanto esposto al consid. 11. Anche
quando rimprovera ai primi giudici di avere conferito peso soverchio al fatto che
egli ha dato indicazioni imprecise sulla sorte del suo passaporto, il ricorrente
muove una doglianza fondata. Certo, al dibattimento egli si è contraddetto
quando è stato chiamato a spiegare come mai il 17 giugno 1998 egli abbia
mostrato alla frontiera un passaporto che, stando a sue stesse dichiarazioni,
doveva essere nelle mani di un passatore (sentenza, pag. 7). Inoltre egli ha
mentito quando in aula ha cercato di convincere la Corte che stava divorziando
dalla moglie. Ciò dimostra la scarsa sincerità del soggetto, ma non basta a
trarre significative conclusioni di colpevolezza su fatti ben più gravi, come
le violenze carnali denunciate dalla parte civile. Nella misura infine in cui
il ricorrente insiste sul fatto che il dolore alle gambe della donna già
sussisteva prima dell'11-12 ottobre 1999, si è spiegato poc'anzi che, salvo
cadere in arbitrio, la prima Corte non poteva trarre significative conclusioni
dalle condizioni fisiche in cui si trovava la vittima nei giorni successivi al
12 ottobre 1999 (consid. 14).
-
Se ne conclude, in ultima analisi, che la condanna per ripetuta
violenza carnale pronunciata dalla Corte delle assise criminali a carico del
ricorrente poggia su un arbitrario accertamento dei fatti e su un'arbitraria
valutazione delle prove. L'indizio principale sul quale la Corte ha fondato il
proprio convincimento di colpevolezza, ossia la credibilità della vittima,
trova insufficiente conferma nelle risultanze del processo. Si ricordi che nel
descrivere i fatti la denunciante è caduta in imprecisioni e incongruenze di
non poco conto, non attribuibili semplicemente al precario stato psicologico in
cui essa, secondo la Corte di merito, si trovava. A tre riprese, benché ormai
libera da pressioni, condizionamenti, paure e sentimenti di vergogna (visita
medica la mattina del 27 ottobre 1999, visita ginecologica dell'indomani
pomeriggio, denuncia scritta di quello stesso giorno), essa non ha saputo indicare
con chiarezza il giorno in cui sarebbe stata seviziata, pur avendo dichiarato
che non avrebbe mai dimenticato gli abusi e che mai avrebbe perdonato il
convivente. Né essa ha saputo spiegare perché, rimasta in balia di un
violentatore per sette ore, essa abbia poi inopinatamente perdonato costui. A
dire il vero neppure si capisce perché, a dispetto delle inaudite violenze subite
(che non trovano precedenti nella giurisprudenza cantonale), delle umiliazioni
e addirittura di un'interruzione di gravidanza impostale dall'imputato, sposato
con tre figlie, essa abbia deciso di continuare la convivenza. Di fronte ad
accuse tanto gravi la prima Corte non poteva limitarsi, senza cadere in
arbitrio, ad accertare i fatti richiamando l'opinione di un collega di lavoro
della denunciante su episodi anteriori alle pretese violenze, come il fatto che
la donna era diventata più stanca e sciupata (sentenza, pag. 28). Ben altro
occorreva per valutare la credibilità di una denuncia simile o, quanto meno,
occorreva far capo alla stessa severità usata per valutare la credibilità
dell'imputato. Palesemente unilaterale, la sentenza impugnata si sospinge un
una chiara disparità di trattamento, al punto da risultare manifestamente
iniqua.
D'altro
canto ulteriori episodi, ricordati dal ricorrente nel corso del dibattimento davanti
a questa Corte, avrebbero dovuto spingere la prima Corte a valutare con prudenza
la versione dei fatti della vittima. In aula essa aveva riferito ai primi
giudici, invero, di non aver potuto conferire liberamente con il dott.
___________ durante la visita del 15 ottobre 1999 (trascrizione relativa alla
cassetta n. 8, pag. 1). Lo stesso medico l'ha però contraddetta, dichiarando al
processo che durante la visita il ricorrente si era discretamente ritirato in
una stanza contigua (trascrizione relativa alla cassetta n. 2, pag. 8).
Inoltre, chiamata a spiegare perché essa non aveva riconsegnato all'imputato il
braccialetto e l'anello che questi le avrebbe regalato come pegno d'amore la
sera delle violenze, ___________ si è limitata a giustificare la sua azione,
asserendo che non aveva avuto tempo per recarsi in banca, ove i preziosi erano
depositati (trascrizione relativa alla cassetta n. 7, pag. 19 e 20). Ora, è
difficile capire come una donna brutalmente e reiteratamente violentata
conservi pegni del genere, né essa pretende di aver voluto conservare quel
regalo a tacitazione del torto subìto. Se poi si pensa che il 24 ottobre 1999
essa ha portato nell'appartamento di via __________ (ove il prevenuto dimorava)
prosciutto e vino (sentenza, pag. 17 e 21), ma non gli effetti personali
dell'imputato (salvo alcuni indumenti), pur asserendo di avere già deciso nel
suo intimo di troncare definitivamente la relazione (sentenza, pag. 38), il suo
comportamento appare tutt'altro che lineare.
-
Volendo
riesaminare equanimemente gli atti del processo, l'esito cui è giunta la Corte
non può essere confermato. Il cambiamento di umore denotato dalla vittima prima
dell'11 ottobre 1999 poteva se mai indiziare una convivenza viepiù difficile e
sofferta, ma non crimini di violenza carnale. Nemmeno cumulato alla dolenzia
alle gambe manifestata dalla denunciante nei giorni successivi al 12 ottobre
1999, alla luce in particolare dei certificati medici agli atti e della
deposizione del dott. ___________, che ha visitato la denunciante il 15 ottobre
1999 (sentenza, pag. 28). Quanto poi ha riferito la testimone ___________ sui
fatti del 9 ottobre 1999 (sentenza, pag. 28) costituisce tutt'al più un
elemento a discarico del ricorrente, dalla testimonianza evincendosi che la
denunciante non era solita subire in silenzio, senza neppure lamentarsi in
maniera percettibile. Il richiamo alla sostituzione della serratura all'entrata
dell'appartamento prova – come detto – che la donna era intenzionata a lasciare
il prevenuto, ma nulla più. Che, per finire, l'imputato abbia negato l'evidenza
sul suo comportamento tenuto la sera del 26 ottobre 1999 può influire negativamente
nel commisurare la pena di vie di fatto che ne è derivato. Non poteva
seriamente spingere la prima Corte, però, ad affermare che tale era finanche la
circostanza più gravemente indiziante (sentenza, pag. 31). Come la prima Corte
non poteva seriamente affermare che il rifiuto di essere messo alla porta da
parte dell'imputato indiziasse precedenti violenze carnali.
-
Ne segue che in applicazione dell'art. 296 cpv. 1 CPP il ricorrente
dev'essere prosciolto dall'accusa di ripetuta violenza carnale. Dopo quanto si
è visto, infatti, un rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo
giudizio su questa imputazione si rivelerebbe d'acchito infruttuoso, non
intravedendosi quali elementi potrebbero portare in un nuovo processo a una
conclusione diversa. In mancanza di sufficienti riscontri oggettivi, cade anche
l'accusa di ripetuta minaccia. Rimane invece l'imputazione per vie di fatto
conseguente all'accaduto del 26 ottobre 1999, i sanitari del Pronto soccorso
avendo constatato subito dopo la colluttazione le escoriazioni descritte nel
certificato medico agli atti. D'altro canto su questo punto il ricorrente
nemmeno insiste nelle contestazioni (memoriale, pag. 25). Per quanto riguarda invece
le altre vie di fatto, la condanna risulta ancora una volta fondata su un
arbitrario accertamento dei fatti e su un'arbitraria valutazione delle prove.
Non essendo possibile, come si è illustrato, accertare i fatti dell'11-12 ottobre
1999 così come figurano nella denuncia della vittima, nemmeno può entrare in
considerazione l'ipotesi di un sequestro di persona, accantonato dai primi
giudici perché considerato “assorbito” dal reato di violenza carnale (sentenza,
pag. 42). Gli elementi raccolti non bastano in effetti per concludere che il
ricorrente abbia privato la vittima della libertà chiudendo a chiave la camera
da letto, come la denunciante ha preteso.
-
Quanto alla pena da infliggere per il reato di vie di fatto conseguentemente
all'accaduto della sera del 26 ottobre 1999, giova ricordare che l'art. 126
cpv. 1 CP prevede l'arresto o la multa. Tenuto conto delle circostanze
specifiche, favorevoli (incensuratezza) e sfavorevoli al prevenuto (mancanza di
pentimento) si giustifica una condanna al pagamento di una multa di fr. 200.–.
Con l'assoluzione dai i reati più gravi cadono le pretese della parte lesa
(art. 272 CPP), che va rinviata al foro civile per eventuali pretese connesse
al reato di vie di fatto (art. 276 cpv. 1 CPP). Considerato inoltre che si
tratta di una pena pecuniaria conseguente a una contravvenzione, si deve
prescindere dal provvedimento dell'espulsione (art. 55 cpv. 1 CPP).
-
Gli oneri processuali di prima sede, connessi ai reati più gravi,
seguono la soccombenza pressoché integrale dello Stato (art. 9 cpv. 3 e 4 CPP).
Per quanto riguarda il giudizio di seconda sede, gli oneri sono posti a carico
del ricorrente nella proporzione di un ventesimo e a carico dello Stato per il
resto (art. 15 cpv. 1 CPP). Al ricorrente va inoltre riconosciuta un'indennità
di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili ridotte per il ricorso per cassazione.
Quanto alle ripetibili per il patrocinio di prima sede, in mancanza di
riscontri che ne consentano la quantificazione il ricorrente è rinviato alla procedura
degli art. 317 segg. CPP.
Per questi motivi,
visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto,
nel senso che la sentenza impugnata è cosi riformata:
-
è riconosciuto autore colpevole di vie di fatto commesse la sera del 26 ottobre
1999.
-
Per
il resto ___________ è prosciolto dalle accuse di ripetuta violenza carnale, di
sequestro di persona, di ripetuta minaccia e di ripetute vie di fatto.
-
In
applicazione della pena, ___________ è condannato al pagamento di una multa di
fr. 200.–.
-
La
condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno se l'imputato avrà tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP). La multa dovrà
essere pagata entro tre mesi e in caso di mancato pagamento sarà commutata in
arresto (art. 49 n. 3 CP).
-
La
parte lesa è rinviata a far valere le sue pretese davanti al foro civile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 4'500.– e le spese processuali sono poste a carico
dello Stato.
-
Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 2'000.–
sono
posti per 1/20 a carico del ricorrente e per il resto a
carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 2'000.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione
a:
– ___________,
c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del
penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna;
– avv.
__________ (per la parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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