Late cassation appeal in debt enforcement case

16.2006.107Übriges Gericht04.10.2006Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that RI 1’s cassation appeal against the Justice of Peace’s definitive lifting of objection was filed one day after the 10-day deadline. Since notification occurred on 4 September 2006 and the appeal was posted on 15 September 2006, the court found it time-barred and did not examine the merits, including the compensation objection raised by the debtor. Given the appellant’s insolvency, the court waived court fees and costs and awarded no party compensation to CO 1.

Omnilex-Regeste

Art. 22 cpv. 1 LALEF; termine di ricorso per cassazione contro una sentenza resa in materia di rigetto dell’opposizione; il termine di 10 giorni decorre dal giorno successivo all’intimazione e la tardività comporta l’irricevibilità senza esame del merito. L’art. 313bis CPC, applicabile per rinvio anche alla procedura di cassazione, consente una decisione succinta senza osservazioni della controparte quando il ricorso è manifestamente inammissibile. Le spese seguono di regola la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma possono essere condonate in presenza di insolvenza notoria; in tal caso non sono dovute ripetibili se il ricorso non è stato intimato alla controparte.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.107

Data decisione, Autorità: 04.10.2006, CCC

Titolo: rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo

Incarto n. 16.2006.107

Lugano 4 ottobre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 24 agosto 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 444a/06/S) promossa con istanza 22 maggio 2006 da

CO 1 (rappresentato dal Municipio)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________6 dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 22 maggio 2006 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 154.50 oltre accessori rivendicati a titolo di imposta comunale 1999, oltre interessi e tassa di diffida;

che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la notifica di tassazione 21 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1999-2000 regolarmente passata in giudicato, il calcolo dell'imposta comunale 1999 e relativa tassa di diffida, così come il calcolo dettagliato degli interessi dovuti;

che con sentenza 24 agosto 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, regolarmente intimata all'escusso contrariamente a quanto da questi preteso, e respinta l'eccezione di compensazione dallo stesso sollevata, ha accolto l'istanza;

che con ricorso del 14 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;

che questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 4 settembre 2006 come ammesso del ricorrente medesimo e di conseguenza scadeva il 14 settembre successivo;

che introdotto il 15 settembre 2006 (data del timbro postale), il ricorso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) ma in concreto, visto il notorio stato di insolvenza del ricorrente, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese;

che non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui il ricorso non è stato intimato e non ha causato spese presumibili.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 dRI 1 è irricevibile.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

  • ; .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

debt enforcementdefinitive lifting of objectioncassation deadlineinadmissibilitylate filingcourt costsparty compensation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the cassation appeal against the lifting-of-objection judgment was filed within the statutory time limit.

Extrahierter Entscheid

The appeal period was 10 days from the day after notification; because notification occurred on 2006-09-04, the deadline expired on 2006-09-14. The appeal posted on 2006-09-15 was late.

Extrahierte Begründung

Under Art. 22(1) LALEF, the 10-day cassation deadline is strict. A filing after expiry is inadmissible and cannot be examined.

Kernrechtsfrage

Whether procedural costs and compensation should be charged despite inadmissibility.

Extrahierter Entscheid

No court fees or expenses were levied because of the appellant’s known insolvency, and no party compensation was awarded since the appeal was not served and caused no foreseeable costs.

Extrahierte Begründung

Costs normally follow defeat under Art. 148(1) CPC, but the court exercised discretion not to collect fees. No ripetibili were due to the respondent.

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