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Numero d'incarto:
16.2003.78
Data decisione, Autorità:
16.09.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.78
Lugano
16 settembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1°
settembre 2003 presentato da
rappr. da
contro
la sentenza 22 agosto 2003 del Giudice di pace del
circolo di __________ nella causa civile inappellabile promossa con istanza 28
maggio 2003 nei confronti di
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'236.10 oltre interessi,
domanda respinta dal giudice;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con
istanza 28 maggio 2003 __________ rappresentato dal padre __________ ha
convenuto in giudizio __________ davanti al Giudice di Pace del Circolo di __________
per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 1'236.10 oltre accessori;
che
l'importo rivendicato dall'istante corrisponde a quanto questi sostiene aver
versato in eccedenza al convenuto a titolo di mercede, per le opere da muratore
che gli sono state commissionate nell'ambito della ristrutturazione di uno
stabile di sua proprietà a __________ oltre a fr. 200.- per la perizia che egli
ha fatto allestire al fine di provare il superamento del preventivo;
che
all'udienza di discussione del 7 luglio 2003 il convenuto si è opposto alla
pretesa avversaria sostenendo di aver fatturato unicamente gli interventi
effettivamente eseguiti, ovvero quelli preventivati oltre alle opere
supplementari successivamente concordate tra le parti e sulle quali rimane uno
scoperto a suo favore di fr. 879.80;
che con
sentenza del 22 agosto 2003 il giudice di pace, ritenendo che tutte le opere
fatturate dal convenuto siano state effettivamente eseguite, ha respinto
l'istanza, mentre ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto, con
conseguente condanna dell'istante al pagamento di fr. 879.80, oltre alla tassa
di giustizia di fr. 130.– e le spese di fr. 30.-;
che il 1°
settembre 2003 __________ i, rappresentato dal padre __________, è insorto con
ricorso in cassazione contro il giudizio precitato, chiedendone l'annullamento;
che il
ricorso non è stato notificato alla controparte;
che tra i
presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di
causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che per
le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza
processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere
con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che
dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona
in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990,
vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti
all'albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in
giurisprudenza (art. 301 CPC);
che per
contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in
cassazione, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero
esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una
rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 301);
che
__________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla
rappresentanza processuale, in particolare egli non può agire quale
rappresentante legale del figlio maggiorenne (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 17
ad art. 64);
che
quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a
CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso
presentato da __________ per conto del figlio __________ è nullo per carenza di
legittimazione del rappresentante (art. 97 n. 4 CPC);
che il
ricorso per cassazione, inammissibile, può di conseguenza essere evaso con
breve motivazione senza notifica alla controparte, come prevede l'art. 313bis
CPC, applicabile alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio
contenuto all'art. 331 cpv. 1 CPC;
che vista
la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare
tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare
ripetibili al convenuto, al quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese
l'art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 1° settembre 2003 di __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di __________.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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