AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.39
Data decisione, Autorità:
02.02.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.39
Lugano
2 febbraio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
febbraio 2003 presentato da
__________, __________
contro
la sentenza 25 gennaio 2003 del Giudice di pace
supplente del circolo __________ , nella causa civile inappellabile (inc. n.
12/99) promossa con istanza 31 maggio 2002 da
avv. __________, __________
con la quale l'istante ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 1'000.-
a titolo di torto morale, nonché il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UEF di
__________, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 31 maggio 2002 l'avv. __________ ha convenuto in giudizio __________
postulandone la condanna al pagamento di fr. 1'000.- rivendicati a titolo di
torto morale;
che a
sostegno della sua pretesa l'istante ha allegato la sentenza 22 novembre 2000
del Pretore della Giurisdizione di __________ con la quale il convenuto è stato
riconosciuto autore colpevole del reato di diffamazione per avere in data 15
ottobre 1999, durante un'udienza tenutasi presso gli Uffici del Giudice di pace
del Circolo , reso sospetto l'avv. __________ di condotta
disonorevole nuocendo la sua reputazione avendo dichiarato che "la sua
fattura non è una fattura da avvocato ma una fattura da ladri" e che
" ha rubato a mia cugina quasi Fr. 20'000.-";
che con
sentenza 25 gennaio 2003 il Giudice di pace supplente del Circolo __________,
preso atto dell'assenza delle parti all'udienza, ha accolto integralmente le
pretese di parte istante;
che con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento; il ricorrente si duole innanzi tutto del mancato
accoglimento della sua istanza di ricusa formulata nei confronti del Giudice di
pace __________, nel merito ritiene invece ingiustificato e sproporzionato
l'importo riconosciuto dal giudice a titolo di torto morale;
che con
osservazioni 25 giugno 2003 la controparte postula la reiezione del gravame;
che a
prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza dedotta in cassazione, che
sembra accogliere l’istanza solo a dipendenza della contumacia del convenuto,
risulta priva di motivazione;
che
l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC)
prevede la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto e di
diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso che risulta dal
dispositivo della decisione;
che per
non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché
succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una
parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto
riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni
della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o
usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);
che
quest'obbligo di motivazione sussiste anche di fronte a un convenuto assente
dalla causa, trattandosi del solo mezzo atto a permettere a quest'ultimo di
eventualmente impugnare la sentenza con riferimento al merito della causa
(Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 285, m. 14; ad art. 169, m. 7),
rispettivamente a fornire all'autorità di ricorso gli elementi per un'eventuale
censura dell'operato del primo giudice circa l'applicazione del diritto e/o la
valutazione delle prove (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordung,
3. ed., § 281 n. 40b);
che alla
luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve quindi essere
dichiarata nulla e gli atti ritornati al giudice di pace supplente affinché
proceda a un nuovo giudizio sulla base della documentazione in suo possesso,
senza dover riconvocare le parti;
che
in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto
espressamente comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio, ciò che
rende superflua la verifica delle ulteriori censure ricorsuali;
che visto
l'esito del gravame e le particolarità della fattispecie, non si prelevano
spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1.
La sentenza 25 gennaio 2003 del Giudice di pace supplente del circolo
__________ è nulla.
-
Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster