AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.85
Data decisione, Autorità:
18.05.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.85
Lugano
18 maggio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29
settembre 2003 presentato da
RI1
rappr. dal RA1 Bellinzona
Contro
la sentenza 2 settembre 2003 del Pretore del Distretto
di Bellinzona, nella procedura derivante da contratto di lavoro (inc. n.
DI.2003.00152) promossa con istanza 5 giugno 2003 nei confronti di
CO1
patr. dall' RA2
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'487.50 oltre interessi a
titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 5 giugno 2003 __________RI1a ha convenuto in giudizio la sua ex
datrice di lavoro CO1, per la quale ha lavorato come cameriera, al fine di
ottenere il pagamento di fr. 5'487.50 rivendicati a saldo delle sue pretese
salariali, domanda alla quale la convenuta si è opposta;
che
con sentenza 2 settembre 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona, accertata
la conclusione consensuale del contratto di lavoro per il 25 marzo 2003, ha
riconosciuto alla istante il diritto al pagamento di fr. 141.65, corrispondenti
all'adeguamento salariale alla stessa dovuto dal 1° gennaio 2003, mentre ha
respinto siccome non provate le sue ulteriori pretese;
che
con atto ricorsuale 29 settembre 2003, erroneamente indirizzato al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, __________RI1 è insorta contro il predetto
giudizio;
che
con osservazioni 14 ottobre 2003 la controparte ha postulato la reiezione del
gravame, eccependone innanzi tutto la tardività;
che le
“contro osservazioni” 21 ottobre 2003 della ricorrente non possono essere
considerate, siccome estranee alla procedura di cassazione, che non contempla
un doppio scambio di allegati;
che
giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418
CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata
nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro,
quale era quella che opponeva le parti, è di 10 giorni dalla notifica della
sentenza;
che
per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione dell’autorità
spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della
consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato
all'ufficio postale, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane lì
depositato (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad
art. 124, m. 1);
che
dalla dichiarazione dell'Ufficio postale di Bellinzona si evince che la
sentenza pretorile è stata intimata alla ricorrente il 5 settembre 2003 (cfr.
timbro di intimazione), per cui al momento dell'inoltro del ricorso per
cassazione, datato 29 settembre 2003 e impostato lo stesso giorno, il termine
ricorsuale di 10 giorni era già scaduto;
che
di conseguenza il ricorso si avvera tardivo, ciò che ne comporta
l'irricevibilità;
che
il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre la convenuta ha diritto
a un'equa indennità per ripetibili.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 29 settembre 2003 di RI1 è irricevibile in quanto
tardivo.
-
Il
presente giudizio è esente da tassa e spese. La ricorrente verserà a CO1
l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster