Passive standing of co-owners in claim for pool maintenance costs

16.2005.125Übriges Gericht22.02.2006Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A pool maintenance contractor sued the co-ownership community for unpaid invoices. The justice of the peace upheld the claim, but the appellants argued that the community itself lacked passive standing and that only the individual co-owners could be sued according to their shares. The cassation court agreed, holding that the claim was a divisible monetary obligation and that the co-ownership community was not a party capable of being sued as such. The judgment was annulled and remanded so the plaintiff could specify each co-owner’s quota and the court could serve the petition on all defendants. No court fees were charged; the Canton was ordered to pay CHF 200 in party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 646 CC; Art. 327 lett. g CPC; divisible pecuniary claims against co-owners: a co-ownership community is not itself a litigating party. Where the claim concerns a divisible monetary prestation, the plaintiff must sue the co-owners individually, in proportion to their quotas, or seek only the quota attributable to the co-owner proceeded against. A judgment admitting passive standing of the community is vitiated by a manifest violation of law and must be annulled and remitted for rectification of the petition and renewed service to all defendants. In such a case, the co-owners are at most in facultative joinder, not necessary joinder (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.125

Data decisione, Autorità: 22.02.2006, CCC

Titolo: coattiva - legittimazione passiva dei comproprietari - prestazione pecuniaria frazionabile - spese manutenzione piscina

Incarto n. 16.2005.125

Lugano 22 febbraio 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 ottobre 2005 presentato da

RI 1 (D) RI 2 RI 3) RI 4 (D) RI 5 (D) RI 6 (D) RI 7 RI 8) (patr. dallo RA 1)

contro

la sentenza 7 settembre 2005 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno, nella causa civile inappellabile (inc. n. 10/Ord/5) promossa con istanza 15 giugno 2005 da

CO 1)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'774.45 oltre interessi e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 15 giugno 2005 la ditta CO 1 di Magadino, specializzata nella manutenzione di piscine, ha convenuto in giudizio la Comunione comproprietaria part. 788, __________ per ottenere il pagamento di fr. 1'774.45, di cui fr. 1'475.45 a saldo di fatture emesse il 13 dicembre 2004 per la manutenzione della piscina situata sulla comproprietà coattiva particella n. 788, oltre a un'indennità rivendicata sulla base dell'art. 41 CO;

che all'udienza del 7 settembre 2005, indetta per la discussione, la parte convenuta non è comparsa;

che con sentenza 7 settembre 2005 il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, ha accolto l'istanza e ha condannato, la comunione dei comproprietari della part. 788 RFD __________, rappresentata da RI 8, al pagamento di

fr. 1'774.45;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 10 novembre 2005, la comunione dei comproprietari della part. 788 RFD __________ e RI 8 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 CPC; i ricorrenti si dolgono della lesione del loro diritto esseri sentiti per non aver ricevuto nessuna comunicazione in merito all'istanza, l'atto essendo stato notificato a una sola comproprietaria, senza che questa li rappresentasse; essi contestano inoltre le modalità di notifica dell'istanza giacché l'atto è stato inviato a RI 8 non al suo domicilio di __________ bensì a __________;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella fattispecie l'azione tende a ottenere il pagamento di spese per la manutenzione della piscina situata sulla particella n. 788 RFD __________;

che tale fondo è costituito come comproprietà coattiva delle particelle n. da 1638 a 1645 RFD di __________, proprietà dei singoli ricorrenti;

che proprio perché trattasi di singoli proprietari che detengono una quota parte ideale di un fondo (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, ad art. 646 CC, n. 2; Steinauer, Les droits réels, Vol. I, 3a ed., 1997, n. 1117), la comunione dei comproprietari in quanto tale non ha la capacità di essere parte (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 13; Steinauer, op. cit., n. 1293);

che di conseguenza, se l'intervento del terzo interessa l'intero fondo costituito in comproprietà, sono i comproprietari che ne rispondono limitatamente alla loro quota parte (Meier-Hayoz, op. cit., ad art. 646 CC, n. 93; Steinauer, op. cit., n. 1295);

che nel caso di specie, trattandosi di una prestazione pecuniaria, frazionabile (Meier-Hayoz, op. cit., ad art. 646 CC, n. 98 e 108), l'istante avrebbe dovuto convenire in giudizio tutti i comproprietari proporzionalmente alle loro quote (Cocchi/Trezzini, CPC- TI, ad art. 41, m. 9), rispettivamente chiedere la condanna di RI 8, che non può essere considerata rappresentante degli altri comproprietari, al pagamento della sua quota;

che diversamente da quanto avviene per le pretese riguardanti l'intero fondo e non frazionabili per le quali i comproprietari costituiscono un litisconsorzio necessario (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 41, m. 9-13; Meier-Hayoz, op. cit., ad art. 646, n. 99), in concreto essi costituiscono tutt'al più un litisconsorzio facoltativo ai sensi dell'art. 42 CPC (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 42, m. 2);

che, invero, l'istante, nel suo allegato, oltre alla comunione dei comproprietari, ha indicato tutti i rappresentanti della comproprietà coattiva part. n. 788, sicché l'atto deve essere loro notificato previa completazione da parte dell'istante dell'indicazione delle singole quote di comproprietà che determinano il credito rivendicato nei confronti dei singoli convenuti;

che in accoglimento del ricorso che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC avendo il primo giudice ammesso a torto la legittimazione passiva della comunione dei comproprietari, la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice affinché assegni all'istante un termine adeguato entro cui integrare l'istanza con l'indicazione della quota a carico di ogni comproprietario così da poter suddividere il suo credito tra i medesimi;

che una volta completata l'istanza il giudice dovrà notificare la stessa a tutti i convenuti con relativa citazione dei medesimi all'udienza di discussione;

che, avendo nel frattempo i convenuti designato quale loro rappresentante legale l'avv. __________, la citazione potrà essere loro notificata presso quest'ultima (art. 120 cpv. 4 CPC);

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, mentre le ripetibili di questa sede sono da porre a carico delle Stato del Cantone Ticino (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148, m. 18), ritenuto invece che per la prima istanza non possono essere riconosciute ripetibili alla parte convenuta che non ha partecipato all'udienza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l¿art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 20 ottobre 2005 è accolto nel senso che la sentenza 7 settembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Gambarogno è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice perché inviti l'istante a completare l'istanza, riprenda gli atti omessi ed emani un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai ricorrenti in solido l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili per questa sede.

  3. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d¿appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

passive standingco-ownershipdivisible claimjoinder of partiesservice of processcassationremandcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the co-ownership community had passive standing for a divisible monetary claim for pool maintenance costs.

Extrahierter Entscheid

The community as such lacked party capacity; for a divisible monetary claim, all co-owners had to be sued in proportion to their shares, or each co-owner had to be claimed for his or her share.

Extrahierte Begründung

A co-ownership community is not a legal entity. For claims affecting the whole property, co-owners are liable only within their respective quotas; for a divisible pecuniary claim, the plaintiff must sue each co-owner according to the quota or seek only that co-owner's share.

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance judgment had to be annulled and the case remitted for correction of the petition and renewed service.

Extrahierter Entscheid

Yes. The judgment was annulled and the file remitted so the plaintiff could complete the petition with each co-owner's quota and the court could serve all defendants anew.

Extrahierte Begründung

Because the first judge wrongly admitted passive standing of the co-ownership community, cassation under Art. 327 lett. g CPC was justified; after completion, the petition had to be served on all defendants with summons to a hearing.

Kernrechtsfrage

Allocation of appellate costs and fees.

Extrahierter Entscheid

No court fees or expenses were charged for the cassation proceeding; the Canton had to pay CHF 200 in party compensation to the appellants in solidarity.

Extrahierte Begründung

Given the particularities of the case, the court waived fees and expenses and charged the State of Ticino with appellate indemnity; no first-instance compensation was awarded because the defendants had not attended the hearing.

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