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Numero d'incarto:
16.2003.8
Data decisione, Autorità:
05.02.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.8
Lugano
5 febbraio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24
gennaio 2003 presentato da
patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 15
gennaio 2003 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 25 novembre
2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 25 novembre 2002 la __________ di __________ ha chiesto il rigetto
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l'incasso di fr. 478.- oltre accessori rivendicati a saldo della fattura
emessa il 19 settembre 2002 per prestazioni effettuate per conto della
convenuta;
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la menzionata
fattura sottoscritta dalla convenuta;
che
al contraddittorio la convenuta si è opposta all'istanza contestando in via
preliminare la capacità di stare in giudizio dell'istante in quanto priva della
personalità giuridica nonché la legittimazione del suo rappresentante, mentre
nel merito ha contestato la validità del riconoscimento di debito prodotto
dall'istante come pure il benfondato della pretesa;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un
valido riconoscimento di debito nella fattura 19 settembre 2002 sottoscritta
dalla convenuta, ha accolto l'istanza respingendo le contestazioni sollevate da
quest'ultima siccome attinenti al merito e quindi irrilevanti nell'ambito di
una procedura di rigetto dell'opposizione;
che
con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato il diritto procedurale e materiale, in particolare per
non avere accertato la mancanza della capacità di stare in giudizio
dell'istante e per non aver accolto le sue eccezioni sollevate e atte a rendere
verosimile l’inesistenza del credito posto in esecuzione;
che
il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i
presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra
4 CPC);
che
la capacità processuale è riconosciuta alle persone fisiche e alle persone
giuridiche (art. 38 CPC) come espressione dell'esercizio dei diritti civili
(art. 12 CC);
che
nel caso di specie __________ non risulta avere personalità giuridica propria,
in particolare non essendo iscritta a Registro di commercio in nessuna delle
forme consentite, né conoscendosene persone fisiche responsabili qualora si
trattasse di ditta individuale;
che
pertanto, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, questa Camera non
può che accertare la nullità dell’intero procedimento svoltosi dinanzi al giudice
di pace, in particolare dell'istanza e della sentenza, poiché l'istante difetta
della capacita processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che
invece la nullità del PE -sollevata per lo stesso motivo- doveva se del caso
essere sollevata mediante ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF);
che
a dipendenza dell'esito del gravame non vi è necessità di verificare le
ulteriori censure sollevate dalla ricorrente;
che
vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente
giudizio né si assegnano ripetibili alla ricorrente, le stesse non potendo
essere poste a carico dello Stato come da questa ventilato, non essendo il
medesimo parte al procedimento (Rep 1997 n. 28 consid. 4);
che
a titolo abbondanziale va rilevato che il maggior onere finanziario sopportato
dalla ricorrente, ovvero quello relativo alla stesura del ricorso in
cassazione, è solo in minima parte giustificato, tenuto conto del motivo del
suo accoglimento;
che
alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per
eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto
senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad
art. 313bis, m. 1);
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 24 gennaio 2003 di __________ è accolto.
Di
conseguenza è accertata la nullità dell'istanza 25 novembre 2002 e di
tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 15 gennaio 2003
del Giudice di pace del Circolo di Vezia.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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