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Numero d'incarto:
16.2003.109
Data decisione, Autorità:
04.05.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.109
Lugano
4 maggio 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1°
dicembre 2003 presentato da
RI1
patr. dall' RA1
contro
la sentenza 18 novembre 2003 del Giudice di pace del
circolo di Giubiasco, nella procedura derivante da contratto di lavoro (inc. n.
52/2003/O) promossa con istanza 16 ottobre 2003 da
CO1
rappr. dal RA2 __________
con la quale
l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'940.80 oltre interessi a titolo di
pretese salariali, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 16 ottobre 2003 __________CO1 ha convenuto in giudizio la sua ex
datrice di lavoro __________ per ottenere il pagamento di fr. 1'940.80
rivendicati a saldo delle proprie pretese salariali;
che
con sentenza 18 novembre 2003 il Giudice di pace ha accolto l'istanza in base
alla documentazione prodotta dall'istante non contestata dalla convenuta,
assente all'udienza di discussione;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 16 d__________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. e CPC: la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere
sentita per non aver potuto partecipare alla discussione, non essendole
pervenuta la relativa citazione;
che
con osservazioni 9 dicembre 2003 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
nella fattispecie con ordinanza 29 ottobre 2003, spedita mediante invio
raccomandato no. 98.00.651200.00013367, il Giudice di pace ha citato le parti
all’udienza del 18 novembre 2003 per la discussione;
che
la raccomandata destinata alla convenuta non è stata ritirata dall’interessata
e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che
se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato
al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni
utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III
492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che
tuttavia quando, come in concreto, il destinatario della raccomandata sostiene di
non aver ricevuto nessuna comunicazione in merito alla convocazione, ovvero
neppure l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata,
non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un
errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art.
124, m. 6), tanto più che nel caso di specie la ricorrente sostiene di aver
comunicato ai competenti uffici postali il cambiamento di indirizzo, la posta
dovendole essere notificata a S. __________e non più a __________;
che
quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto
dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla;
che
l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un
nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione;
che
il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Motivi
per i quali,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le
spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 1° dicembre 2003 di RI1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 novembre 2003 del Giudice di pace del circolo di
Giubiasco è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché
proceda ai sensi dei considerandi.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Nicola CO1 verserà
alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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