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Numero d'incarto:
16.2003.67
Data decisione, Autorità:
05.08.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.67
Lugano
5 agosto 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente,
Giani e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione di Epiney-Colombo,
assente
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1°
luglio 2003 presentato da
rappr. __________
contro
la sentenza 25
giugno 2003 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 aprile 2003
nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via definitiva l'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano,
domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 17 aprile 2003 lo __________, per il tramite dell'Ufficio esazione e
condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da
__________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 330.–,
corrispondenti alla multa inflitta a quest'ultimo con risoluzione 7 giugno 2002
della Sezione della circolazione;
che
all’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istan–za contestando
l’esistenza di un valido titolo esecutivo non avendo mai ricevuto la
risoluzione di multa sulla quale l’istante basa la propria pretesa, in
particolare nega di aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata che la
conteneva;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, preso atto delle contestazioni
sollevate dal convenuto in merito all'effettiva notifica a quest’ultimo della
decisione di multa alla base del credito posto in esecuzione, ha respinto
l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto sostanziale negando al decreto di multa allegato
all’istanza carattere esecutivo, nonostante questo sia stato regolarmente
notificato al convenuto mediante invio raccomandato;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che
quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di
eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all’art. 81 cpv. 1 LEF;
che
il passaggio in giudicato del titolo presuppone la sua regolare intimazione al
destinatario senza che questi l’abbia impugnato (Staehelin, op.cit., n.
124);
che
la prova della regolare notifica del titolo incombe all’autorità (Staehelin,
op.cit., n. 124 ad art. 80 LEF);
che,
se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato
al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni
utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF
123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124,
m. 1);
che
tuttavia quando, come in concreto, il destinatario di una raccomandata contesta
di aver ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere
portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può
escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini,
op.cit., ad art. 124, m. 6);
che
pertanto la sentenza impugnata, che ha correttamente negato alla risoluzione di
multa 7 giugno 2002 carattere esecutivo non essendo stata provata la sua
regolare notifica al destinatario, non può essere cassata: da qui la reiezione
del ricorso;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 313 bis, m.
2);
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricor__________ __________ è
respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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