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Numero d'incarto:
16.2003.45
Data decisione, Autorità:
15.05.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.45
Lugano
15 maggio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30
aprile 2003 presentato da
patr. Dall'avv. __________
Contro
la sentenza 27
marzo 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa civile
inappellabile promossa con istanza 4 novembre 2002 da
patr. Dall'avv. __________
con la quale
l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'207.65 oltre accessori, nonché il
rigetto definitivo
dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 4 novembre 2002 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'207.65 a saldo di tre fatture
relative all'acquisto di prodotti cosmetici;
che
all'udienza di discussione, fissata per l'11 marzo 2003, è comparsa unicamente
la parte istante che ha confermato il suo credito;
che
con scritto 24 marzo 2003 la convenuta, ricevuta copia del verbale d'udienza,
ne chiedeva l'annullamento con la conseguente riconvocazione delle parti per la
discussione dell'istanza, non essendole stato possibile parteciparvi, non
avendo ricevuto la relativa citazione;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, respinta tale richiesta,
ossia considerata valida la notifica contestata, avvenuta per invio
raccomandato, ha accolto l'istanza in base alla documentazione prodotta
dall'istante;
che
con il presente tempestivo gravame la convenuta insorge contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente si duole in particolare
della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare
alla discussione;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
nella fattispecie con ordinanza 22 gennaio 2003, spedita mediante invio
raccomandato no. __________, il primo giudice ha citato le parti all’udienza
dell'11 marzo 2003 per la discussione;
che
la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessata e,
scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che
la ricorrente sostiene tuttavia, almeno in questa sede, di non aver ricevuto né
la citazione allegata all'istanza, né l’invito di ritiro dell'ufficio postale;
che,
pacifica la regolarità dell'invio da parte della Pretura, quando, come in
concreto, il destinatario della raccomandata contesta di aver ricevuto l’avviso
di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto
parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da
parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 124, m.
6);
che
quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto dell'art.
327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla;
che
l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un
nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione;
che
in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la
notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde
significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art.
313bis CPC (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 313bis CPC, m. 1), ritenuta
la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331
cpv. 1 CPC);
che
vista la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente
giudizio, né si assegnano ripetibili alla ricorrente.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 30 aprile 2003 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 marzo 2003 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e gli atti sono rinviati al
primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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