AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.11
Data decisione, Autorità:
04.07.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00011
17.2000.00012
Lugano
4 luglio 2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per statuire sui ricorsi per cassazione presentati
– il 6 marzo 2000 (inc. 17.2000.00011) da
__________,
e
– il 6 marzo 2000 (inc. 17.2000.00012) da
__________,
(entrambi patrocinati dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 20 gennaio 2000 dalla Corte delle assise criminali
in Lugano nei loro confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1.
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;
-
Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;
-
Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 gennaio 2000 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di violazione
aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere, tra luglio e
ottobre del 1999, acquistato a Zurigo, dove si recavano in treno in media una o
due volte la settimana, complessivamente 750-800 g di cocaina in partite di 25
o 50 g l'una, trasportate a __________ e poi rivendute a tossicomani locali
nella misura di almeno 700 g al prezzo di fr. 80/110.– il grammo. Essi sono
stati riconosciuti colpevoli altresì di contravvenzione alla legge federale
sugli stupefacenti per avere, nel medesimo periodo, consumato circa 50 g di
cocaina provenienti dagli acquisti indicati.
Oltre
a ciò, __________ è stato riconosciuto colpevole di violazione della legge federale
sugli stupefacenti per avere, tra maggio e giugno del 1999, funto da intermediario
in correità con __________ nella vendita a tossicomani di __________ di circa
30 g di cocaina, come pure colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale
sugli stupefacenti per avere, tra aprile e giugno del 1999, acquistato per consumo
personale un imprecisato quantitativo di cocaina, nonché colpevole di furto di
poca entità per avere, il 20 settembre 1999, sottratto ai danni dell'__________
un portamonete del valore di fr. 99.–, e infine colpevole di ripetuta
contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico per avere in due
occasioni, nel giugno del 1999, fraudolentemente ottenuto prestazioni di
trasporto dall'Azienda comunale dei trasporti della Città di __________.
Quanto
a __________, egli è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti, per avere nel giugno del 1999, acquistato
a due riprese da __________ dosi di cocaina di circa 1 g l'una per consumo personale
e colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio
degli stranieri per avere svolto a __________, tra marzo e giugno del 1999,
un'attività lucrativa presso il “Ristorante __________ ” benché sprovvisto di
permesso.
In
applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato gli
imputati a 3 anni e 3 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo
sofferto) e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni. Essa ha condannato
inoltre __________ a rifondere la somma di fr. 140.– all'Azienda comunale dei
trasporti della Città di __________. Infine essa ha disposto la confisca di
quanto sequestrato.
B. Contro la sentenza di assise __________ e __________ hanno inoltrato
il 25 gennaio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nei motivi dei gravami, presentati il 6 marzo successivo,
essi chiedono che in riforma della sentenza impugnata la pena loro irrogata sia
ridotta. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2000 il Procuratore pubblico propone
di respingere i ricorsi.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi vertono sul medesimo argomento, l'entità della pena,
definita eccessivamente severa. Per entrambi i gravami valgono le
considerazioni che seguono.
a) Sapere quale
ruolo abbia svolto una persona in un traffico di stupefacenti è un questione di
fatto. La Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli
accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art.
288 lett. c CPP). Le relative constatazioni possono essere censurate, quindi, solo
ove risultino manifestamente insostenibili o in aperto contrasto con gli atti
(sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid.
4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 30 consid. 4b).
b) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto
dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di
lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la
fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori:
il movente e le circostanze esterne, l'intensità del proposito (determinazione)
o della negligenza, il risultato ottenuto, l'even-tuale assenza di scrupoli, il
modo d'esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente,
la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno a una banda, la
recidiva, le difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto
riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione
familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita,
l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in
genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea
di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la
volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid.
1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con
casi analoghi hanno invece portata relativa (loc. cit. v. anche DTF 124 IV 47
consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di
second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).
c) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve
indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non
necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso
possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo
ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral
en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136
segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti
edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla
Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per
contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il
Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente mite o
esageratamente severo, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere
di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).
I. Sul
ricorso di __________
-
Il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di avere stabilito la
pena (3 anni e 3 mesi di reclusione) senza considerare in modo concreto e
sufficientemente tangibile le circostanze a lui favorevoli. Ammette che 700 g
di cocaina venduta sono un quantitativo notevole, ma fa notare che la purezza
dello stupefacente è risulta medio-bassa, ovvero del 42%, sicché la droga
spacciata non è superiore ai 290 g di prodotto puro. Ora, per quanto riguarda
il grado di purezza dello stupefacente il Tribunale federale ha già avuto modo
di rilevare che la quantità di droga trattata non è un fattore determinante,
poiché serve solo per apprezzare la gravità oggettiva del reato, mentre
decisivo nel diritto penale è l'aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193, confermata
in DTF 122 IV 301 consid. 2c). E sotto quest'ultimo profilo il grado di purezza
della droga è un fattore di rilievo solo ove l'imputato intendesse trattare
droga particolarmente diluita (DTF 121 IV 193; v. anche DTF 122 IV 301 consid.
2c). Nella fattispecie il ricorrente neppure pretende ciò. Per di più, la prima
Corte ha considerato anche la purezza della cocaina venduta – definita per
altro di buona qualità – valutando l'aggravante del caso grave giusta l'art. 19
n. 2 LStup (sentenza, pag. 19). Per il resto essa ha rilevato che lo spaccio al
dettaglio nel giro di alcuni mesi di circa 700 g di cocaina al solo scopo di
procurarsi denaro, benché gli imputati beneficiassero delle indennità e delle
strutture riservate agli asilanti, connota la gravità dei fatti e la colpa
(sentenza, pag. 20). Perché una considerazione del genere sarebbe errata il
ricorrente non spiega.
-
Il ricorrente asserisce di avere agito con l'altro imputato in modo
ingenuo, senza precauzione alcuna, senza intermediari e facendosi sorprendere
dagli inquirenti dopo alcuni controlli durati pochi giorni. Tale circostanza
escluderebbe la presenza di un gruppo organizzato di persone con ruoli e
gerarchie prefissati. L'argomentazione non giova però al buon esito del
gravame. La prima Corte non infatti addebitato agli accusati di avere agito nell'ambito
di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti con ruoli più o meno
importanti o di essersi dimostrati raffinati e scaltri. Essa si è limitata a
rilevare che i due hanno spacciato sulla piazza __________ nel giro di pochi
mesi notevoli quantità di cocaina a fini di lucro. Per il solo fatto di non
essersi dimostrati più accorti e per essere stati arrestati già dopo alcuni
mesi di attività criminosa gli accusati non possono dunque pretendere ulteriori
riduzioni di pena. Tanto meno ove si consideri che i primi giudici hanno pur
sempre considerato nella commisurazione della pena la giovane età degli
imputati e quindi, implicitamente, la loro inesperienza e fragilità (sentenza,
pag. 20).
-
Il ricorrente afferma di essere stato coinvolto nella fattispecie da
altri, in particolare dal correo __________, e di non avere ideato l'attività
delittuosa. Così argomentando egli contraddice però quanto egli medesimo aveva
ammesso esplicitamente di fronte agli inquirenti, ossia di avere sempre agito
in correità e di comune accordo con l'altro (sentenza, pag. 12 e 13), ciò che
quest'ultimo ha confermato sia durante l'istruttoria sia al dibattimento
(sentenza, pag. 14). Certo, in aula il ricorrente ha in parte ritrattato. La
Corte tuttavia non gli ha creduto (sentenza, pag. 13 seg.), né il ricorrente
pretende che i primi giudici siano caduti in arbitrio facendo loro la versione
predibattimentale e quella del correo. Fondato su fatti diversi da quelli
constatati nella sentenza impugnata, su questo punto il ricorso si dimostra
inammissibile.
-
Il ricorrente si sofferma sulla sua iniziale reticenza e asserisce
per finire che tale comportamento si riconduce alla sua ingenuità, alla giovane
età, all'inesperienza e al timore della pena, conseguente alla consapevolezza
di avere commesso reati gravi. A prescindere dal fatto però che egli dà per
acquisite circostanze non riportate nella sentenza impugnata, come ad esempio i
motivi che lo avrebbe spinto a ritrattare (i primi giudici hanno anzi rilevato
che egli non ha saputo concretamente giustificare la sua mutata attitudine:
sentenza, pag. 21), il ricorrente trascura che, pur censurando il suo
comportamento processuale, la prima Corte non ha per ciò aggravato la pena a
suo carico, limitandosi a rilevare che l'atteggiamento collaborativo del correo
meritava un premio (sentenza, pag. 21). Comunque che sia, già si è visto che i
primi giudici hanno considerato la giovane età e l'inesperienza del ricorrente
(come pure del correo), oltre all'incensuratezza e alla scemata responsabilità
(art. 11 CP) per il saltuario uso di cocaina (sentenza, pag. 20 e 21).
Condannando il ricorrente a 3 anni e 3 mesi di reclusione per lo spaccio al
dettaglio di circa 700 g di cocaina per scopo di lucro e gli altri reati minori
(contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e violazione della
legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri), la Corte di assise
non ha pertanto denotato esagerata severità, al punto da cadere nell'eccesso o
nell'abuso del potere di apprezzamento. Se ne conclude che, nella misura in cui
è ammissibile, il ricorso di __________ è destinato all'insuccesso.
II. Sul
ricorso di __________
-
Come nel ricorso del coimputato, anche __________ si sofferma sul
grado di purezza della cocaina trafficata, sull'ingenuità e sulla scarsa
professionalità dimostrate nel delinquere e sulla facilità con la quale egli e
il correo sono stati arrestati. In sintesi si propone anch'egli di sminuire la
fattispecie, asserendo di non avere partecipato a un traffico di droga
controllato da un'organizzazione di persone, con ruoli e gerarchie prefissate.
Già si è visto però che argomentazioni del genere non risultano avere consistenza
(consid. 2 e 3). Non sussidia pertanto ripetersi.
-
A parere del ricorrente la prima Corte non avrebbe considerato
appieno la collaborazione con gli inquirenti e i motivi a delinquere, ovvero la
necessità di percepire guadagni per assistere il fratello gravemente malato. Se
non che, i primi giudici hanno espressamente evocato tali circostanze e ne
hanno tenuto conto commisurando la pena (sentenza, pag. 21). Pur rilevando che
la colpa del ricorrente è più grave rispetto a quella del correo (anche se non
di molto), dovendo egli rispondere anche di una collaborazione quale
intermediario in un ulteriore spaccio di qualche decina di grammi di cocaina,
essi gli ha inflitto per vero la stessa pena (3 anni e 3 mesi di reclusione),
considerata anche la giovane età e la scemata responsabilità per il saltuario
consumo di cocaina (sentenza, pag. 20 e 21). È vero che, per rapporto alle
fattiva collaborazione prestata e ai motivi che hanno indotto il ricorrente a
delinquere (procurarsi denaro per un intervento chirurgico al fratello malato
di cancro), la riduzione di pena accordata dalla Corte di assise può apparire
modesta. Ciò non significa ancora, tuttavia, che i primi giudici siano caduti
nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento. Anche sotto questo profilo
la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
III. Sulle
spese
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 15
cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è respinto.
-
Il ricorso di __________ è respinto.
-
Gli oneri processuali, consistenti:
a) tassa di giustizia unica fr.
900.–
b) spese fr.
100.–
fr. 1'000.–
sono posti a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
- Intimazione:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale, 6900 Lugano;
– __________,
c/o Penitenziario cantonale, 6900 Lugano;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle Assise criminali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle Istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
Istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio giuridico
della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle
opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del
penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico
della confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale
svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;
– Azienda comunale
dei trasporti, Comune di __________, (PC);
– __________ (PC).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente La
segretaria
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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