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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.71
Data decisione, Autorità:
11.08.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.71
Lugano
11 agosto
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni,
vicecancelliera
sedente per giudicare
il ricorso 21 luglio 2003 presentato da
contro
la sentenza 3 luglio 2003 del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20 maggio
2003 da
con la quale l'istante
ha chiesto il pagamento di fr. 3'300.- oltre accessori nonché il
rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF
di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 20 maggio 2003 la
ditta individuale __________ ha convenuto in giudizio la società __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 3'300.- rivendicati a saldo della fattura
emessa il 7 gennaio 2003 per le proprie prestazioni professionali nell'ambito
del contratto di iscrizione al programma di formazione addestramento
all'efficienza sottoscritto dalla convenuta il 26 novembre 2002;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione prodotta,
alla quale la convenuta non ha opposto nessuna contestazione non avendo
presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;
che
con scritto 21 luglio 2003, indirizzato all'Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, __________ dichiara di voler promuovere ricorso contro la
comminatoria di fallimento, contestando nel contempo la decisione
pretorile;
che
per quanto di competenza di questa Camera, alla quale il menzionato scritto è
stato trasmesso dalla Pretura di Mendrisio-Sud, non occorre esaminare se con
quello scritto __________ abbia voluto promuovere
ricorso contro la sentenza pretorile poiché, fosse anche così, il gravame è
irricevibile;
che
infatti il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere
le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso
si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato,
caso contrario l’atto è nullo (art. 329 cpv. 3 CPC);
che in concreto il contenuto dello scritto 21 luglio 2003
della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere
trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti
dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si
limita a evidenziare le inadempienze che controparte avrebbe commesso
nell'esecuzione del contratto;
che
simili argomentazioni, peraltro non comprovate, non possono essere ritenute
siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente in
virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in
questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere di dichiarato nullo;
che
in considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tasse e spese
per il presente giudizio.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327
segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 luglio 2003 di
__________ è nullo.
-
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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