AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.11
Data decisione, Autorità:
07.02.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.11
Lugano
7 ottobre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3
febbraio 2003 presentato da
RI 1 e
RI 2
patr. dall' PA 2
contro
la sentenza 10 gennaio 2003 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 16 febbraio 2000 da
e CO 2
patr. dall' PA
2
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti
in solido al pagamento di fr. 3'700.- oltre accessori a titolo di mercede,
nonché il rigetto delle opposizioni interposte ai PE n. 506795.01 e n.
506795.02 dell'UEF di Locarno, domande accolte dal Pretore, che ha invece
respinto la pretesa di fr. 6'000.- fatta valere in via riconvenzionale dai
convenuti,
letti ed
esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
-
Con istanza 16 febbraio 2000 l’arch. __________ ha convenuto in
giudizio i coniugi __________ e __________ per ottenere il pagamento di fr.
3'700.- a saldo della nota professionale emessa il 16 giugno 1999 (doc. B).
L’importo rivendicato corrisponde alle prestazioni che l'architetto sostiene
aver effettuato per conto dei convenuti per l'incarico ricevuto, inteso alla
progettazione della casa di abitazione e dell'annessa area di posteggio, che
essi intendevano realizzare sulla particella n. 642 RFD __________ di proprietà
della convenuta. L’attività dell’istante si è concretizzata nel rilievo del
terreno, nell’allestimento dei piani, del progetto di massima e del progetto
definitivo necessari all'ottenimento della licenza di costruzione e in altre
prestazioni, tra le quali le trattative con la Fondazione __________,
proprietaria della confinante part. 643 sulla quale transita una teleferica,
per la sistemazione dell’accesso alle rispettive proprietà con conseguente
sottoscrizione di una convenzione per la concessione di reciproci diritti di
passo e del diritto d'uso di un posteggio a favore di quest'ultima (doc. B e
doc. 3d). Per quest'attività l'architetto, ottenuta la licenza di costruzione
come da comunicazione 6 maggio 1999 dei convenuti (doc. A), ha emesso una nota
di complessivi fr. 15'857.-, sulla quale essi hanno pagato fr. 5'857.- il 30
luglio 1999 (doc. D), e fr. 6'300.- a saldo l’8 febbraio 2000 (doc. M), donde
l'odierna procedura giudiziaria tendente all'incasso della differenza di fr.
3'700.-.
-
I
convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria, sostenendo di nulla più
dovere all'istante, al quale hanno remunerato le prestazioni correttamente
eseguite, ovvero quelle relative all'edificazione della loro casa. Essi contestano
di dover pagare quelle attinenti alla progettazione del posteggio, non avendo
l'istante correttamente svolto l'incarico affidatogli. Egli avrebbe infatti
erroneamente riportato sui piani il cavo della funivia che sovrasta la
confinante part. 643, attribuendogli una distanza dal confine con la loro
proprietà superiore a quella reale. Quest'errore, emerso durante la fase
esecutiva del posteggio, ha impedito la sua realizzazione secondo quanto
progettato dall'istante, non essendo più garantita la necessaria distanza di
sicurezza tra la cabina della funivia e il posteggio medesimo; da qui la loro
opposizione al pagamento di quest'intervento. In via riconvenzionale essi hanno
chiesto la condanna dell'istante al pagamento di fr. 6'000.- a titolo di risarcimento
danni. L'importo rivendicato corrisponde agli inconvenienti che i convenuti
sostengono aver subito a dipendenza dell'errore di progettazione dell'istante,
che non solo ha ritardato e creato maggiori oneri per la costruzione della loro
casa, ma ha reso necessario l'intervento di terzi per il rifacimento dei piani
di rilievo e di costruzione del posteggio, imponendo pure la modifica della
convenzione con la __________ in seguito al cambiamento della superficie
gravata dal diritto di passo e dal diritto d'uso quale posteggio.
-
Con
il querelato giudizio il Pretore, dopo aver qualificato di appalto il contratto
perfezionatosi tra le parti ed aver escluso l’applicabilità delle norme SIA in
difetto di un esplicito richiamo da parte dei contraenti, ha integralmente
accolto la richiesta dell’istante intesa al pagamento del saldo del suo
onorario. In merito alle lamentele dei convenuti circa l’operato
dell’architetto, con particolare riferimento al ventilato errore di
progettazione del posteggio, il Pretore non ha ritenuto difettosa l’opera da
questi fornita, avendo i convenuti ottenuto, così come pattuito
contrattualmente, il rilascio della licenza edilizia sulla base della quale è
stato poi realizzato il posteggio, il tutto a comprova dell'irrilevanza dell'errore
commesso dall'istante nel rilievo del cavo della funivia che sovrasta la
confinante particella __________. Esclusa la difettosità dell'opera, il Pretore
ha conseguentemente respinto anche la pretesa per danni fatta valere in via
riconvenzionale dai convenuti.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ e __________ __________ insorgono
contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli
di cassazione di cui alle lettere g) e f) dell'art. 327 CPC. I ricorrenti
rimproverano sostanzialmente al Pretore di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie, in particolare là dove queste avrebbero evidenziato il
grave errore commesso dall'istante nella progettazione del posteggio, tale da
aver reso inutilizzabile il suo progetto, ciò che basta a dimostrare
l'esistenza del difetto, rispettivamente la fondatezza della loro opposizione
al pagamento del saldo delle sue pretese e di quella per danni fatta valere in
via riconvenzionale.
Con
osservazioni 10 marzo 2003 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte
le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico
chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento
della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno
confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
In
merito alla mancata applicazione da parte del Pretore delle norme SIA, con la
quale i ricorrenti dissentono, va innanzi tutto rilevato che essi non traggono
nessun tipo di conseguenza da questa scelta del primo giudice. In questo senso
la loro censura è da trattare alla stregua di una semplice critica e come tale
non può essere considerata nell'ambito di un ricorso per cassazione, il cui
scopo non è quello di dimostrare che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o
finanche preferibile rispetto a quella adottata dal Pretore, bensì quello di
evidenziare uno dei motivi di annullamento della sentenza indicati in modo
esaustivo all'art. 327 CPC. A comprova dell'inconsistenza di questa censura dei
ricorrenti, vi è inoltre il fatto che essi non contestano l'applicazione da
parte del Pretore delle norme sul contratto di appalto (art. 363 segg. CO), ciò
che basta per ritenere infondato il rimprovero relativo al mancato richiamo
delle norme SIA da parte di quest'ultimo.
-
I
ricorrenti non contestano, o comunque non lo fanno nei debiti modi, la
qualifica giuridica data dal Pretore al contratto perfezionatosi con l'istante,
da questi correttamente definito di appalto (Gauch, Le contrat d'entreprise,
1999, n. 34 e 49). La generica contestazione di cui al punto 5.2 del ricorso,
là dove i ricorrenti rimproverano al primo giudice di non aver considerato che
tra le incombenze dell'istante vi era anche la direzione lavori (attività che
secondo la dottrina rientra nella definizione del mandato, cfr. Gauch, op.
cit., n. 55), può rimanere indecisa, poiché i ricorrenti non attribuiscono al
contratto concluso con l'istante una diversa qualifica, anche perché le
risultanze istruttorie non hanno provato la loro allegazione circa l'estensione
dell'incarico anche alla direzione lavori, attività che l'architetto non
avrebbe comunque potuto svolgere in concreto, avendo i committenti interrotto
il rapporto contrattuale prima ancora che iniziasse la costruzione del
posteggio (doc. A).
L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una
circostanza di fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova dei
fatti costitutivi del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (Kummer, in Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8
CC). Trattandosi come in concreto di una pretesa derivante da un contratto di
appalto, spetta all’appaltatore che chiede il pagamento della mercede provare
l'esistenza e l’entità del suo credito (Gauch, op. cit., n. 112). A tal fine
l'istante, che ritiene di aver fornito una prestazione conforme alle
pattuizioni e consona alle regole dell'arte, ha prodotto la fattura 16 giugno
1999 di complessivi fr. 15'857.- sulla quale, come detto, i convenuti hanno
versato fr. 5'857.- il 30 luglio 1999 (doc. D), e fr. 6'300.- l’8 febbraio 2000
(doc. M), trattenendo la differenza quale minor valore dell'opera fornita,
ritenuta difettosa per l'errore commesso dall'istante nel rilevare e disegnare
il cavo della teleferica di proprietà della Fondazione __________.
I diritti del committente in caso di difetti
dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette
all’interessato o di rifiutare l’opera, oppure, nel caso di difetti di minore
entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera e,
nel caso di colpa dell'appaltatore, di chiedere anche il risarcimento dei danni
(art. 368 cpv. 2 CO). Nel caso che ci interessa, ossia quello regolato
dall'art. 368 cpv. 2 CO, il committente che chiede la riduzione della mercede
deve provare l'esistenza del difetto (Gauch, op. cit., n. 1507) e la sua
tempestiva notifica (Gauch, op. cit., n. 2169; DTF 118 II 147, 107 II 176) e,
nel caso chieda anche il risarcimento dei danni, deve inoltre provare
l’esistenza del danno e il nesso causale adeguato tra lo stesso e il difetto
(Gauch, op. cit., n. 1879 e 1885). Contestata dai ricorrenti è a questo
proposito la conclusione del Pretore che non ha ritenuto difettoso l'intervento
dell'istante, lo stesso avendo correttamente assolto l'incarico affidatogli,
consistente nell'allestimento di quanto necessario ai fini dell'ottenimento
della licenza di costruzione, di fatto rilasciata il 30 aprile 1999 (cfr. doc.
III richiamato). Questa conclusione del primo giudice è arbitraria, non
potendosi automaticamente dedurre dal rilascio della licenza edilizia la
consegna di un'opera priva di difetti, ancorché eseguita secondo le indicazioni
dei committenti. L'opera è in questo senso difettosa non solo quando non è
conforme alle pattuizioni intervenute tra le parti (Gauch, op. cit., n. 1355),
ma anche quando manca di una qualità alla quale il committente poteva in buona
fede attendersi (Gauch, op. cit., n. 1361, 1406, 1434 e 1472), quale la sua
utilità. In altre parole, un'opera inutilizzabile, ancorché eseguita secondo le
regole dell'arte e le indicazioni del committente, è difettosa (Gauch, op.
cit., n. 1413 e 1429).
Nel caso
di specie, le risultanze istruttorie hanno evidenziato l'errore commesso
dall'istante nel rilevare e riportare sui piani il cavo della teleferica che
sovrasta il confinante fondo di proprietà della Fondazione __________ (cfr. perizia
giudiziaria pag. 9 ad 2 e deposizione __________, verbale 16 novembre 2001,
pag. 2). Secondo il perito giudiziario quest'errore ha reso irrealizzabile il
posteggio progettato dall'istante (cfr. perizia, pag. 10 ad 3 e 5), ciò che
basta per concludere all'esistenza del difetto, ben potendo i committenti
attendersi a dei piani di costruzione utilizzabili. Ne discende che
l'accertamento pretorile secondo il quale l'istante avrebbe fornito un'opera
priva di difetti è arbitrario in quanto smentito dalle tavole processuali. Su
questo punto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto e la vertenza decisa nel merito,
ricorrendo i presupposti di cui all'art. 332 cpv. 2 CPC.
-
Accertata
la presenza di un difetto e la sua tempestiva notifica (art. 367 cpv. 1 CO),
avvenuta non appena i committenti si sono resi conto della difformità dei piani
dalla realtà (ovvero al momento dell'esecuzione vera e propria del posteggio,
cfr. teste __________ e doc. E), resta ora da esaminare se questo difetto abbia
cagionato un minor valore dell'opera, come preteso dai convenuti. Mentre
l'istante sostiene la fattibilità del suo progetto nonostante l'errore di cui
si è detto, il perito giudiziario sostiene che "il posteggio così come
progettato non era più realizzabile" (cfr. perizia, pag. 10 ad 5,
affermazione ribadita in sede di delucidazione orale della perizia, cfr.
verbale 4 luglio 2001, pag. 11) poiché, "vista la reale posizione del cavo
portante rispettivamente della teleferica; il posteggio così come progettato
inizialmente non rispetta più le prescrizioni necessarie alla costruzione di
teleferiche" (cfr. perizia, pag. 13 ad 2). Nello stesso senso il
teste __________ secondo il quale il progetto dell'istante è stato modificato,
"in sostanza si è trattato di un progetto completamente nuovo" (cfr.
verbale 16 novembre 2001, pag. 3). La diversa valutazione espressa dal teste __________,
secondo il quale lo spazio libero tra la cabina della funivia e il posteggio
progettato dall'istante era comunque sufficiente, non basta ad inficiare il
referto peritale, anche perché non si tratta di una valutazione tecnica, non
avendo il teste una formazione in tal senso, e neppure è stata espressa sulla
base di un esame dettagliato dei piani. A comprova del fatto che non è stato
possibile realizzare il posteggio secondo i piani dell'istante, vi è inoltre la
deposizione del teste __________, presidente della Fondazione __________,
secondo il quale la "fondazione dispone ora di un posteggio che è
un po' meno comodo di quello inizialmente previsto" (cfr. verbale
1° febbraio 2002, pag. 3; nello stesso senso il perito giudiziario, cfr.
perizia, pag. 12 ad 9).
-
Secondo
i committenti, ai quali compete l'onere di provare l'entità del minor valore
della cosa (Gauch, op. cit., n. 1667), questo corrisponde nel caso concreto a
quanto fatturato dall'istante in relazione alla progettazione del posteggio
(fr. 4'247.20, cfr. risposta pag. 4). Sennonché, gli importi indicati dai
convenuti e di cui alla fattura 16 giugno 1999 dell'istante si riferiscono non
solo alla progettazione del posteggio ma anche a quella della casa, che non è
in discussione. Per far fronte all'onere della prova che loro competeva, i
convenuti avrebbero dovuto chiedere all'istante o al perito giudiziario di
allestire due fatture separate, di cui una riferita unicamente alla
progettazione del controverso posteggio. In assenza di una prova in tal senso,
questa Camera può considerare unicamente le prestazioni fatturate dall'istante
con esplicito riferimento ai rilevamenti e ai piani strettamente connessi con
la realizzazione del posteggio, ovvero fr. 760.- per i piani di progetto e la
sistemazione dell'accesso alle particelle n. __________, e fr. 560.- per la
preparazione dei piani da allegare alla convenzione con la __________ (doc. B),
per un totale di fr. 1'320.-, importo che corrisponde al minor valore
dell'opera fornita dall'istante e che deve essere dedotto dalle sue pretese.
L'istanza deve quindi essere accolta limitatamente a fr. 2'380.- oltre
interessi del 5% dal 30 luglio 1999.
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Per
quanto attiene alla pretesa per danni fatta valere in via riconvenzionale dai
convenuti, contrariamente a quanto dagli stessi preteso in questa sede, la
conclusione del primo giudice, ancorché basata su premesse errate, non è
arbitraria. Spetta infatti ai committenti che chiedono il risarcimento del
danno a seguito di difetto dovuto a colpa dell’appaltatore (art 368 cpv. 2 in
fine CO; Gauch, op. cit., n. 1302 e seg.), provare l'entità del pregiudizio,
inteso quale diminuzione del patrimonio del committente, nonché il nesso
causale tra il medesimo e il difetto, la colpa dell'appaltatore essendo
presunta. A sostegno della loro pretesa per danni, quantificata in fr. 6'000.-,
i convenuti hanno allegato delle fatture (doc. 19, 22, 23, 24 e fattura 13
febbraio 2001 Studio di ingegneria __________ di cui al doc. IV richiamato)
delle quali non solo non è stato provato il pagamento e quindi la diminuzione
del patrimonio dei committenti (cfr. DTF 129 III 18), ma neppure il nesso
causale tra le prestazioni fatturate e il difetto dell’opera (Gauch, op. cit.,
n. 1327). Da queste prove documentali non è infatti possibile dedurre se si
tratti di prestazioni supplementari resesi necessarie a dipendenza dell'errore
commesso dall'istante e quindi già oggetto di una precedente fatturazione,
oppure se si tratti di interventi necessari alla realizzazione del posteggio e
al perfezionamento degli accordi con la proprietaria del fondo confinante.
Neppure per le rivendicazioni relative ai pretesi danni subiti per i ritardi
nell'edificazione della casa (fr. 10'000.-) e per i maggiori oneri di locazione
(fr. 2'760.-), è stato dimostrato l'effettivo pagamento e il nesso di causalità
con l'errore di progettazione commesso dall'istante; in questo senso anche il
perito giudiziario non è stato in grado di dire se la mancata esecuzione del
posteggio progettato dall'istante abbia cagionato dei maggiori costi e se del
caso in che misura (cfr. verbale 4 luglio 2001 pag. 9 e 10). Su questo punto il
ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non
quello dell'arbitraria valutazione delle prove da parte del Pretore, deve
essere respinto.
-
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 3 febbraio 2003 di __________ e __________ __________ è parzialmente
accolto.
Di conseguenza la sentenza del Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna, limitatamente al dispositivo n. 1, è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza i signori __________ e __________ __________ sono
tenuti solidalmente a versare all'arch. __________ __________
l'importo di fr. 2'380.- oltre interessi del 5% dal 30 luglio 1999.
§
Limitatamente a tale importo è rigettata in via definitiva
l'opposizione ai precetti esecutivi no. 506795.01 e n.
506795.02 dell'UEF di Locarno.
§ La
tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese di fr. 1'890.05, da
anticipare dall'istante, rimangono a suo carico per 1/3, mentre
per i 2/3 sono poste a carico dei convenuti in solido i quali
rifonderanno all'istante fr. 540.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 30.–
fr. 230.–
già
anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico per i 9/10, mentre la
rimanenza di 1/10 è posta a carico del resistente, al quale i ricorrenti
verseranno fr. 250.- a titoli di ripetibili ridotte di questa sede.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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