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Numero d'incarto:
17.2000.37
Data decisione, Autorità:
07.09.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00037
Lugano
7 settembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 4 agosto 2000 presentato da
____________,
(patrocinata
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza pronunciata il 13 luglio 2000 dal Pretore del Distretto di Riviera
nei confronti di
____________,
(patrocinato
dalla lic. iur.____________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione.
- Il giudizio
sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 2 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto ____________ autore colpevole di minaccia nei confronti di
____________, apostrofata il 26 ottobre 1999 nel seguente modo: “Se ta do
tra al ciar el scür te ga né per tri mes e dopo vedum chi che ta munc i vacc”.
Ne ha pertanto proposto la condanna a una multa di fr. 300.–. Statuendo su
opposizione, con sentenza del 13 luglio 2000 il Pretore del Distretto di
Riviera ha assolto l'imputato poiché la vittima non era stata né spaventata né
intimorita.
B. Contro il giudizio del Pretore ____________ ha presentato il
17
luglio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella motivazione scritta, del 4 agosto 2000, essa chiede la
condanna di ____________ per minaccia e la conseguente riforma della sentenza
impugnata. Nelle sue osservazioni del 16 agosto 2000 ____________ propone di
respingere il ricorso. Il Procuratore pubblico ha instato invece, il 17 agosto
2000, per l'accoglimento del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 180 CP chiunque, usando grave minaccia, incute
spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con la
detenzione o con la multa. La minaccia deve essere tale da compromettere il
sentimento di sicurezza della vittima, anche se non occorre che quest’ultima
rimanga impietrita per la paura, sconcertata o disperata (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a
edizione, pag. 549 , n. 2 e 3 ad art. 180 CP). Sapere se ciò sia il caso non
dalla sensibilità individuale della vittima, bensì dalle circostanze in cui è
proferita la minaccia e dalla rilevanza del bene minacciato (DTF 99 IV 215
seg., 81 IV 106; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 4a edizione, pag.
126 n. 66). Non basta inoltre che la gravità della minaccia sia atta a incutere
spavento e timore; essa deve anche avere conseguito tale effetto (Stratenwerth, op. cit., pag. 126 n.
67). Soggettivamente è necessaria l’intenzione, che deve estendersi pure agli
effetti della minaccia (Stratenwerth,
op. cit., pag. 127 n. 68).
-
Il Pretore ha accertato che la frase rivolta dall'accusato alla vittima
non aveva suscitato in quest'ultima né spavento né timore. Anzi, stando alle
dichiarazioni dell'accusato, non smentite dall'istruttoria dibattimentale, la
vittima aveva reagito con atteggiamenti e gesti a loro volta offensivi,
ripetuti più volte nei giorni seguenti. Quanto al testimone ____________, egli
ha dichiarato di avere udito l'accusato apostrofare la querelante con la frase
incriminata, ma non era stato in grado di constatare alcunché circa gli effetti
della minaccia.
-
La ricorrente rimprovera al primo giudice di avere apprezzato le
prove con arbitrio, trascurando elementi atti a dimostrare che la minaccia era
grave e aveva incusso in lei spavento e timore. Essa cita atti di vandalismo ai
suoi danni perpetrati sin dalla primavera 1999, evoca il clima teso creatosi a
seguito di tali fatti, menziona un'aggressione da lei subita, le cui
conseguenze sono attestate da certificato medico (act. 4), sottolinea che quel
26 ottobre 1999 le urla del denunciato avevano addirittura attirato l'attenzione
di terzi e afferma che lo stesso denunciato aveva riconosciuto di averla
minacciata, giustificandosi con il particolare stato d'animo (lettera dell'11
maggio 2000 al Ministero pubblico, act. 7). Se non che, argomentando in tal
modo, la ricorrente disconosce i limiti cognitivi della Corte di cassazione e
di revisione penale. Gli estremi dell'arbitrio, in effetti, non si ravvisano
già qualora la soluzione prospettata nel ricorso appaia più sostenibile o
addirittura migliore rispetto a quella accertata dal primo giudice (DTF 125 I
166 consid. 2a, 124 I 247 consid. 5). Per valersi con successo del divieto
dell'arbitrio il ricorrente deve dimostrare che il primo giudice ha emanato una
decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e
oggettivo o in aperto contrasto con le risultanze degli atti (Rep. 1990 pag.
352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168
consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120
Ia 40 consid. 4b).
-
Nel
caso in esame la ricorrente si limita a sostenere le proprie tesi
contrapponendo alle motivazioni del Pretore elementi di fatto in parte nuovi e
in parte fondati su deduzioni proprie. Essa contesta la valutazione delle prove
contenuta nella sentenza impugnata, in altri termini, come se argomentasse
davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento
dei fatti. Ciò è palesemente inammissibile (art. 288 lett. c e 295
cpv.
1 seconda frase CPP). Alla ricorrente incombeva di spiegare come, dove e perché
il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di valutazione,
in sbagli o in mancanze qualificate. In realtà essa non spende una parola per
confutare l'accertamento del Pretore secondo cui la frase a lei rivolta non
solo non l'aveva spaventata né intimorita, ma anzi l'aveva indotta a reagire
con atteggiamenti e gesti anche offensivi, reiterati più volte nei giorni seguenti.
Del resto gli elementi invocati nel ricorso non sono atti a sostanziare il
preteso arbitrio. Intanto non è provato che l'autore degli asseriti
danneggiamenti fosse il denunciato. Che poi il teste ____________ abbia udito
la frase incriminata non è determinante, non essendo egli stato in grado di
riferire sugli effetti sortiti dalla frase. Quanto al certificato medico agli
atti (act. 4), esso attesta che la ricorrente ha sofferto di una ferita
lacero-contusa al gomito del braccio destro, dovuta secondo la paziente al
fatto di essersi dovuta riparare dal lancio di una pietra, ma non specifica chi
fosse l'autore del lancio. Per quel che è infine della lettera indirizzata al
Ministero pubblico (act. 7), il denunciato ammette solo di avere proferito la
frase riportata nel decreto di accusa e nient'altro Carente di motivazione
idonea per suffragare il preteso arbitrio, il gravame si rivela pertanto
irricevibile.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP). La ricorrente rifonderà inoltre alla controparte, che ha
presentato osservazioni al ricorso tramite un legale, un'equa indennità per
ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto le spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
–
____________,
–
avv. __________;
–
____________,
–
lic. iur. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretore del Distretto di Riviera, Biasca.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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