Lis pendens is assessed when the second action is filed

16.2004.22Übriges Gericht16.11.2004Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

RI 1 appealed in cassation against a peace judge’s dismissal of its CHF 520 claim for extra works under an enterprise contract. The respondent had raised lis pendens because the same claim had already been included in an earlier petition before the Pretore of Lugano. The cassation court held that lis pendens is assessed at the moment the second action is filed, so the later reduction of the earlier action did not matter. It added that the reduction of the prior claim was in substance a withdrawal, which would require the defendant’s consent after notification. The appeal was dismissed and costs were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 23 cpv. 1, 77 cpv. 2, 98 and 327 lett. g CPC; lis pendens and withdrawal of action. Lis pendens is determined by the filing of the second action, not by the moment when the objection is invoked. The decisive question is whether, at that filing date, the same claim against the same defendant was already pending before another court. A later reduction of the earlier action does not retroactively eliminate lis pendens. If the claimant does not merely narrow the claim but withdraws the disputed head of claim after notification, withdrawal requires the defendant’s consent; absent such consent, it operates as desistance. The first-instance reasoning is sufficient if it enables review under the cassation grounds.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.22

Data decisione, Autorità: 16.11.2004, CCC

Titolo: eccezione di litispendenza - momento in cui si determina - inoltro seconda azione - riduzione domanda equivale a desistenza

Incarto n. 16.2004.22

Lugano 16 novembre 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 marzo 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 16 marzo 2004 del Giudice di pace del circolo di Vezia, nella causa civile inappellabile (inc. n. 556–95/2003) promossa con istanza 15 settembre 2003 nei confronti di

CO 1 patr. dall' RA 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 520.– oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto di appalto e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domande respinte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che il 9 maggio 2001 l'impresa generale RI 1 e __________CO 1rey hanno concluso un contratto di appalto generale relativo all'edificazione di una casa sulla particella n. __________ RFD Locarno-Monti di proprietà di quest'ultima (doc. B);

che con istanza 15 settembre 2003 la ditta appaltatrice RI 1 ha convenuto in giudizio __________CO 1 per ottenere il pagamento di fr. 520.–, importo corrispondente al valore di opere supplementari richieste da quest’ultima, segnatamente per una maggior isolazione dei vetri di tutto lo stabile (doc. F, I e N);

che all'udienza del 15 dicembre 2003, indetta per la discussione, la convenuta ha contestato la competenza del giudice adito avendo l'istante con petizione 3 giugno 2003, fatto valere lo stesso credito davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, (inc. OA.2003__________), ragione per la quale ha sollevato l'eccezione di litispendenza;

che l’istante ha contestato la fondatezza dell'eccezione siccome sollevata dopo che nella procedura davanti al Pretore essa aveva ridotto la sua domanda principale estrapolando dalla stessa il credito oggetto della presente procedura;

che con sentenza 16 marzo 2004 il Giudice di pace supplente, accertato che nella petizione introdotta dall'istante il 3 giugno 2003 era effettivamente contemplato anche il credito di fr. 520.– qui in discussione, ha accolto l'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta e ha quindi respinto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; la ricorrente si duole di un'errata applicazione del diritto procedurale da parte del primo giudice, di un'arbitraria valutazione delle prove documentali e di una carente motivazione della sentenza;

che la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto l'eccezione di litispendenza senza avvedersi del fatto che nel momento in cui questa è stata sollevata (15 dicembre 2003), essa aveva già ridotto la sua domanda principale oggetto della petizione 3 giugno 2003 (riduzione avvenuta il 12 dicembre 2003), di modo che a quel momento il credito rivendicato dinanzi al Giudice di pace non era più controverso dinanzi al Pretore;

che con osservazioni 10 maggio 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che scopo dell'eccezione di litispendenza è quello di impedire alla parte istante di introdurre due volte la medesima causa, dove per medesima causa si intende un'azione avente per oggetto la stessa pretesa e lo stesso convenuto (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 230);

che anche se deve essere fatta valere dalla parte e non accertata d'ufficio dal giudice (art. 98 CPC), la litispendenza si determina al momento dell'inoltro della seconda azione dinanzi al tribunale e non al momento in cui l'eccezione è fatta valere (Guldener, op. cit., pag. 231 e 239; Leuch/Marbach, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 2000, ad art. 160, n. 2b), poiché è l'introduzione dell'azione (petizione o istanza) che determina la prevenzione del foro (art. 23 cpv. 1 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 23, n. 100);

che pertanto, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto che l'eccezione di litispendenza sia stata formalmente sollevata dalla convenuta solo il 15 dicembre 2003, ossia dopo l'inoltro della sua domanda di riduzione del 12 dicembre 2003 (domanda peraltro notificata alla convenuta verosimilmente dopo il 15 dicembre 2003 visto che la stessa è pervenuta alla Pretura il 16 dicembre 2003 come attesta il timbro apposto sulla medesima), è del tutto irrilevante;

che, come detto, determinante è il fatto che al momento dell'inoltro dell'istanza 15 settembre 2003 dinanzi al Giudice di pace, il credito fatto valere era già sub iudice davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, adita dall'istante con petizione 3 giugno 2003, donde la fondatezza dell'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta e correttamente ammessa dal primo giudice;

che a questo proposito la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno della sua decisione è sufficiente ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC;

che a titolo abbondanziale, quand’anche non si volesse ritenere fondata l'eccezione di litispendenza, la riduzione dell'azione principale effettuata dall'istante il 12 dicembre 2003 equivale alla sua rinuncia a far valere il credito in discussione;

che infatti l'istante, e attore dinanzi alla Pretura di Lugano, non si è limitato a restringere la domanda principale ai sensi dell'art. 75 lett. b CPC, ma ha ritirato la sua domanda con riferimento al credito qui in discussione;

che secondo l'art. 77 cpv. 2 CPC dopo la notificazione la domanda può essere ritirata soltanto con il consenso del convenuto, senza il quale il ritiro vale come desistenza;

che in concreto la convenuta ha implicitamente negato il proprio consenso al ritiro della domanda in discussione interpretando la medesima quale desistenza (cfr. scritto 12 gennaio 2004 di cui all'inc. n. OA. 2003.__________) sicché il diritto dell’istante di riproporre l’azione appare dubbio;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun motivo di cassazione, deve essere respinto;

che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione di RI 1 è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.– già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.

3.Intimazione:

  • __________;

  • __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the lis pendens objection was well founded despite the objection being raised after the appellant had reduced the prior claim.

Extrahierter Entscheid

Yes. Lis pendens is determined when the second action is filed, not when the objection is raised; at that time the same claim was already pending before the Pretore.

Extrahierte Begründung

The purpose of lis pendens is to prevent the same action from being brought twice. Since the earlier petition already contained the CHF 520 claim when the peace court action was filed, the objection succeeded regardless of the later procedural reduction.

Kernrechtsfrage

Whether the reduction of the prior action on 12 December 2003 removed the lis pendens obstacle or amounted to a withdrawal of the claim.

Extrahierter Entscheid

No effect on the lis pendens objection; alternatively, the reduction operated as a withdrawal/desistance of that claim, making a reassertion doubtful.

Extrahierte Begründung

A mere later reduction does not change the decisive moment for lis pendens. In any event, the claimant did not simply narrow the claim under Art. 75 lit. b CPC but withdrew it in relation to the disputed amount; after notification, withdrawal required the opponent's consent.

Kernrechtsfrage

Whether the reasoning of the first-instance decision was insufficiently motivated.

Extrahierter Entscheid

No. The motivation satisfied the applicable procedural requirement.

Extrahierte Begründung

The cassation court held that the peace judge’s reasoning was adequate under Art. 285 cpv. 2 lett. e CPC.

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