AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.30
Data decisione, Autorità:
06.12.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00030
17.2000.00031
Lugano
6 dicembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire
sui ricorsi per cassazione presentati
– il 26 giugno
2000 (inc. 17.2000.00030) da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
–
il 7 luglio 2000 (inc. 17.2000.00031) da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 31 maggio 2000 dalla Corte delle assise criminali in
Bellinzona nei loro confronti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;
-
Se dev'essere accolto
il ricorso per cassazione di __________;
-
Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 24 giugno 1994 __________, sergente della polizia cantonale, e __________,
appuntato, hanno cominciato alle ore 20.00 un turno di servizio che sarebbe
terminato alle ore 4.00 del giorno successivo. All'una e mezzo del 25 giugno
1994 essi hanno lasciato la centrale di comando a __________ per un giro di
pattuglia su una Opel “Vectra” con le insegne della polizia e hanno raggiunto
__________, dove hanno elevato contravvenzione a un esercizio pubblico per
inosservanza dell'orario di chiusura. Tra le ore 2.30 e 2.45 essi sono giunti
al locale __________ di __________. Entrati nel night, hanno ordinato da bere.
Alle ore 2.54 è arrivata loro una richiesta di intervento alla stazione di
__________, un ferroviere avendo notato una giovane aggirarsi vicino ai binari.
I due agenti però non hanno dato seguito immediato alla chiamata. Prima hanno
finito di bere (due “Ramazzotti” il sergente __________, due “Bayles” – una
crema di whisky – l'appuntato __________), poi hanno assistito alla chiusura
del locale (ore 3.00). Le donne che lavoravano nell'esercizio pubblico sono
ricondotte allora con un pulmino ad __________, dove alloggiavano – tre per
appartamento – in una casa loro riservata.
B. Fra le “artiste” che avevano dato spettacolo all'__________ quella
sera vi era anche __________ (“__________”), una cittadina brasiliana di 32 anni
dimorante in Svizzera dal 1991. Alla chiusura del locale, pur reggendosi in
piedi, essa si presentava in condizioni psicofisiche precarie; aveva bevuto 5 o
6 bottiglie di champagne offerte da clienti, oltre un gin tonic all'inizio
della serata. Per smaltire gli effetti dell'alcol, prima di lasciare
l'esercizio pubblico essa aveva provveduto a vomitare. Siccome era sorto un
diverbio poco prima tra due sue colleghe, diverbio che continuava anche
all'esterno (a poco essendo valso l'intervento degli agenti), per evitare di
essere coinvolta nel litigio essa non è salita sul pulmino diretto ad
__________, ma ha insistito per essere riaccompagnata a casa con l'automobile
della polizia. L'appuntato __________ ha acconsentito, il sergente __________
ha rifiutato, salvo infine accondiscendere, sicché la donna ha preso posto (a
sinistra) sul sedile posteriore della vettura, che è partita a velocità
sostenuta verso __________ per il richiesto controllo alla stazione
ferroviaria. Durante il tragitto non vi è stata praticamente conversazione tra
gli agenti e la passeggera; zitta e tranquilla, quest'ultima si era assopita
per il torpore etilico.
C. Alla stazione di __________ il sergente __________ ha giustificato
il ritardo, stando a quanto ha detto il funzionario delle ferrovie __________,
affermando che al momento della chiamata la pattuglia si trovava a __________.
Dopo avere domandato in pochi minuti – durante i quali l'appuntato è rimasto
solo in auto con la donna – se vi erano particolari sulla giovane segnalata
alla centrale, egli ha percorso con la vettura le strade attorno alla stazione.
Senza esito, di modo che la pattuglia è ritornata verso sud, sempre con il
sergente __________ al volante, percorrendo la strada cantonale lungo la sponda
sinistra del fiume __________.
D. Quanto
è accaduto in seguito ha formato oggetto di versioni contrastanti. Gli agenti
hanno in un primo tempo sostenuto di essersi diretti immediatamente con l'automobile
guidata dal sergente __________ in direzione di __________, percorrendo la
strada cantonale lungo la sponda sinistra del fiume __________, e di essere
stati provocati pesantemente e ripetutamente durante il tragitto da __________
con esibizioni lascive, frasi scurrili e toccamenti alle parti intime di
entrambi. Hanno quindi riferito di avere deviato a un certo momento dalla
strada cantonale, circa 100 m dopo il Ristorante __________, imboccando una
viuzza sulla sinistra e fermando il veicolo in un zona boschiva, discosta,
contro montagna. In un secondo tempo essi hanno riferito invece di essersi
prima diretti a velocità sostenuta verso __________ per il controllo alla
stazione ferroviaria, ammettendo che durante quella tratta la donna era
tranquilla, stava zitta e non aveva fatto accenno a provocazione alcuna. In
seguito hanno poi dichiarato che questa li avrebbe provocati nel modo descritto
durante il viaggio di ritorno verso sud, dopo che __________ era sceso
dall'automobile alla stazione di __________ verso le ore 3.20 (lasciandola sola
con il collega in auto) e dopo avere percorso senza esito con la vettura le
strade attorno alla stazione. Gli agenti hanno quindi riproposto la versione,
secondo cui essi hanno deviato dalla strada cantonale dopo avere superato il Ristorante
__________, fermando per finire il veicolo nella nota zona boschiva. Dal canto
suo __________ ha sempre negato con fermezza di avere provocato gli agenti.
E. Dopo iniziali reticenze __________ ha ammesso di essersi a un certo
momento proteso verso la donna, infilandosi tra i sedili anteriori, e – senza che
questa opponesse resistenza – di averle palpeggiato il seno, divaricato le
gambe, tentato di praticarle o praticato un cunnilincto e tentato di ottenere
anche un coito orale, salvo desistere spontaneamente. Dal canto suo la donna ha
sostenuto di averlo invece indotto a desistere, chiudendo la bocca e volgendo
il capo da un'altra parte. Certo è che __________ non ha insistito e,
ritrattosi, è uscito dal veicolo, allontanandosi. Discordanti sono pure le
descrizioni dell'accaduto con __________. La donna ha sempre ribadito che egli
l'ha raggiunta sul sedile posteriore, passando anch'egli fra gli schienali
anteriori, le ha palpato il seno con decisione (tanto da provocarle dolore a
causa di una recente operazione di chirurgia plastica), le ha divaricato le gambe,
le ha scostato lo slip e – senza che lei avesse modo di resistere – l'ha
penetrata per qualche istante fino all'eiaculazione. __________ non ha negato
la congiunzione carnale, ma ha sostenuto che prima di ciò la donna, uscita dall'automobile,
gli avrebbe prima ostentato il pube, estratto il pene dai pantaloni e si
sarebbe fatta penetrare, seduta sul sedile posteriore, con le gambe sollevate e
divaricate verso l'esterno del veicolo. Stando ai protagonisti, l'episodio è
durato pochi minuti. Gli agenti hanno quindi riferito di essere poi ripartiti
con l'automobile – sempre guidata da __________ – e di essersi immessi nuovamente
sulla strada cantonale, dirigendosi verso sud.
F. Appena ripreso il viaggio, la donna ha cominciato a temere di essere
rimasta incinta (non prendeva anticoncezionali) o di avere contratto una
malattia. __________ le ha però assicurato di avere subìto una vasectomia e di
essere un soggetto sano, sicché il rischio di contagio riguardava – se mai –
egli stesso. __________ ha confermato tali affermazioni. Gli agenti hanno poi
asserito che, chiarito ciò, essi avrebbero conversato con la passeggera del più
e del meno. __________ ha dichiarato invece di essere stata in preda alla
disperazione. Giunta ad __________, essa si è accorta di avere smarrito la
borsetta contenente la chiave di casa e ha supplicato gli agenti di ritrovargliela,
poiché tale perdita le avrebbe causato fr. 1'000.– di spese per la sostituzione
della serratura del palazzo. L'appuntato __________ avrebbe detto allora al sergente
__________ – esitante – di tornare a __________, ciò che i tre hanno fatto. La
borsa si trovava in effetti sullo spiazzo boschivo dove l'automobile si era
fermata poc'anzi. Per finire, i tre sono tornati ad __________ e la donna è
stata fatta scendere dietro la sua abitazione.
G. Al rientro __________ è apparsa piangente a “__________ ” , la
collega brasiliana, cui ha confidato di essere rimasta vittima di un abuso
perpetrato dai due agenti. A essa, ma anche al direttore dell'__________ ”
__________ e al portinaio dello stabile __________, che sorvegliavano il ritiro
delle “artiste”, la donna ha raccontato l'accaduto, mostrando tracce di sperma
nell'inguine e sui vestiti. __________ ha telefonato quindi al comando di
polizia (ore 4.15), spiegando l'accaduto. La telefonista della centrale ha
passato la linea proprio al sergente __________, il quale è ricomparso poco
dopo ad __________ insieme con l'appuntato __________, entrambi a bordo delle
loro automobili private poiché avevano finito il turno. I due si sono rifiutati
di entrare nel palazzo e hanno preteso che __________ si presentasse davanti a
loro. Non appena al cospetto del sergente, la donna ha cominciato inveirgli
contro (“Tu mi ha scopato e tu no”, all'indirizzo dell'appuntato __________), piangendo
e ripetendo quattro o cinque volte la stessa frase. __________ ha riferito a
__________ di essere stato provocato, di avere – comunque fosse – subito una
vasectomia e di non essere portatore di alcuna malattia. Per finire i due
agenti hanno invitato il direttore del locale a “far ragionare la donna” .
H. La sera del 25 giugno 1994 __________ è sembrata al conducente del
pulmino che la portava al locale notturno (ore 21.00) “chiusa in sé”, “molto
abbattuta e quasi scioccata”. Durante il lavoro una collega lettone,
__________, le ha domandato perché – lei di solito tanto allegra – se ne stesse
da sola a un tavolo del night, con il volto triste. Alla __________ è venuta a
sapere così della vicenda e del fatto che __________ non intendeva più rivolgersi
alla polizia, avendo visto ricomparire già una volta gli stessi agenti da lei
accusati. Alla __________ ha raccontato la vicenda al fidanzato e la sera del
26 giugno 1994 si è decisa a chiamare lei medesima la polizia, tanto più che
__________ non sembrava più in grado di svolgere il proprio lavoro. Gli
inquirenti hanno avviato immediate indagini e la sera del 27 giugno 1994 il
Procuratore pubblico ha posto i due agenti in carcere preventivo.
I. Con sentenza del 31 gennaio 1996 la Corte delle assise criminali in
Bellinzona ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di atti
sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere. __________
è stato condannato a 3 anni e mezzo di reclusione, __________ a 2 anni e mezzo
di detenzione, dedotto a entrambi il carcere preventivo sofferto. I due imputati
sono stati condannati inoltre a rifondere solidalmente alla parte lesa fr.
10'000.– per torto morale; la vittima avendo rinunciato all'indennizzo, la
Corte si è riservata la facoltà di designare un'associazione o una fondazione,
avente per scopo la protezione della donna, in qualità di cessionaria del
credito. Statuendo su ricorso dei condannati, con sentenza del 29 ottobre 1996
la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto i gravami,
nel senso che ha ridotto le pene inflitte di sei mesi, portandole a 3 anni di
reclusione __________ e a 2 anni di detenzione __________.
L. Contro la predetta sentenza __________ e __________ sono insorti con
ricorso di diritto pubblico e con ricorso per cassazione al Tribunale federale.
__________ ha chiesto l'annullamento del giudizio impugnato, il beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio e il conferimento
dell'effetto sospensivo ai suoi ricorsi. __________ ha chiesto l'assoluzione
completa, subordinatamente il rinvio degli atti all'autorità cantonale per
nuovo giudizio sulla commisurazione della pena, il beneficio dell'assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio e il conferimento dell'effetto sospensivo ai
ricorsi. Con sentenza del 20 maggio 1997 il Tribunale federale ha accolto i
ricorsi per cassazione di __________ e di __________, annullando la sentenza di
questa Corte e rinviandole gli atti per un nuovo giudizio nel senso dei
considerandi. Ritenuto che la Corte di assise ha violato il diritto federale
dichiarando gli imputati colpevoli di atti sessuali con persona incapace di
discernimento o inetta a resistere (art. 191 CP), non risultando che la vittima
fosse totalmente incapace di difendersi, esso ha ritornato gli atti
all'autorità cantonale perché questa verificasse, nel rispetto del diritto di
essere sentito dall'imputato, se in concreto fossero dati i presupposti di
altri reati che potessero entrare in considerazione, segnatamente quello di
violenza carnale __________ e di coazione sessuale __________. I ricorsi di diritto
pubblico sono stati così dichiarati senza oggetto. Con istanza del 18 giugno
successivo __________ ha chiesto la revisione della sentenza emanata dal
Tribunale federale in accoglimento del suo ricorso per cassazione. La domanda è
stata respinta con sentenza del 7 luglio 1997.
M. Statuendo sul rinvio disposto dal Tribunale federale, con sentenza
del 30 giugno 1997 questa Corte ha accolto, nella misura in cui erano
ammissibili, i ricorsi per cassazione di __________ e di __________ contro la
sentenza emanata dalla Corte delle assise criminali il 31 gennaio 1996, ha
annullato il giudizio impugnato e ha rinviato gli atti alla Corte delle assise
criminali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Contro tale decisione
__________ è insorto nuovamente al Tribunale federale con ricorso di diritto
pubblico e con domanda di interpretazione e rettifica del 14 luglio 1997. Il 4
agosto successivo il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso
di diritto pubblico e ha respinto la domanda di interpretazione e rettifica.
N. Con sentenza del 31 maggio 2000 la Corte delle assise criminali in
Bellinzona ha riconosciuto __________ autore colpevole di violenza carnale e
__________ autore colpevole di coazione sessuale. Essa ha accertato che
__________ ha costretto __________ a subire la congiunzione carnale, sapendo o
dovendo presumere che essa non era consenziente, profittando delle circostanze,
in particolare del fatto che nell'auto della polizia, ferma in un luogo
appartato a __________ la notte del 25 giugno 1994, la donna era impaurita e in
condizioni psicofisiche precarie. Ha accertato inoltre che nelle medesime
circostanze __________ ha costretto la parte lesa a subire atti sessuali, sapendo
o dovendo sapere che essa non era consenziente. In applicazione della pena, la
Corte ha condannato __________ a 2 anni di reclusione e __________ a 18 mesi di
detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
Computato a entrambi il carcere preventivo sofferto, essa ha condannato inoltre
__________ e __________ a versare alla vittima fr. 7'000.–, rispettivamente fr.
3'000.– per torto morale.
O. Contro la sentenza di assise __________ e __________ hanno inoltrato
il 2 giugno 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nei motivi dei gravami, del 26 giugno e 7 luglio 2000, essi
chiedono:
– __________:
l'annullamento della sentenza impugnata o, in subordine, la condanna a una pena
che possa essere sospesa condizionalmente;
– __________:
l'annullamento della sentenza impugnata e il proscioglimento dall'imputazione
di coazione sessuale.
Con osservazioni del 19 luglio 2000 il Procuratore pubblico propone
di respingere i ricorsi. Con scritto del 17 agosto 2000 la parte civile ha
comunicato a questa Corte di rinunciare a osservazioni, limitandosi a postulare
la reiezione dei gravami.
Considerando
in diritto: 1. L'atto di accusa è stato emesso il 25 novembre 1994, di modo che in
concreto si applica il Codice di procedura penale previgente (art. 351 n. 1
CPP). Tanto nel vecchio quanto nel nuovo Codice, ad ogni modo, il ricorso per
cassazione è un rimedio di mero diritto; l'accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove sono censurabili soltanto se il giudizio impugnato
denota gli estremi dell'arbitrio (Rep. 1983 pag. 184 segg.; Rapporto della
Commissione speciale per l'esame del nuovo Codice di procedura penale dell'8
novembre 1994, pag. 84 in alto). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o
finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento
serio ed oggettivo o in aperto contrasto con il sentimento di giustizia ed equità
(Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio:
DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 158 consid. 2a, 124 I 208 consid. 174 consid.
2g, 4, 123 I 5 consid. 4a; sull'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30
consid. 2b con rinvii).
I. Sul
ricorso di __________
- Il ricorrente lamenta anzitutto una violazione di norme essenziali
di procedura nella misura in cui la Corte di assise gli ha prospettato
un'imputazione diversa da quella contenuta nell'atto di accusa del 25 novembre
1994 e in particolare da quella posta alla base della sentenza di assise del 31
gennaio 1996, con la quale egli è stato riconosciuto colpevole di atti sessuali
con persona incapace di discernimento o inetta a resistere. Egli ricorda che il
vecchio Codice di procedura penale non consentiva di modificare i fatti
dell'atto di accusa né la qualifica giuridica del reato una volta conclusa la
discussione e posti i quesiti. Richiama al proposito la sentenza del 10 maggio
1985 parzialmente pubblicata in Rep. 1986, pag. 154, in cui questa Corte aveva
stabilito che in mancanza di un'imputazione alternativa e in assenza delle
condizioni per applicare gli art. 214 e 215 vCPP non è data altra possibilità,
anche se ciò può portare a risultati iniqui. Egli assevera inoltre che il
rinvio al Procuratore pubblico di un atto di accusa, affinché ne presenti un
altro, è riservato alla fase predibattimentale e può essere disposto unicamente
dalla Camera dei ricorsi penali ove si riscontrino gli estremi dell'art. 161
vCPP. Tale disposizione – egli soggiunge – non contempla però l'insufficienza
dell'atto di accusa per quanto riguarda la corretta qualifica giuridica del
reato. Ribadito che l'atto di accusa non emendato nel corso del dibattimento
comporta il proscioglimento dell'accusato e rilevato che non può essere
condivisa l'impostazione messa in atto da questa Corte nella sentenza del 24
marzo 1998 (Rep. 1998 pag 373, sulla base del nuovo codice di procedura), egli
fa valere che la prospettazione della nuova accusa (violenza carnale invece di
atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere) lede
il principio dell'immutabilità dell'atto di accusa, divenuto assoluto con la
posa dei quesiti, e il divieto della reformatio in peius. Soggiunge
dipoi che la modifica dell'atto di accusa avvenuta a 5 anni e 6 mesi
dall'emanazione di quello originario viola l'art. 6 n. 3 lett. a CEDU, che
garantisce a ogni accusato il diritto di essere informato nel più breve tempo
possibile della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (DTF 126 I
21).
a) Se
dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso,
punito con pena uguale o meno grave di quella prevista nell'atto di accusa,
l'accusato non potrà essere condannato sulla base della mutata imputazione se
la stessa non gli è stata indicata prima della discussione (art. 214 vCPP). Se
dai dibattimenti risulta invece che il fatto riveste un carattere giuridico più
grave di quello contemplato nell'atto di accusa, sull'istanza del Procuratore
pubblico e anche d'ufficio la Corte deve ordinare un rinvio del dibattimento
perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto di accusa (art. 215
cpv. 1 vCPP). Non si farà luogo invece al rimando se la nuova imputazione non
esorbita dalla competenza della Corte adita e se in pari tempo l'accusato,
posto in grado, prima della discussione, di difendersi dalla imputazione più grave,
rinuncia al rimando (art. 215 cpv. 2 vCPP). Lo stesso avverrà quando,
nel corso del dibattimento, l'accusato risulta colpevole di altro reato non
contemplato dall'atto di accusa (art. 215 § vCPP).
b) La Corte delle assise criminali ha respinto l'istanza degli imputati
volta a far dichiarare improponibili le imputazioni di violenza carnale,
rispettivamente di coazione sessuale, giudicando impensabile che le autorità
superiori, segnatamente il Tribunale federale e la Corte di cassazione e di
revisione penale rinviassero gli atti a un'altra Corte di assise per nuovo
giudizio sulle nuove imputazioni se ciò non fosse proceduralmente ammissibile.
Ha soggiunto che, in ogni modo, la correttezza della procedura seguita è
confermata dagli stessi art. 213 seg. vCPP, applicabili unicamente alla
sentenza di primo grado e non certo destinati a impedire alle autorità di
ricorso la corretta applicazione del diritto sostanziale. Con l'annullamento da
parte del Tribunale federale della condanna per atti sessuali con persona
incapace di discernimento o inetta a resistere la situazione processuale dei
prevenuti è tornata a essere quella anteriore al pubblico dibattimento e anche
i quesiti allora posti hanno seguito il medesimo destino. Nel rispetto degli
art. 214 e 215 vCPP, ha concluso la Corte di assise, ai prevenuti potevano dunque
essere prospettate le nuove imputazioni senza con ciò violare il principio dell'immutabilità
dell'atto di accusa (sentenza, pag. 7).
c) La soluzione adottata dai primi giudici sfugge alla critica. Che la
qualifica giuridica del reato prospettato nell'atto di accusa possa mutare nel
corso del dibattimento è espressamente stabilito dagli art. 214 e 215 vCPP
(come pure dall'art. 250 nCPP) e trova riscontro nel principio secondo cui il
giudice è vincolato unicamente alla fattispecie che sta alla base dell'atto di
accusa e non alla sussunzione giuridica operata dal magistrato inquirente (DTF
126 I 19 consid. 2a). Certo, prima che la Corte di assise si pronunci
all'imputato vanno garantiti i diritti di parte (in specie il diritto di essere
sentito) sgorganti dalle citate norme. La nuova imputazione gli deve quindi essere
prospettata prima della discussione, al più tardi prima della posa dei quesiti
(art. 214 vCPP), dandosi il caso mediante un nuovo atto di accusa, qualora egli
non rinunci al rimando (art. 215 vCPP). L'imputato, in altri termini, deve essere
posto nella condizione di difendersi adeguatamente dalla nuova imputazione (sul
problema cfr. DTF 126 I 19 consid. 2c/aa).
Ciò
non è avvenuto nell'ambito dei dibattimenti che hanno condotto alla sentenza
emanata dalla Corte di assise il 29 ottobre 1996: né il Procuratore pubblico né
i giudici di allora avevano infatti ritenuto di dover prospettare al prevenuto
un'imputazione diversa da quella contenuta nell'atto di accusa. Nemmeno questa
Corte, per altro, ne aveva ravvisato la necessità, avendo essa confermato la
condanna per atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere.
Il che non giova tuttavia al ricorrente. Il Tribunale federale ha intravisto
difatti un'altra qualifica del reato e ha rinviato gli atti all'autorità
cantonale per esaminare se i prevenuti potessero essere ritenuti colpevoli di
violenza carnale, rispettivamente di coazione sessuale. Con tale decisione il
Tribunale federale – come rileva giustamente la Corte di assise – ha posto i
prevenuti nella situazione in cui essi si trovavano prima dell'inizio dei
dibattimenti, tanto che le assise chiamate a statuire sul rinvio disposto da
questa Corte hanno sollecitamente prospettato ai prevenuti le nuove
imputazioni, ricordando loro i diritti contemplati dagli art. 214 e 215 vCPP.
Così facendo la Corte di merito ha creato le premesse per applicare il diritto
secondo le indicazioni vincolanti del Tribunale federale (art. 277ter
PP): da un parte ha formalizzato l'imputazione che la Corte di assise di allora
avrebbe dovuto prospettare ai prevenuti e dall'altra ha garantito a questi
ultimi il diritto di difendersi adeguatamente dalla mutata imputazione (DTF126
I 23). Un siffatto modo di procedere va esente da critiche.
d) È vero che, a mente di questa Corte, un prevenuto poteva essere
condannato per una diversa imputazione soltanto ove essa gli fosse contestata,
con possibilità di discuterla, al dibattimento (art. 214 vCPP), oppure ove si
fosse proceduto conformemente all'art. 215 vCPP, rispettando il suo diritto di
essere sentito, giacché eventuali disattenzioni non potevano essere sanate in
sede di ricorso (CCRP, sentenza del 10 maggio 1995 consid.3.2, massimato in
Rep. 1986 pag. 153 seg.). In quel caso la Corte aveva ritenuto che l'ambito del
giudizio di prima sede – e, di conseguenza, quello della Corte di cassazione e
di revisione penale – è determinato dai quesiti accettati dalle parti (art. 202
cpv. 2 e 203 cpv. 1 vCPP; analogamente: CCRP, sentenza dell'11 giugno 1980 in
re D. consid. 1.4). Tanto più considerando il limitato spazio consentito al
Procuratore pubblico e alla parte civile nell'impugnare decisioni assolutorie
(CCRP, sentenza del 10 maggio 1985 in Ministero Pubblico c. S., consid. 3.2).
Confermare un orientamento del genere significherebbe però prescindere dalle
indicazioni disposte dal Tribunale federale in virtù dell'art. 277ter
cpv. 2 PP e, quindi, vanificare la corretta applicazione della legge (DTF
inedita del 17 novembre 1977 in re Ke., pag. 6 e 7; sulla portata degli art.
202 e 203 vCPP v. DTF inedita del 23 aprile 1993 in re L. consid. 5b). Ma gli
art. 214 e 215 vCPP non possono ostacolare l'applicazione del diritto federale
(v. anche DTF inedita del 19 settembre 1995 in re G., in cui il Tribunale
federale si era domandato se questa Corte potesse escludere un'altra ipotesi di
reato – ingiuria invece che diffamazione – per il solo fatto che la giusta imputazione
non era stata prospettata al prevenuto in applicazione dell'art. 214 vCPP).
L'opinione del ricorrente, secondo cui solo la Corte di assise può valersi
degli art. 214 e 215 vCPP per rimediare a un'errata qualifica giuridica del
reato (sempre che ciò avvenga prima della posa dei quesiti), sicché in casi del
genere l'autorità di ricorso può unicamente assolvere il prevenuto dall'errata
imputazione senza potere rimediare allo sbaglio operato dal giudice di merito,
non può più quindi essere condivisa (CCRP, sentenza del 21 ottobre 1999 in re
B. consid. 2c).
e) In
realtà, accogliendo il ricorso dell'imputato per errata applicazione dell'art.
191 CP, in concreto il Tribunale federale ha finanche posto il ricorrente in
una situazione peggiore rispetto a quella in cui egli si trovava dopo la
condanna da parte delle autorità cantonali. Il condannato è stato infatti
chiamato a rispondere di un reato più grave (violenza carnale) per rapporto a
quello formante oggetto della condanna (atti sessuali con persona incapace di
discernimento o inetta a resistere). L'art. 190 cpv. 1 CP (violenza carnale)
prevede in effetti la reclusione fino a 10 anni, come pure l'art. 191 CP (atti
sessuali con persone inette a resistere o incapaci di discernimento), che
prevede però anche la sola detenzione. A parte il fatto però che nella sua
sentenza il Tribunale federale non ha più accennato al divieto della reformatio
in peius (contrariamente, per esempio, a quanto figurava in DTF 111 IV 55 e
nella DTF inedita del 30 settembre 1994 in re M., consid. 2c), a tale inconveniente
l'imputato avrebbe potuto ovviare ritirando il ricorso a questa Corte prima che
il 30 giugno 1997 si disponesse il rinvio alle assise. Per di più, e comunque
sia, la nuova Corte di assise ha condannato il ricorrente – come l'altro
imputato – a una pena inferiore rispetto a quella pronunciata il 31 gennaio
1996. Così facendo, essa ha rispettato sia il prescritto secondo cui le
autorità chiamate a statuire su un causa che è stata loro rinviata per nuovo
giudizio conformemente all'art. 277ter PP possono pronunciarsi solo
sui punti rimessi in questione dal Tribunale federale anche se sotto il profilo
formale la decisone impugnata è stata annullata per intero, sia il divieto
della reformatio in peius, che vale anche per la Corte di cassazione
penale del Tribunale federale: art. 227 cpv. 2 PP (DTF 110 IV 116). E tale
precetto non è violato se, nel suo risultato, la condanna presa in seguito al
rinvio del Tribunale federale non è più grave rispetto a quella presa con la
sentenza annullata (DTF 117 IV 106 consid. c; cfr. anche DTF 111 IV 55).
f) Il
ricorrente, per la verità, intravede una reformatio in peius già per
il fatto che gli è stato contestato un reato più grave di quello figurante
nell'atto di accusa originario. A ragione però la prima Corte rispinto tale
censura. Richiamata la mancanza di una norma cantonale specifica che regoli la
questione, essa ha per finire stabilito che il divieto in rassegna si riferisce
soltanto all'aumento di pena e non alla prospettazione di un reato più grave
(sentenza, pag. 7). La possibilità di contestare al prevenuto un'imputazione
più grave rispetto a quella contenuta nell'atto di accusa è per altro prevista
dall'art. 215 vCPP. Come detto, anche l'autorità di ricorso – soprattutto di
fronte a un rinvio del Tribunale federale – deve poter rimediare a errate
qualifiche giuridiche, rinviando gli atti alla Corte di merito perché emendi
l'atto di accusa, seppure il ricorso sia stato presentato dal prevenuto. In
simile ipotesi ci si può domandare, ove il rinvio non faccia seguito – come in
concreto –a una decisione del Tribunale federale, se questa Corte non debba
previamente offrire all'imputato la possibilità di ritirare il ricorso. Nella
fattispecie l'interrogativo può rimanere aperto, giacché nulla impediva al
ricorrente di ritirare il ricorso prima che questa Corte ritornasse gli atti
alle assise. Per il resto, come si è visto, la Corte di assise non ha aggravato
la pena dell'imputato. Non giova dunque approfondire la questione di sapere se
essa potesse farlo (in senso negativo, con riferimento a DTF 110 IV 116, Schmid, Strafprozessrecht, 2ª edizione,
Zurigo 1993, n. 984 segg.).
g) Il
ricorrente invoca l'opinione di Piquerez,
il quale reputa che, dandosi un ricorso del prevenuto, un rinvio dell'autorità
superiore a quella inferiore per correggere un'errata qualifica giuridica della
fattispecie è possibile solo nella misura in cui tale cambiamento non implichi
una comminatoria di pena più grave (Procédure pénale suisse, Traité théorique
et pratique, Zurigo 2000, n. 3352). Il fatto però che, a differenza dell'art.
191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a
resistere), l'art. 190 cpv. 1 CP (violenza carnale) non preveda la possibilità
della detenzione, bensì la sola reclusione, poco importa nella fattispecie. Sia
la Corte di assise (sentenza del 31 gennaio 1996), sia questa Corte (sentenza
del 29 ottobre 1996) hanno irrogato al ricorrente la pena della reclusione (3
anni e sei mesi, rispettivamente 3 anni). Con il giudizio ora impugnato la
Corte di assise ha ulteriormente ridotto la condanna, infliggendo 2 anni di
reclusione. Dall'inasprimento della comminatoria di pena (art. 190 n. 1 CP) rispetto
al primo processo il ricorrente non ha subìto perciò pregiudizio. Certo, non è
stato possibile pronunciare la mera detenzione, che l'art. 190 n. 1 CP esclude.
Ma anche in precedenza, il ricorrente non aveva ottenuto la detenzione, per
quanto sotto il profilo dell'art. 191 CP ciò fosse teoricamente possibile.
Dalla comminatoria di pena più severa non gli è pertanto derivato scapito, dato
anche che – per finire – fosse stato condannato a 2 anni di detenzione, al
posto di due anni di reclusione, non avrebbe tratto apprezzabili benefici. Del
resto, volendo anche seguire il ricorrente nella sua impostazione, rimarrebbe
pur sempre da verificare se nelle circostanze concrete il preteso divieto della
reformatio in peius osterebbe all'esecuzione del vincolante rinvio del
Tribunale federale (art. 277ter cpv. 2 PP). Questione che
verosimilmente andrebbe risolta in senso negativo.
h) Il ricorrente asserisce inoltre che al momento di emanare l'atto di
accusa il Procuratore pubblico ha fatto un scelta precisa, abbandonando per
atti concludenti l'accusa di violenza carnale. Per riproporla, egli avrebbe
dovuto addurre fatti e mezzi di prova emersi successivamente (art. 171l
vCPP). La tesi è infondata. Optando per una qualifica giuridica (errata)
piuttosto che per un'altra – ossia deferendo l'imputato alla Corte di assise
per atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere
invece che per violenza carnale o coazione sessuale (reati comunque presi in
considerazione nella fase istruttoria: act. 1.2.1/1.2.2) – il Procuratore
pubblico non poteva precludere al giudice la possibilità di applicare
correttamente il diritto. Anzi, in ossequio agli art. 214 e 215 vCPP la Corte
avrebbe finanche dovuto porre rimedio all'errore del magistrato inquirente.
i) Il ricorrente sostiene infine che la modifica dell'atto di accusa
avvenuta a 5 anni e 6 mesi dall'emanazione di quello originario viola l'art. 6
n. 3 lett. a CEDU, il quale garantisce a ogni accusato il diritto di essere
informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa.
L'obiezione tuttavia cade nel vuoto, giacché la citata norma non impedisce al
giudice di merito di pronunciare in un secondo tempo una condanna per un reato
diverso da quello prospettato dall'atto di accusa originario, a condizione –
come detto – che sia rispettato il diritto dell'imputato di essere sentito (DTF
126 I 19 consid. 2a).
- Per quanto riguarda l'accertamento secondo cui, quella
sera, __________ aveva bevuto molto, il ricorrente fa valere anzitutto che le
testimonianze raccolte attestano soltanto l'ubriachezza della donna al momento
in cui essa si trovava ancora nell'esercizio pubblico e non quando è salita
nell'automobile della polizia. A quel momento – egli soggiunge – nessuno l'ha
vista in stato alterato. Al contrario: essa era stata in grado di esprimersi in
modo lucido, chiedendo spontaneamente di essere accompagnata a casa dagli
imputati perché non voleva essere coinvolta nella lite sorta tra due colleghe.
Inoltre nel verbale del 26 giugno 1994 essa aveva riconosciuto di essersi
trovata in condizioni accettabili, capace di intendere e volere, che nel successivo
verbale di quel giorno aveva precisato di essersi sentita meglio dopo avere provocato
il vomito, pur non avendo forza nella braccia e nelle gambe. Anche la barmaid
__________ aveva detto al gerente __________ che la donna quella sera era “una
via di mezzo tra il normale e l'ubriaco”, mentre l'amica __________ aveva
riferito di averla vista salire sull'auto di pattuglia spontaneamente, dopo
essersi rifiutata di rientrare con il pulmino. Così, opina il ricorrente, la
stessa parte lesa ha smentito l'accertamento dei giudici, secondo cui essa
avrebbe provocato il vomito solo poco prima di lasciare il night. Non gli si
può quindi rimproverare – egli conclude – di non essersi accorto che la donna
fosse ubriaca e contraddittorio sarebbe accertare che “__________ ” era relativamente
lucida e capace di condursi (sentenza, pag. 58), essendo abituata a bere, salvo
poi definire egli stesso un bugiardo per non essersi accorto, nonostante
l'esperienza professionale, che l'interessata denotava evidenti segni di ubriachezza.
Le
censure sfiorano il pretesto. La prima Corte non ha accertato infatti che la
donna si trovasse in uno stato tale da non consentirle di reggersi in piedi o
di ragionare o di capire quello che le stava succedendo intorno (sentenza, pag.
29). In condizioni simili non vi sarebbero nemmeno stati motivi per scartare
l'applicabilità dell'art. 191 CP, giacché la vittima si sarebbe trovata verosimilmente
in uno stato di totale inettitudine a resistere. La Corte di merito ha
accertato invece che, per quanto avvezza al consumo di alcol e sebbene avesse
vomitato, la donna dava pur sempre segni evidenti di etilismo, come avevano
notato __________, addetto al controllo e allo spaccio di champagne, la collega
__________ e la barmaid __________. Né va scordato che quella sera __________
aveva bevuto, oltre un gin tonic, circa 5 bottiglie di champagne (sentenza,
28). Ritenendo che gli agenti di polizia presenti alla chiusura del night non
potevano non rendersi conto delle reali condizioni psicofisiche della vittima,
i primi giudici non sono perciò caduti in arbitrio. Poco importa che al momento
di salire in macchina la donna si sia comportata normalmente e non abbia più
vomitato dopo la chiusura del locale; poco importa altresì che il ricorrente nemmeno
avesse visto la ragazza all'interno del night (circostanza comunque smentita in
istruttoria dallo stesso ricorrente, il quale ha persino ammesso che costei gli
si era avvicinata mentre si stava chiudendo il locale: act. 2.2.2, pag. 1).
Nelle circostanze descritte non è sicuramente arbitrario ritenere che, al
momento di salire in automobile, le condizioni della donna non potevano essere
migliorate al punto da far credere al ricorrente che essa si trovasse in uno
stato psicofisico normale. A nulla rileva disquisire se essa abbia vomitato
prima o dopo la chiusura del night: ciò è infatti avvenuto, nell'ipotesi più
favorevole al ricorrente, nell'imminenza del diverbio scoppiato tra le due
colleghe (sentenza, pag. 26). E il ricorrente non contesta che il momento fosse
proprio quello della chiusura del locale.
-
Il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di avere dato arbitrariamente
peso al fatto che nel primo verbale egli e __________ avevano sostenuto di
essersi recati alla stazione di __________ per sbrigare l'intervento richiesto
dal noto __________ prima di giungere a , ovvero prima di entrare
nell', sottacendo che in realtà la trasferta era avvenuta in seguito
e con __________ a bordo dell'automobile di servizio. Il ricorrente evoca i
successivi verbali, in cui ha spontaneamente corretto la propria versione, ma
l'argomento non gli è di sussidio. La Corte di assise ha adombrato
l'eventualità che la bugia fosse dovuta a una preventiva concertazione tra i
due agenti. Costoro – essa ha spiegato – non soltanto hanno intenzionalmente
omesso di annotare nel rapporto di servizio l'orario dell'intervento, come pure
l'orario dell'intervento ad __________, ma nemmeno hanno dato ragguagli sul
controllo dell'orario di chiusura del night ove si erano fermati. La Corte non
ha mancato di soggiungere che i due hanno poi chiarito la loro posizione,
giustificando l'incompletezza del rapporto con il timore di misure
disciplinari, ma ha giudicato un comportamento del genere negativamente, come
indizio di scarsa credibilità. Ora, non si vede perché la Corte di assise
sarebbe caduta in arbitrio traendo una conclusione del genere. Il ricorrente
ripete di avere mentito solo per sottacere una trasgressione ai doveri di servizio;
avesse avuto cattiva coscienza per quanto accaduto poi alla passeggera, egli
non avrebbe certo ammesso la congiunzione carnale. Se non che, l'argomento è
appellatorio e come tale inammissibile. D'altro canto, come si vedrà ancora in
seguito, i primi giudici hanno considerato poco credibili gli agenti anche per
altre serie ragioni e non solo per il solo fatto che essi hanno inizialmente
mentito sui momento in cui sono intervenuti presso la stazione di __________.
-
Il ricorrente addebita altresì alla prima Corte di un ulteriore arbitrio
per avere considerato a suo sfavore il fatto che al pubblico dibattimento, a 6
anni di distanza, __________ ha modificato la propria versione dei fatti,
asserendo per la prima volta che __________ avrebbe cominciato con le effusioni
nei suoi confronti già presso la stazione di __________, mentre egli attendeva
in auto che il suo superiore sbrigasse l'intervento chiesto dal funzionario
FFS. Il ricorrente sottolinea però di avere dichiarato la stessa cosa già nel
verbale del 5 luglio 1994, quando aveva raccontato che, uscito dalla stazione
di __________, egli aveva notato __________ e la donna che si toccavano, e la
donna più dell'uomo. Contesta perciò di essersi inserito nella scia delle nuove
dichiarazioni del collega e assevera che la verità è proprio quella secondo cui
gli approcci sono cominciati già a __________, che le provocazioni sono
diventate man mano più pesanti durante il viaggio ad __________ e che in tale
crescendo di eccitazione egli aveva deciso per finire di imboscare il veicolo.
a) Nel
valutare la credibilità degli imputati la Corte di assise ha ricordato in primo
luogo – come detto – le bugie da loro proferite sull'orario degli spostamenti e
degli interventi. Essa non ha poi mancato di rilevare che già inizialmente i
prevenuti avevano preteso di essere stati provocati pesantemente dalla donna
non appena partiti da __________, durante il tragitto verso __________. Se non
che, nei successivi verbali essi avevano corretto le loro versioni, fino ad
ammettere che alla partenza da __________ la donna era tranquilla e che le provocazioni
erano cominciate solo dopo __________, durante il viaggio verso __________
(sentenza, pag. 30 segg.). Constatato che il comportamento della parte lesa
durante la trasferta da __________ a __________ evocato dai prevenuti nella
loro seconda versione non si discostava molto da quanto l'interessata medesima
aveva dichiarato sin dall'inizio al Procuratore pubblico, cui essa aveva detto
di essersi a un certo momento assopita, e che davanti agli inquirenti la donna
non ha aveva menzionato né rammentato la trasferta a __________ (sentenza, pag.
37), la prima Corte ha definito inconsistente l'argomentazione degli imputati,
stando ai quali la donna aveva volutamente sottaciuto le effusioni a __________
per non dover ammettere di avere avanzato profferte sin da quel momento. Anzi,
la Corte ha manifestato sorpresa per il fatto che a sei anni di distanza e per
la prima volta __________ sostenesse che le provocazioni della parte lesa erano
cominciate già a __________ e che vicendevoli moine viepiù licenziose sarebbero
continuate anche dopo il ritorno del superiore (sentenza, pag. 37 seg.).
A
mente dei primi giudici, __________ ha proposto una simile versione dopo
essersi reso conto che quanto dichiarato in precedenza, ovvero che la vittima avrebbe
cominciato repentinamente e focosamente a provocarli con gesti osceni e parole
scurrili, non era più sostenibile, tanto meno considerando che la donna neppure
lo conosceva e che a un certo momento si era perfino assopita. Donde la
necessità – secondo la Corte – di rendere credibile la precedente versione,
facendo cominciare già a __________ le provocazioni. Ma ciò è apparso alla
Corte inattendibile, già per il fatto che in aula __________ non aveva saputo
spiegare come mai gli fosse tornato alla memoria un particolare tanto
importante solo dopo sei anni. In realtà – ha ritenuto la Corte – __________ ricorreva
a un espediente, dopo avere capito che era inutile insistere asserendo di avere
ceduto alla repentina, smodata e pervicace bramosia della vittima. Quanto al
ricorrente, egli si era inserito per così dire “nella scia delle novità”,
confermando che al momento di risalire in auto egli aveva notato i due
toccarsi, senza saper spiegare tuttavia perché, dall'alto del suo grado e della
sua pluriennale esperienza, non avesse immediatamente redarguito il subalterno,
salvo giustificarsi nel senso di essersi lasciato andare all'eccitazione. Il
che non appariva verosimile, ove appena si pensi invece che egli aveva compiuto
un giro di ricognizione a __________ per trovare la ragazza segnalata da
__________ e che solo nel viaggio di ritorno verso __________ egli aveva
deviato sulla sinistra, a suo dire su invito della passeggera e senza
l'intenzione di farsi coinvolgere nei “giochi” in atto tra lei e __________, salvo
cedere poi alla tentazione (sentenza, pag. 38 seg.).
Ciò
posto, la Corte di assise ha escluso che __________ abbia provocato in qualche
modo __________ alla stazione di __________. Anzi, essa nemmeno si era accorta
di quella sosta. Per di più, essa non aveva ragione per nascondere
intenzionalmente la fermata a __________; se mai aveva interesse a segnalarla,
considerato che era realmente avvenuta e che essa non poteva sapere che gli
agenti avessero inizialmente deciso di sottacerla al Procuratore pubblico. Gli
abusi di __________ – ha concluso la prima Corte – non erano in alcun nesso con
__________. L'unica questione da risolvere era, secondo la Corte, quella di
esaminare la seconda versione dei prevenuti, fondata sulle pretese provocazioni
(negate dalla vittima) dopo che l'automobile era partita da __________ (sentenza,
pag. 40 seg.).
b) Come
si è visto, il ricorrente invoca il verbale del 5 luglio 1994, ribadendo di avere
dichiarato al Procuratore pubblico di avere constatato, non appena uscito dalla
stazione di __________, che il suo collega e la donna si stavano toccando. Il
che è vero, nonostante gli fosse stata prospettata la diversa versione di
__________, stando al quale le provocazioni erano cominciate solo più tardi
(act. 2.2.2, pag. 3). Nel risultato, però, nulla cambia. Il ricorrente in
effetti non pretende di avere poi mantenuto tale versione, né asserisce che
__________ abbia mai corretto la propria versione, adattandola alla sua. La
Corte di assise non ha quindi commesso arbitrio rifiutando di credere credendo
a un simile svolgimento dei fatti. Inoltre il ricorrente trascura che i primi
giudici hanno ritenuto insostenibile la (nuova) versione prospettata da
__________ anche per altre ragioni, non ritenendo verosimile che un sergente di
polizia con numerosi anni di servizio, come il ricorrente, avesse tollerato gli
atteggiamenti sconvenienti riferiti dal più giovane subalterno lasciandosi
invece pervadere da irrefrenabile pulsione sessuale mentre si trovava alla
guida dell'automobile di servizio (sentenza, pag. 39 seg.).
c) Il
ricorrente definisce arbitrario sostenere che agli approcci tra __________ e la
donna sarebbe seguita, in rapida e travolgente successione, l'incontrollabile
sua eccitazione, ove appena si pensi che egli si trovava alla guida ed
effettuava controlli. Se non che, come si è visto, la prima Corte non ha affatto
accertato che egli abbia assistito alle effusioni del collega già a __________;
anzi, ha ritenuto inverosimile che il ricorrente circolasse per le vie di
__________ con a fianco il collega che si abbandonava ad atti sconvenienti con
una “artista” ubriaca (sentenza, pag. 40). Non serio, al proposito il ricorso è
destinato all'insuccesso.
- Il ricorrente si duole che i primi giudici, anziché chiarire come
mai due agenti di polizia comportatisi sempre in modo normale si siano lasciati
prendere tutt'a un tratto da incontenibile lussuria per una ballerina ebbra, si
siano limitati a domandarsi per quali ragioni la donna si sarebbe fatta
prendere da irrefrenabile libido dinanzi ad agenti di polizia a lei
sconosciuti. La Corte avrebbe disconosciuto così con arbitrio che un'“artista”
da locale notturno possa realmente dar corso a una provocazione erotica. Secondo
il ricorrente, la Corte di assise doveva altresì considerare gli effetti dell'alcol,
suscettibile di provocare disinibizione, stimolo e cambiamento di umore.
In
realtà il ricorrente non si confronta con le motivazioni della sentenza
impugnata. Valutando la credibilità di __________, la Corte di assise non ha
infatti disconosciuto né la professione di lei né la notevole quantità d'alcol
da essa ingerito prima di lasciare __________. Ricordate le svariate e
contraddittorie versioni dei prevenuti, i primi giudici hanno nondimeno
scartato la tesi della provocazione o anche solo del consenso della vittima,
rilevando che una volta finito il lavoro quest'ultima voleva tornare a casa
senza essere coinvolta nel diverbio tra le due colleghe, onde la richiesta di
salire sull'auto della polizia e il comportamento tranquillo tenuto nel viaggio
verso __________. La Corte ha poi considerato inverosimile che una donna come
la vittima, di età adulta, con oneri familiari, bisognosa di un posto e di un
permesso di lavoro, abbia improvvisamente cominciato a provocare due agenti di
polizia a lei sconosciuti. Ancorché ebbra – ha soggiunto la Corte – essa ha
dimostrato sufficiente lucidità quando è salita in auto; non è quindi
verosimile che di punto in bianco essa abbia mutato umore, lasciandosi andare a
comportamenti indecorosi. Del resto essa non ha chiesto denaro agli agenti né
prima, né durante, né dopo l'accaduto. La Corte ha pure scartato eventuali
interessi personali (ottenimento di future protezioni, compiacenza e amicizia
da parte degli agenti), giacché in tal caso essa avrebbe preteso almeno l'uso
di un profilattico. In ultima analisi la Corte ha considerato inverosimile che
la donna, attiva nell'ambiente dei locali notturni, abbia consentito ad avere
un rapporto sessuale non protetto, tant'è che, resasene conto, essa ha immediatamente
temuto il peggio, a dimostrazione della relativa lucidità in cui si trovava, e
che, rientrata a casa, ha protestato davanti al datore di lavoro e ha inveito
contro gli agenti che erano ricomparsi dopo la telefonata di quest'ultimo. Che
la donna fosse agitata risultava anche dalla circostanza che essa nemmeno si
era accorta di avere smarrito la borsetta con le chiavi del palazzo, la cui
perdita le sarebbe costata la sostituzione del cilindro. Sostenere di fronte ad
argomentazioni del genere che la Corte di assise ha affrontato il problema
della credibilità della vittima in modo superficiale sfiora la temerarietà.
-
Assevera il ricorrente che se gli agenti fossero stati in preda a
incontenibile bramosia, ci si sarebbe dovuti interrogare perché essi si siano
anzitutto recati a __________ per l'intervento di servizio con la vittima a
bordo dell'automobile. Se non che, a prescindere dal fatto che i primi giudici
– vista la reticenza dei prevenuti – hanno lasciato indeciso il quesito di
sapere se la decisione di compiere abusi sessuali sia stata presa prima o dopo
la fermata a __________, ritenendo esclusa una provocazione da parte della
vittima (sentenza, pag. 64 e 65), l'obiezione è palesemente appellatoria e come
tale inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto
dell'arbitrio. L'interessato soggiunge che non voleva nemmeno lasciar salire la
donna in auto, a dimostrazione che non aveva cattive intenzioni; se poi egli si
è comportato diversamente, ciò può ricondursi soltanto a eccitazione provocata
dalla donna. Ancora un volta però egli si avvale di un ragionamento prettamente
appellatorio e comunque equivoco. La prima Corte non ha infatti rimproverato
agli imputati di avere preso con sé la vittima perché intenzionati fin
dall'inizio ad abusare di lei. Ha fatto loro carico di avere approfittato
dell'occasione, per divertimento, deviando a un certo momento dalla strada
cantonale in un luogo appartato (sentenza, pag. 65).
-
Il ricorrente sostiene che l'amnesia della vittima circa la fermata
a __________, trasformatasi in negazione, è sospetta, poiché mirata per finire
a nascondere una circostanza per lei compromettente. Come si è detto però,
anche su questo punto la Corte di assise si è compiutamente diffusa, rilevando
che la vittima non aveva alcuna ragione di ricordare quell'evento, poiché –
contrariamente a quanto pretendevano gli imputati – durante la fermata non era
accaduto nulla di particolare mentre il ricorrente conversava con il
funzionario delle ferrovie, né essa aveva motivo per sottacere intenzionalmente
la trasferta a __________ (sopra, consid. 5a). Nemmeno ora il ricorrente spiega
perché la Corte di merito sarebbe trascesa in arbitrio ritenendo ininfluente la
mancata rievocazione da parte della vittima dell'esatto tragitto percorso.
-
Secondo il ricorrente la Corte di assise gli ha negato credibilità
rimproverandogli anche ambigue e incostanti dichiarazioni sullo svolgimento dei
fatti. Così facendo, tuttavia, essa avrebbe conferito peso soverchio a dettagli
di scarso rilievo, trascurando il punto più importante sul quale le versioni
concordano, ossia che anche la vittima dichiara di essere uscita
dall'automobile. Formulato in tal modo, il ricorso sfugge però a una
sostanziata censura di arbitrio; in realtà la Corte di assise ha affrontato il
problema con argomentazioni ben più diffuse, sia per quanto riguarda le contraddizioni
e imprecisioni nelle quali è caduto __________, sia per quanto riguarda le
differenze – di non poco conto – riscontrate nelle esposizioni dei fatti tra i
due (sentenza, pag. 41 segg.).
-
A parere del ricorrente sono in ogni modo arbitrari gli accertamenti
sul modo con cui la congiunzione carnale sarebbe avvenuta. Egli ricorda che
l'intervento a __________ è avvenuto tra le ore 3.20 e le 3.30, che alle ore
3.43 tutti si trovavano già sulla via del secondo rientro ad __________, dopo
avere recuperato la borsetta della vittima, e che __________ ha telefonato in
polizia alle ore 4.15. Premesso che la stazione di __________ dista da
__________ circa 10.5 km e che da __________ ad __________ vi sono circa 7.2
km, egli sostiene che a una velocità di circa 80 km/h si impiegherebbero 7.9,
rispettivamente 5.4 minuti per percorrere quelle due tratte. Dato che alle ore
3.43 essi stavano rientrando ad __________ per la seconda volta, la fermata nel
luogo appartato a __________ – a suo modo di vedere – è durata al massimo 4
muniti e ancora meno se essi sono partiti un po' più tardi e se erano più
vicini ad __________ al momento della chiamata della centrale operativa. In
meno di quattro minuti, afferma il ricorrente, non si può raggiungere l'acme di
eccitazione, tanto meno se si toglie il tempo necessario per passare in due dai
sedili anteriori a quelli posteriori.
L'argomentazione
è ancora una volta inconsistente. Intanto non è provato che al momento in cui
la centrale operativa ha sollecitato l'intervento degli agenti ad __________
(ore 3.43: sentenza, pag. 24) costoro stessero riaccompagnando a casa la donna
dopo il ricupero della borsetta, del cui smarrimento essa si era accorta poco
prima di __________. Certo, in un verbale del 27 giugno 1994 __________ ha
dichiarato ciò (act. 2.1.1, pag. 3). Il ricorrente si è invece limitato a dire
che, una volta condotta per la seconda volta la donna da __________ ad
__________, essi hanno puntato su via __________, ad __________, dove “via
radio poco prima ci avevano comunicato la presenza di un motociclista sospetto”
(act. 2.2.1). Non ha preteso perciò che tale comunicazione sia avvenuta al
momento in cui essi stavano dirigendosi verso __________ dopo avere recuperato
la borsetta. Risulta soltanto che in seguito (alle ore 3.53) la centrale ha
dato loro le indicazioni richieste (sentenza, pag. 24). L'orario fornito dal
ricorrente per situare quell'evento contraddice peraltro quanto riferito da
egli medesimo. Se gli agenti hanno raggiunto __________ alle ore 3.20, come
preteso dal ricorrente (__________ha però riferito che il fatto si situa alle
ore 3.30), è inverosimile che alle 3.43 gli agenti si trovassero per la seconda
volta sulla tratta –.
Basti
pensare che essi si erano dovuti fermare a __________ e compiere un giro di
ispezione attraverso vie del borgo, che solo in seguito hanno raggiunto
__________, sostandovi quanto necessario per compiere gli atti incriminati, e
che quindi sono ripartiti alla volta di __________ (dove si sono brevemente
fermati), tornando però a __________ e cercare la borsetta smarrita (act.
2.2.1, pag. 3) e infine fare di nuovo rientro ad __________. Visti tali
spostamenti, è escluso che alle ore 3.43 essi stessero rientrando per la
seconda volta ad __________ con la vittima. Considerato d'altro canto che gli
imputati non contestano di avere compiuto gli atti sessuali descritti nell'atto
di accusa, l'ammissibilità di argomenti del genere appare persino dubbia, la
prima Corte avendo in ogni modo escluso un atteggiamento consenziente della
vittima, e per molteplici ragioni.
-
Il ricorrente insiste sul consenso della donna, richiamando il parere
del dott. __________ (perito di parte), secondo cui nella posizione indicata
dalla documentazione agli atti non sarebbe stato possibile per lui congiungersi
con la vittima sul sedile posteriore del veicolo. La Corte di assise non ha
mancato di soffermarsi sul parere di quel medico, ma per finire non lo ha
ritenuto concludente, la documentazione fotografica costituendo soltanto una
rappresentazione sommaria, approssimativa, non potendosi evidentemente esigere
dalla vittima, effigiata nelle fotografie, di riportare con assoluta esattezza
tutto quanto era accaduto quella notte (sentenza, pag. 61). La prima Corte ha
valutato con riserbo la ricostruzione fotografica anche perché essa non è stata
mostrata a __________ per verificarne l'esattezza. Se ciò fosse avvenuto
sarebbero emersi errori per quanto riguarda le didascalie delle immagini
inerenti agli abusi di __________. I primi giudici hanno perciò ritenuto che tale
documentazione andasse integrata con le dichiarazioni della donna, dalla quale
non si poteva pretendere la descrizione di ogni singolo dettaglio, avuto riguardo
al suo stato psicofisico e alle circostanze del caso. Decisivo per i primi
giudici è che la donna ha saputo descrivere gli attimi salienti in modo lucido,
senza confondere gli agenti e senza sbagliarsi sulla successione degli
accadimenti. La prima Corte ha quindi rilevato che, comunque fosse, il rapporto
sessuale c'era stato: poteva essere stato consumato nella posizione indicata
dalla vittima oppure in quella descritta dal ricorrente, poco importa. Decisivo
era il problema del consenso (sentenza, pag. 62 segg.), che la Corte ha
scartato in base a svariate considerazioni (sentenza, pag. 58 a 60), tra cui
l'agitazione e la prostrazione da lei manifestata al momento del rientro ad
__________ (sentenza, pag. 55 seg.) e lo stato depressivo palesato in seguito
(sentenza, pag. 56). Perché, di fronte a queste puntuali considerazioni, la
Corte di merito si sarebbe sospinta in arbitrio conferendo scarsa rilevanza al
citato parere medico e non credendo al consenso della vittima, il ricorrente
non dimostra. Egli si limita sostanzialmente a criticare il giudizio impugnato
come se si rivolgesse a un'autorità di appello, munita di pieno potere cognitivo.
Anche il richiamo al principio in dubio pro reo è infruttuoso, poiché la
Corte di merito non lo ha condannato per non aver recato la prova della sua
innocenza, né essa aveva serio motivo per dubitare della sua colpevolezza una
volta apprezzate – in modo non arbitrario, come detto – le prove raccolte (DTF
120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti).
-
Il ricorrente fa notare che un altro importante indizio conforta il
comportamento tutt'altro che passivo della donna, lo stesso atto di accusa
rimproverandogli di avere commesso atti sessuali dopo “avere scostato,
rispettivamente spostato lateralmente le mutande della donna”. Tale circostanza
non soltanto non è provata, ma non è nemmeno vera, __________ avendo dichiarato
che la vittima si era levata lo slip durante il tragitto in auto ed egli stesso
avendo sempre confermato di avere visto il pube della donna e di avere compiuto
la congiunzione quando lei non portava alcunché. A parere del ricorrente,
inoltre, il modo in cui ciò sarebbe avvenuto è impossibile qualora egli avesse
dovuto scostare l'indumento. Anche __________, che ha ammesso di avere
praticato alla donna un cunnulincto, ha detto di avere avuto una percezione
“che più immediata e diretta di così non può esistere”. Non sussistendo prova
di concertazione tra imputati, il ricorrente dà quindi per acquisito che la
donna si sia effettivamente tolta lo slip, a dimostrazione del suo
comportamento attivo e provocante, onde ulteriori e insopprimibili dubbi sulla
loro colpevolezza di lui. Se non che, a ben vedere, egli persiste nel prospettare
a questa Corte il suo punto di vista soggettivo sullo svolgimento dei fatti,
senza dimostrare alcun arbitrio dei primi giudici. Per di più il ricorrente
reitera in argomenti che non mancano di temerarietà e sui quali non mette conto
di ripetersi (CCRP, sentenza del 29 ottobre 1996 tra le parti, consid. 3b).
-
Il ricorrente reputa arbitrario credere che la vittima, giunta ad
__________ dopo il preteso atto di violenza, si sia fatta riaccompagnare a
__________ dagli stessi autori dell'abuso per cercare la borsetta smarrita. In
un comportamento del genere egli scorge un'attitudine conciliante, ben lungi
dalla paura e dalla disperazione. Egli non spiega però perché la Corte di
assise avrebbe commesso arbitrio ritenendo la vittima mirasse almeno a rimediare
il pregiudizio economico che essa avrebbe patito qualora le fosse toccato di
sostituire il cilindro della serratura del palazzo. Del resto non si vede ormai
quali timori dovesse nutrire ancora la donna, dato che i prevenuti cercavano
ormai di rassicurarla (sentenza, pag. 60).
-
Al punto 1.10 del gravame il ricorrente critica la sentenza impugnata
nella misura in cui considera a favore della credibilità della vittima i
sentimenti di disperazione e di prostrazione da questa manifestati al rientro
ad __________. La natura appellatoria delle doglianze risulta però evidente e
non rende in ogni modo arbitrario, nel suo esito, il convincimento dei primi
giudici, fondato sulle considerazioni riportate alle pag. 55 seg. e 57 a 59
della sentenza impugnata.
-
Il ricorrente si duole, a parte tutto quanto precede, della pena
irrogatagli, definita arbitrariamente severa. Ora, il giudice commisura la pena
alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore
e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il
criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in
considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del
proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di
scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una
banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda
l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e
professionale, l'educazione ricevuta la formazione seguita, l'integrazione
sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il
comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa
la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47
consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a).
Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una
portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione
generale svolgono solo un ruolo secondario (DTF 118 IV 350 consid. 2g).
a) Nella
commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia
quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò
quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in
cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando
la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare
l'applicazione della legge (Queloz,
Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation de
la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali
esigenze e rientri nei limiti editali è una questione di diritto, che va quindi
esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella
commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione
penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito
sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere
nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid.
2a con richiami).
b) Nel
commisurare la pena a carico degli imputati la Corte di assise ha anzitutto
sottolineato la gravità oggettiva e soggettiva della loro colpa, per avere essi
vilmente abusato – ancorché in modo diverso – di una donna indifesa venuta da
lontano (dal Brasile) per assicurare il proprio sostentamento e quello della
sua famiglia. Per quanto riguarda il ricorrente, che come il coimputato non ha
per nulla collaborato, dimostrando mancanza di ravvedimento, i primi giudici
hanno rilevato che costui non si è fatto scrupolo di delinquere, attentando
gravemente alla libertà sessuale altrui senza adottare alcuna misura di
prevenzione e causando così alla vittima ulteriore agitazione e preoccupazione.
Dagli abusi subiti – ha soggiunto la prima Corte – la vittima ha inoltre patito
sofferenze psichiche anche in seguito. A differenza di __________, condannato a
18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente, la Corte di merito non ha
ritenuto di poter infliggere al ricorrente una pena inferiore ai 2 anni di
reclusione. Essa ha posto l'accento sul fatto che questi ha usato violenza
carnale a una donna debole ed esposta, che al momento dei fatti egli aveva
quarant'anni ed era padre di due figli, che per di più come sergente di polizia
egli aveva accresciute responsabilità. Pur considerando a suo favore l'incensuratezza,
la buona volontà messa in atto per ricostruirsi un futuro professionale
dignitoso dopo avere perso un posto che molto amava, lo stato di incertezza
dovuto alla chiusura del __________ (dove lavorava), il tempo trascorso dai fatti,
gli anni passati nell'incertezza a causa del procedimento penale pendente, la
prima Corte ha per finire ritenuto equo infliggere una pena da espiare. Essa ha
comunque definito la sanzione mite per rapporto ad altri casi di stupro
giudicati dalle Corti ticinesi, e persino per rapporto alla pena irrogata a
__________, giustificando comprensione per il tempo trascorso e in particolare
per la carcerazione che il condannato – ex agente di polizia – dovrà ancora espiare
(sentenza, consid. 11).
c) Il
ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere violato la presunzione di innocenza
considerando come fattore aggravante la mancata collaborazione. L'obiezione non
ha consistenza. I primi giudici non hanno inasprito la condanna per mancata
collaborazione; hanno ritenuto però che tale comportamento denotava mancanza di
ravvedimento. Senza violare il diritto federale, essi potevano quindi tenerne
conto nella commisurazione della pena.
d) Alla Corte di assise il ricorrente addebita altresì di avere trascurato
che la congiunzione carnale è stato rapidissima e che non è stata usata forza
fisica nei confronti della vittima. Egli trascura però che non occorreva una
gran forza per abusare della parte lesa nelle circostanze descritte, date le
precarie condizioni piscofisiche e lo stato di soggezione in cui essa si
trovava, sola di notte in automobile con due agenti di polizia in un luogo
appartato (sentenza, pag. 66 e 67). È vero che il tutto si è svolto nel lasso
di pochi minuti (CCRP, sentenza del 29 ottobre 1996 pag. 16 consid. c). D'altro
lato non vanno nemmeno dimenticate, però, le particolari sofferenze provocate
alla vittima (sentenza, pag. 68). Quanto alla professione della donna, essa non
basta per affermare – come fa il ricorrente – che costei non abbia subìto
conseguenze psichiche importanti solo per essere un'“artista” da locale
notturno. Anzi, un'argomentazione del genere tradisce spregio per la vittima e
non merita altra disamina.
e) Stando
al ricorrente in concreto si riscontra violazione del principio di celerità
garantito dall'art. 6 cpv. 1 CEDU. Già per questo motivo – egli assevera – la pena
andava ulteriormente contenuta, tanto più che egli ha tenuto buona condotta
dopo i fatti e si è reinserito nel frattempo nella società. Ancora una volta
però la sentenza di assise resiste alla critica. Certo, il ricorrente non è
stato giudicato in tempi rapidi, ove appena si consideri che l'inchiesta è
stata aperta nel giugno del 1994 e che la sentenza impugnata è del 31 maggio
2000. Del lungo tempo trascorso e della buona condotta tenuta dal ricorrente
dopo i fatti la prima Corte ha nondimeno tenuto calcolo, infliggendo
all'imputato una pena assai inferiore a quella che avrebbe potuto irrogare
senza tali fattori attenuanti. Discende che, nella misura in cui è ammissibile,
il ricorso si rivela infondato anche su quest'ultimo punto.
II. Sul
ricorso di __________
-
Per gli stessi motivi addotti da __________ il ricorrente afferma
che la Corte di assise non poteva condannarlo per coazione sessuale senza
violare il principio dell'immutabilità dell'atto di accusa. Già si è spiegato
tuttavia che i primi giudici hanno statuito correttamente, dando concreto
seguito al rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 30 giugno 1997.
Prospettando al ricorrente l'imputazione di coazione sessuale sulla base delle
indicazioni vincolanti contenute nella sentenza 20 maggio 1997 del Tribunale
federale, la Corte delle assise criminali non ha perciò violato l'art. 214
vCPP. Si richiama, al riguardo, il consid. 2 che precede.
-
Il ricorrente evoca sia la propria versione dei fatti sia quella
della vittima facendo valere che, in fin dei conti, le rispettive dichiarazioni
non presentano differenze sostanziali o rilevanti. Soggiunge di avere comunque
chiarito in aula i motivi che lo avevano indotto a cambiare versione,
allineandosi a quella della vittima. Così argomentando, tuttavia, egli trascura
il limitato potere cognitivo di questa Corte chiamata a giudicare un ricorso
fondato sul divieto dell'arbitrio. Il ricorrente non dimostra, in altri
termini, perché i primi giudici sarebbero caduti in arbitrio ritenendo che le
precisazioni e le sfumature apportate durante il confronto del 27 giugno 1994,
come pure nel verbale del 28 giugno 1994 davanti al GIAR (act. 1.2.1) e nel
memoriale scritto del 1° luglio 1994 (act. 2.1.3) – cunnilincto consumato
invece che semplicemente tentato – mirassero solo in realtà a confortare la sua
tesi, secondo cui egli ha desistito di propria iniziativa e non per le
suppliche della vittima (sentenza, pag. 42).
-
Riferendosi all'accertamento sul mancato consenso della vittima, il
ricorrente riepiloga i motivi che hanno indotto i primi giudici a non credergli
(ricorso ad 2.1.1). Egli però non soltanto non sostanzia alcun arbitrio, ma
asserisce persino che le conclusioni alle quali i primi giudici sono giunti
alle pag. 55 seg. della sentenza impugnata potrebbero, con talune riserve,
essere condivise. A parere del ricorrente, non condivisibile è comunque il tentativo
messo in atto dai primi giudici di integrare le considerazioni sul mancato
consenso della vittima con le sette riflessioni riportate da pag. 58 a 60 della
sentenza.
a) Come
si è già rilevato trattando il ricorso parallelo, la prima Corte ha ritenuto inverosimile
che la vittima abbia provocato gli agenti, sia perché dopo il lavoro essa
voleva solo tornare a casa, sia perché essa non aveva motivo di rischiare il
posto e il permesso di lavoro seducendo due agenti in servizio, sia perché essa
era ancora sufficientemente lucida al momento di salire in auto, sia perché
nulla giustifica la di lei repentina bramosia, sia perché la donna non ha
chiesto denaro o favori agli agenti, sia perché l'angoscia da lei espressa in
seguito al rapporto carnale non protetto subìto da __________ mal si concilierebbe
con un consenso previo (sentenza, 58 seg.).
b) Il
ricorrente rimprovera ai primi giudici di avere fatto di ogni erba un fascio,
senza diversificare i comportamenti degli imputati. L'angoscia e la rabbia
manifestate dalla vittima al momento del rientro ad __________, in particolare,
potevano solo riferirsi al sopruso di __________ e non a egli medesimo, come
per altro hanno parzialmente accertato anche i primi giudici (sentenza, pag.
56). Non riesce quindi possibile mettere in relazione lo stato d'animo della
vittima ad __________ con l'assenza di consenso per quanto riguarda gli atti
sessuali da egli commessi; solo lo stupro perpetrato dal collega può avere
indotto la vittima a reagire nel modo riportato nella sentenza. L'argomento non
è privo di pertinenza. Ma che la donna abbia reagito con sdegno nei confronti
di __________ (sentenza, pag. 68) ancora non significa che essa fosse d'accordo
con quanto le aveva fatto il ricorrente. Entrambi gli imputati hanno abusato
della vittima in maniera diversa ma nelle medesime circostanze, senza essere
provocati, consapevoli di approfittare dell'ebbrezza della vittima e della loro
condizione di superiorità (sentenza, pag. 67). Diversa è la gravità dell'atto
commesso, non la situazione in cui costoro hanno agito. Al proposito la
sentenza impugnata sfugge alla critica (pag. 66 seg.).
c) Secondo
il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe arbitraria anche nella misura in
cui la Corte di assise non ha considerato quanto riferito dalla vittima nel suo
primo verbale (act. 2.3.1 A), in cui nemmeno lo ha menzionato, e in quelli successivi,
ove ha sempre accusato __________ di violenza carnale. In realtà,
contrariamente all'opinione del ricorrente, ciò non basta per concludere che la
vittima fosse consenziente nei suoi confronti. Per il resto il ricorrente si
dilunga in considerazione e argomentazioni appellatorie volte a far prevalere
la propria opinione grazie all'interpretazione soggettiva di singoli passaggi
riportati nei verbali istruttori della vittima, come se questa Corte fosse
abilitata a rivedere liberamente anche gli accertamenti di fatto. Ciò non è
ammissibile. In ogni modo, nel verbale richiamato la vittima non si è
contraddetta: ha dapprima riferito di avere subìto i noti atti sessuali da
parte del ricorrente, il quale aveva approfittato del fatto che essa non aveva
le forze per respingerlo, ma poi aveva spontaneamente desistito (act. 2.3.1,
pag. 3). Essa ha comunque riferito in modo inequivocabile di essere rimasta
vittima di coazione sessuale in occasione del confronto con il ricorrente
(sentenza, pag. 41 con riferimento ad act. 2.1.2, pag. 2 seg.).
d) Il ricorrente evoca il modo con il quale la vittima ha descritto
le circostanze che l'hanno costretta a subire l'accaduto contro la propria
volontà e ripete che la donna intendeva riferirsi al solo __________. Ancora
una volta, però, egli si limita a esporre il proprio punto di vista, senza
sostanziare alcun arbitrio.
-
Il ricorrente dissente dalla Corte di assise, secondo cui due agenti
di polizia con esperienza pluriennale non potevano non rendersi conto della
palmare ebrietà della vittima. Egli si fonda però ancora una volta su asserti
di natura appellatoria, senza dimostrare perché la Corte sarebbe caduta in
arbitrio ritenendo che se altre persone presenti alla chiusura del night
avevano notato l'ebbrezza della vittima, ciò non poteva sfuggire agli imputati,
peraltro confrontati quotidianamente con situazioni del genere (sentenza, pag.
30 e 66).
-
Il ricorrente richiama il verbale del 27 giugno 1994 (act. 2.3.1) in
cui la vittima ha riconosciuto davanti al Procuratore pubblico che egli non era
stato molto insistente; resosi conto che lei non voleva, egli si è ritratto ed
è uscito dall'automobile. Anche nel verbale di confronto dello stesso giorno
(act. 2.1.2) la vittima ha confermato sostanzialmente le stesse cose. Sarebbe
perciò arbitrario concludere che egli ha agito – come ha accertato la prima
Corte – ignorando totalmente il consenso della donna. L'argomento è
inconsistente. L'interessato sorvola infatti su ciò che la stessa vittima ha
riferito, e cioè che egli ha rinunciato a proseguire, ma che prima di ciò si
era abbandonato all'abuso. Trascura pure che anch'egli – come __________ – non
poteva non sapere di commettere una prevaricazione (sentenza, pag. 66 seg.). La
consapevolezza di approfittare della passeggera – sempre secondo i giudici di
merito – risulta proprio dal fatto che essi non potevano disconoscere
l'ubriachezza della donna, sola, inerme e priva di forze in un luogo appartato.
Deriva anche dalla risposta data alla domanda di lei, che chiedeva dove si
stesse andando, al che uno di loro ha detto che si andava “a prendere una
boccata d'aria”, e deriva dal fatto che, deviati dalla strada principale, essi
hanno tosto approfittato della situazione, il ricorrente passando per primo
all'azione (sentenza, pag. 66). Perché tali argomentazioni sarebbero arbitrarie
non è dimostrato nel ricorso.
-
Sulla
desistenza dal compiere ulteriori atti nei confronti della vittima il
ricorrente si diffonde, asseverando in particolare che, avesse realmente voluto
attentare alla libertà della vittima, egli non avrebbe decampato, dato lo stato
di eccitazione – riconosciuto dalla stessa Corte di assise – in cui egli si
trovava. La natura degli argomenti proposti al riguardo, per di più
interrogativi, denota ancora una volta però l'impostazione appellatoria del ricorso.
Donde la sua inammissibilità. Il ricorrente fa altresì carico ai primi giudici
di essere caduti in un ulteriore arbitrio accertando che il consenso della
vittima non poteva essere presunto; richiamata l'opinione diffusa, secondo cui
le ballerine sono donne facili, egli proclama con insistenza la sua buona fede,
facendo valere che se la vittima non si opponeva agli atti sessuali da lui compiuti,
ben meno gravi rispetto alla congiunzione carnale di cui deve rispondere
__________, egli poteva ritenere che essa fosse consenziente. Di nuovo egli argomenta
tuttavia come se si trovasse davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno
potere cognitivo anche su questioni di fatto e sulla valutazione delle prove.
In ogni modo non si vede perché i primi giudici sarebbero caduti in arbitrio
escludendo che i prevenuti (e quindi anche il ricorrente) potessero presumere
un eventuale consenso, ove si considerino le circostanze in cui si è svolta la
fattispecie (sentenza, pag. 66).
-
Il ricorrente critica la sentenza impugnata anche nella misura in
cui i primi giudici hanno valutato a suo sfavore il fatto che egli avrebbe
modificato versione dei fatti, sostenendo prima di avere solamente tentato e in
seguito consumato un cunnilincto. Rileva, in estrema sintesi, che a meno di
cadere in arbitrio da ciò la prima Corte non poteva trarre significative
conclusioni sul dissenso della vittima. Il ricorso è di nuovo destinato
all'insuccesso. La prima Corte non ha dedotto il mancato consenso della vittima
dalla sola circostanza esposta nel gravame. Si è limitata a rilevare che la
precisazione (cunnilincto tentato o consumato) apportata dal ricorrente durante
il confronto con la vittima, all'interrogatorio davanti al GIAR e nel memoriale
manoscritto non poteva che essere valutata come indizio a suo carico (accanto
agli altri raccolti), ossia come improvvido tentativo di migliorare la propria
posizione facendo credere di avere compiuto più di quanto pretendeva la
vittima, in modo da rendere credibile che costei, almeno inizialmente, non
aveva opposto alcuna resistenza (sentenza, 42 seg.). Un ragionamento del genere
può semmai essere considerato opinabile, ma non ancora arbitrario. Discende che
nella misura in cui è ammissibile, anche il ricorso di __________ si dimostra
infondato.
III. Sulle
spese
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti. Sono
posti quindi a loro carico in ragione di metà ciascuno (art. 240 cpv. 2 vCPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è
respinto.
-
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è respinto.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 1'800.–
b)
spese fr. 200.–
fr.
2'000.–
sono
posti a carico del ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– __________;
– avv.
__________;
– avv.
__________ (per la parte civile);
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali di Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Direzione del
penitenziario cantonale, 6904 Lugano.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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