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Numero d'incarto:
16.2003.25
Data decisione, Autorità:
31.03.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.25
Lugano
31 marzo 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 10 marzo 2003
presentato da
contro
la sentenza 20 febbraio 2003 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio nord nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 17 aprile 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 2'742.85 oltre accessori nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto
al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio,
domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 17 aprile 2002 la ditta __________ specializzata in pavimentazioni
stradali e lavori di sottostruttura, ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 2'742.85 oltre accessori a saldo della
fattura emessa il 3 novembre 2000 per prestazioni eseguite presso l'abitazione
di quest'ultimo, e meglio per gli interventi necessari all'allacciamento della
sua proprietà alla rete del gas (doc. B);
che il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria ritenendo la stessa esorbitante
rispetto al lavoro svolto (cfr. verbale 28 maggio 2002) ;
che con
il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla perizia giudiziaria che ha
ritenuto solo parzialmente fondata la mercede rivendicata dall'istante, ha
accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 1'674.50 (con l'IVA fr.
1'800.10) oltre interessi del 5% dal 22 marzo 2002;
che
con scritto 10 marzo 2003 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere
le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si
fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato: caso
contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 10 marzo 2003 del ricorrente non supera
la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione poiché, invece di esporre eventuali critiche alla decisione del
pretore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione
del diritto, il ricorrente si limita a esprimere una generica lamentela
sull'operato del primo giudice, riproponendo la propria contestazione sull'ammontare
della mercede chiesta dall'istante;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale
cassazione del giudizio impugnato, peraltro frutto di una corretta valutazione
della perizia giudiziaria;
che
in merito al rimprovero mosso al primo giudice dal ricorrente di non aver
ammesso due testi da lui proposti, dev'essere puntualizzato che dal verbale di
discussione 28 maggio 2002 risulta addirittura l'esplicita dichiarazione del
convenuto di non avere prove da indicare, ciò che porta ad escludere
ogni pretesa decisione negativa del giudice a questo proposito;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 10 marzo 2003 di __________ è nullo.
2.Tasse e spese del presente giudizio,
per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
–
__________. Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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