AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.74
Data decisione, Autorità:
28.08.2003, CCC
Incarto n.:
16.2003.74
Lugano
28 agosto
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8
agosto 2003 presentato da
contro
la sentenza 15 luglio 2003 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione
promossa nei suoi confronti con istanza 12 dicembre 2002 da
_CON0
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da __________ al PE n. __________dell'UEF di Lugano di data 19
novembre 2002, domanda accolta dal giudice;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con
istanza 12 dicembre 2002 __________, rappresentata dal suo amministratore unico
__________, ha convenuto in giudizio __________ davanti al Giudice di Pace del
Circolo di Lugano per ottenere il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da costei al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Lugano di
data 19 novembre 2002;
che
l'udienza prevista il 16 gennaio 2003 è stata rinviata con ordinanza del 14
gennaio 2003 su richiesta della convenuta, mentre quella indetta il 2 aprile
2003 lo è stata a richiesta dell'istante;
che alla
discussione, fissata il 25 giugno 2003 con citazione del 10 giugno 2003, è
comparsa solo la parte istante, la quale ha confermato l'istanza;
che con
sentenza del 15 luglio 2003 il giudice di pace ha accolto l'istanza e ha
rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n__________dell'UEF
di Lugano di data 19 novembre 2002, ponendo la tassa di giustizia di fr. 120.–
e le spese a carico di __________, tenuta inoltre a versare a __________. fr.
80.– per ripetibili;
che l'8
agosto 2003 __________, rappresentata dal dr lic. iur. __________, è insorta
con ricorso in cassazione contro il giudizio precitato, chiedendone
l'annullamento;
che il
ricorso non è stato notificato alla controparte;
che tra i
presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di
causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che per
le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza
processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere
con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che
dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona
in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990,
vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti
all'albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in
giurisprudenza (art. 301 CPC);
che per
contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in
cassazione, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi la libero
esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una
rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 301);
che il dr
lic. iur. __________, ancorché munito di procura, non solo rientra nella
categoria delle persone la cui rappresentanza è esclusa davanti al giudice di
pace, ma non è neppure legittimato alla rappresentanza processuale;
che
quindi, in considerazione della sanzione di nullità prevista dall'art. 142 cpv.
1 lett. a CPC, il ricorso presentato dal dr lic. iur. __________ per conto di
__________ è nullo per carenza del presupposto processuale della legittimazione
del rappresentante (art. 97 n. 4 CPC);
che il
ricorso per cassazione, inammissibile, può di conseguenza essere evaso con
breve motivazione senza notifica alla controparte, come prevede l'art. 313bis
CPC, applicabile alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio
contenuto all'art. 331 cpv. 1 CPC;
che vista
la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare
tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare
ripetibili all'istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese
l'art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 8 agosto 2003 __________ è nullo.
-
Non si
prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster