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Numero d'incarto:
16.2003.70
Data decisione, Autorità:
11.08.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.70
Lugano
11 agosto
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 luglio 2003 presentato da
(rappr. __________)
contro
la sentenza 25 giugno 2003 del Giudice di pace del circolo di Vezia
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 26 maggio 2003 da
(rappr. __________)
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta
dalla
convenuta al PE n__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 26 maggio 2003 lo __________, per il tramite della Sezione della
circolazione, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla società
__________ e __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di
fr. 35.-, corrispondenti alla tassa per mancata presentazione al collaudo e
relativa tassa di richiamo emesse il 19 settembre 2002;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto
l’istanza, rimasta incontestata dalla convenuta assente al contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame __________ e __________ insorge contro il
predetto giudizio lamentando di non aver potuto partecipare al contraddittorio
non essendole pervenuta la relativa citazione;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore dev’essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
nella concreta fattispecie al ricevimento dell'istanza il giudice di pace ha
citato le parti all’udienza del 21 giugno 2003 per il contraddittorio;
che
poiché la citazione non è stata spedita mediante invio raccomandato come
ammesso dal giudice medesimo e come imposto dall’art. 124 cpv. 1 CPC, non si ha
la prova che la stessa sia effettivamente giunta a destinazione;
che
quindi, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli
atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l’atto è diretto non è
stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 21 giugno
2003 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in
particolare la sentenza impugnata;
che
l’incarto deve quindi essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad
un nuovo giudizio previa valida riconvocazione delle parti all’udienza di
contraddittorio;
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis, m. 1);
che
vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 14 luglio 2003 di __________ e __________ è accolto.
È
accertata la nullità della sentenza 25 giugno 2003 del Giudice di pace del
circolo di Vezia con il conseguente rinvio degli atti al primo giudice perché
proceda ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. Lo __________ verserà
alla ricorrente un'indennità di fr. 60.- per questa sede ricorsuale.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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