AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.36
Data decisione, Autorità:
05.10.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00036
Lugano
5 ottobre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 31 luglio 2000 presentato da
___________,
(patrocinato
dall'avv. ___________)
contro
la
sentenza emessa il 6 luglio 2000 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione:
-
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
-
Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 luglio 2000 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha riconosciuto ___________ autore colpevole di
ripetuta falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. Egli ha
accertato che tra il dicembre del 1990 e l'aprile del 1992 l'imputato,
autenticando in qualità di segretario comunale di ___________ le firme di
___________ e ___________ su tre istanze di emissione di cartelle ipotecarie al
portatore, aveva certificato contrariamente al vero che ___________ aveva
apposto la propria firma in sua presenza e vista. In applicazione della pena,
___________ è stato condannato a un mese di detenzione, sospeso
condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
B. Contro
la sentenza di assise ___________ ha inoltrato il 6 luglio 2000 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame,
presentati il 31 luglio successivo, egli chiede il proscioglimento dall'accusa
e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 28
agosto 2000 il Procuratore pubblico e la parte civile ___________ propongono di
respingere il ricorso. La parte civile Banca ___________ non si è espressa.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non
destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono
sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi
dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia
opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed
equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio:
DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114
consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
-
Sulla
base delle complete e particolareggiate ammissioni rese dall'imputato per la
prima volta al dibattimento, il primo giudice ha accertato che nel periodo in
questione l'accusato aveva certificato, autenticando la firma di ___________,
che quest'ultimo aveva personalmente sottoscritto in sua presenza e vista le
istanze per l'emissione di cartelle ipotecarie al portatore, mentre in realtà
ciò non era avvenuto (pag. 14). Il primo giudice ha constatato altresì che in
aula l'imputato ha ammesso di sapere che le note richieste sarebbero state
inoltrate all'Ufficio dei registri e avrebbero quindi potuto trarre in inganno
i funzionari, i quali avrebbero fatto affidamento sulla circostanza che un
segretario comunale aveva legalizzato le firme, cerziorandosi della loro
autenticità nei modi indicati (pag. 15).
-
Il
ricorrente rimprovera al presidente della Corte di essere incorso in contraddizioni
che rendono arbitrario l'accertamento secondo cui egli aveva preso in
considerazione il possibile inganno cui erano destinate le istanze,
rispettivamente la possibilità che le firme fossero dei falsi per imitazione.
Egli sostiene che il fatto di prefigurarsi un eventuale abuso o un'eventuale
falsità delle firme sarebbe stato possibile solo se non fosse stato perpetrato
un raggiro ai suoi danni. Vittima di un imbroglio da parte di ___________, egli
non aveva alcun motivo di dubitare che all'altro capo del telefono si trovasse
effettivamente ___________ né che le rassicurazioni sull'autenticità delle
sottoscrizioni fossero fasulle. Logicamente egli non poteva immaginare, dunque,
che le firme fossero false né che di quei documenti si sarebbe poi fatto uso a
scopo di inganno.
In
realtà le censurate contraddizioni, invero solo apparenti, non sono
determinanti per il giudizio. Il primo giudice in effetti ha ritenuto credibili
sia ___________, il quale aveva escluso di avere mai parlato al telefono con il
ricorrente, sia il ricorrente stesso, il quale affermava il contrario,
concludendo che l'unica possibilità era quella che al telefono si trovasse un
terzo non identificato, il quale d'intesa con ___________ aveva simulato di
essere suo marito e aveva rassicurandolo fallacemente il segretario comunale
sull'autenticità della firma da autenticare. Il ricorrente si era fidato di
tali assicurazioni, su cui in quel momento non aveva motivo di dubitare,
sebbene non avesse identificato in termini sicuri la voce di ___________, con
il quale in precedenza mai aveva parlato per telefono (sentenza, pag. 10). Ora,
il fatto che egli si sia semplicemente fidato delle assicurazioni di
___________ non rende arbitraria la conclusione secondo cui, non avendo egli
eseguito alcun accertamento personale, non poteva egli avere certezza circa
l'autenticità delle firme. Anzi, quale funzionario preposto da anni alla
legalizzazione delle firme, l'imputato era consapevole degli obblighi imposti
dalla legge riguardo agli accertamenti preliminari. Non poteva seriamente
escludere quindi che la firma da autenticare potesse anche essere falsa
(sentenza, pag. 15 in fine e 16 in alto).
Sia
come sia, come detto, la questione dell'inganno non è stata ritenuta decisiva
per il giudizio (sentenza, pag. 16). Il presidente della Corte ha considerato
essenziale, invero, il fatto l'imputato aveva consapevolmente certificato in
modo falso di avere accertato nei modi indicati l'autenticità delle firme da
legalizzare. Per di più egli sapeva – come ha ammesso in aula – che le istanze
sarebbero state introdotte all'Ufficio dei registri e avrebbero potuto trarre
in inganno funzionari, i quali potevano legittimamente confidare sul fatto che
egli, come segretario comunale, si fosse attenuto all'art. 24 cpv. 3 LAC e
avesse constatato l'apposizione delle firme in sua presenza e vista o, quanto
meno, si fosse sentito dire dai comparenti che le firme erano le loro.
-
L'art.
317 n. 1 cpv. 2 CP, in vigore dal 1° gennaio 1995, è applicabile in concreto
come lex mitior, dato che il testo precedente comminava, oltre alla
reclusione sino a cinque anni, la detenzione non inferiore a sei mesi.
L'attuale punisce con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione i
funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento
attestano in modo contrario alla verità un fatto d'importanza giuridica, in
specie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale. La
pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza (art. 317 n. 1 CP).
Adempie le condizioni obiettive della falsità nel senso dell'art. 317 CP, ad esempio,
il notaio che, in un atto pubblico, certifica contrariamente al vero che le
parti hanno apposto la loro firma insieme e davanti a lui (DTF 113 IV 78). L'intenzione
è data quando l'autore, nella sua qualità di funzionario, attesta
consapevolmente in modo inveritiero fatti di rilevanza giuridica su di un atto
che sa essere idoneo o destinato a provare una determinata circostanza (DTF 100
IV 182 consid. 3a; Trechsel,
StGB, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 7 ad art. 317 CP).
Contrariamente a quanto prevede l'art. 251 CP, non è richiesta né l'intenzione
di arricchirsi né quella di recar danno (Trechsel,
op. cit., loc. cit.). Non è necessario nemmeno che una persona sia stata effettivamente
ingannata (DTF 123 IV 223 consid. 4). Per essere usato in modo ingannevole
basta che il documento sia usato in relazioni giuridiche o commerciali (DTF 113
IV 82 consid. 4).
-
In
concreto è pacifico che il ricorrente ha autenticato le firme di ___________
indicando, contrariamente al vero, che esse erano state apposte in sua
presenza. Oggettivamente egli ha quindi adempiuto le condizioni del reato di
falsità in documenti. Per quanto concerne il presupposto soggettivo, egli
assevera che, non potendo egli immaginare che le sottoscrizioni non fossero
opera di ___________ (visto l'imbroglio ai suoi danni), nemmeno può egli avere
voluto o avere accettato che fossero messi in circolazione documenti atti a
ingannare i funzionari preposti all'emissione delle cartelle ipotecarie. Il
reato, quindi, sarebbe stato commesso per negligenza. Se non che, come già si è
visto, la questione del raggiro non è di rilievo ai fini del giudizio. Decisivo
è l'accertamento secondo cui l'imputato sapeva quali obblighi incombono a un
segretario comunale chiamato a legalizzare una firma (sentenza, pag. 8 in alto)
ed era consapevole che tale certificazione richiede la presenza del firmatario
(sentenza, pag. 9). Per di più nella fattispecie l'imputato ha ammesso in aula
di essersi reso conto che, per il loro tenore, le istanze in questione
avrebbero potuto trarre in inganno funzionari dell'Ufficio del registro
fondiario (sentenza, pag. 15).
Non
v'è dubbio pertanto che, attestando l'autenticità delle firme di ___________ pur
sapendo di non averne verificato l'autenticità nei modi prescritti, e sapendo
per di più che i documenti in questione sarebbero serviti per accendere
cartelle ipotecarie, l'imputato ha agito con intenzione. Poco importa che,
personalmente, egli fosse convinto dell'autenticità delle firme sulla base di
altre circostanze estranee all'attestazione (cfr. in tal senso DTF 113 IV 83
consid. 5b in fine). Condannandolo per violazione dell'art. 317 CP, il primo
giudice ha quindi applicato correttamente il diritto federale.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente
rifonderà inoltre a ___________, che ha presentato osservazioni sul ricorso per
il tramite di un legale, una congrua indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6
CPP).
Per questi motivi,
visto le spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte ___________ fr.
900.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– ___________,
___________;
– avv.
___________;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– avv.
___________ (per la parte civile ___________,);
– Banca
___________, Lugano;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzioni pene e misure, Taverne;
– Ministero
pubblico della Confederazione, Berna;
– Comando
della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster