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Numero d'incarto:
16.2003.7
Data decisione, Autorità:
10.02.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.7
Lugano
10 febbraio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16
gennaio 2003 presentato da
(rappr. da __________)
Contro
la sentenza 15
gennaio 2003 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 dicembre
2002 da
(rappr. __________)
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 11 dicembre 2002 il
__________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 845.80
oltre accessori, corrispondenti al saldo dell’imposta comunale 2001 (fr.
780.90), agli interessi di ritardo e alla tassa di diffida;
che
a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione
22 ottobre 2001 e la decisione di assoggettamento 31 ottobre 2001 regolarmente
passate in giudicato, nonché il conteggio degli interessi di ritardo;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale
la convenuta non ha opposto nessuna eccezione non avendo partecipato al
contraddittorio, ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ -rappresentata dal marito __________
- è insorta contro il predetto giudizio;
che -
anzitutto - la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo
giudice) dev'essere estromessa dall’incarto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
tra i presupposti processuali esaminati d’ufficio e in ogni stadio di causa dal
giudice vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che
nelle cause di competenza del giudice di pace la rappresentanza processuale è
riconosciuta alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere
con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), sicché dinanzi a
quel giudice la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di
difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4,
pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e
di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art.
301 CPC);
che
per contro, legittimati a presentare ricorso per cassazione per conto di una
persona fisica sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della
professione nel Cantone (art. 64 CPC);
che
__________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate
alla rappresentanza processuale, in particolare egli non può agire quale
rappresentante legale della moglie;
che
quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a
CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso da lui
presentato per conto della moglie è nullo per carenza di legittimazione del
rappresentante;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 gennaio 2003
di __________ è nullo.
-
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-,
sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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