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Numero d'incarto:
16.2002.97
Data decisione, Autorità:
19.05.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.97
Lugano
19 maggio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15
novembre 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 25 ottobre 2002 del Pretore del Distretto
di Riviera nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 maggio 2002
nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 3'300.- oltre accessori nonché il
rigetto definitivo dell'opposizione interposta al
PE n. __________dell'UEF di Riviera,
domande respinte dal primo giudice che ha pure
respinto la domanda riconvenzionale
della convenuta intesa al pagamento di fr.
3'435.-,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1.In data 25 giugno 1999 __________ e
__________ hanno sottoscritto una convenzione con la quale quest’ultima metteva
a disposizione della prima un garage di sua proprietà per il deposito di
mobilio e suppellettili varie. L’occupazione del locale si è protratta dal mese
di luglio 1999 sino al mese di ottobre 2001 (cfr. lettera 30 aprile 2002). Come
corrispondente le parti avevano pattuito il pagamento di una pigione mensile di
fr. 100.-; tuttavia, siccome la locatrice non ha mai pagato questo importo,
__________ ha inoltrato la presente istanza, chiedendo il pagamento di
complessivi fr. 3'300.- a titolo di pigioni arretrate. La convenuta si è
opposta alla pretesa avversaria, contestando l'esistenza di un contratto, così
come descritto da controparte: a suo dire sarebbe stata infatti l’istante ad
offrirle gratuitamente l'utilizzo del suo garage quale deposito per il mobilio,
mentre la sottoscrizione della convenzione 25 giugno 1999 sarebbe stata
proposta dalla convenuta al solo scopo di permetterle di sostanziare
un'eventuale pretesa risarcitoria nei confronti di terzi responsabili del
ritardo nella consegna della sua nuova abitazione, risarcimento che se del caso
avrebbe ristornato all’istante. In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto
il pagamento di fr. 3'435.- corrispondenti ai danni che la stessa sostiene di
aver subito a dipendenza della sparizione e del danneggiamento di mobilio e
suppellettili varie che si trovavano nei locali dell'istante.
- Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla mancata
contestazione da parte dell’istante delle allegazioni di controparte circa la
sottoscrizione di un atto simulato, ha attribuito tale qualifica alla
convenzione 25 giugno 1999 concludendo così alla sua nullità e quindi alla
reiezione dell'istanza. Egli ha pure respinto la riconvenzione per mancanza di
prove sul danno.
3.Con il presente tempestivo gravame
__________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie, in particolare di aver accolto la tesi di parte
convenuta circa la sottoscrizione di un atto simulato unicamente a dipendenza
della mancata esplicita contestazione di una lettera 30 aprile 2002 della
controparte, peraltro in contraddizione con il chiaro testo della convenzione
iniziale.
Con
scritto 16 dicembre 2002 la controparte si oppone all'accoglimento del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF
128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
L'art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova dei fatti
costitutivi del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad
art. 8 CC). Nel rispetto di questo principio, il giudice valuta poi nel modo
previsto dal diritto processuale, secondo il suo libero convincimento (art. 90
CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte cui
incombe l'onere della prova, in particolare se un certo fatto debba o meno
ritenersi accertato (DTF 84 II 33 e 80 II 298; Rep 1989, 440; Kummer,
op. cit., n. 64 ad art. 8 CC). In questo senso spetta al creditore dimostrare
l'esistenza del rapporto giuridico all'origine del suo credito, mentre il
debitore deve dimostrarne l'estinzione, rispettivamente l'eccezione sollevata a
tal fine (Kummer, op. cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, ad art. 183, m. 27).
Nel caso
di specie l’istante, attenendosi ai principi sopra menzionati, ha fatto fronte
al proprio onere della prova, producendo il contratto di locazione del locale
deposito (art. 253 CO), mentre alla convenuta spettava di dimostrare che
quell'accordo era atto simulato come ha sostenuto nella propria risposta,
rinviando al contenuto della propria lettera alla controparte 30 aprile 2002.
Sennonché, in concreto, questo scritto, se processualmente potrebbe persino
essere considerato parte delle allegazioni della convenuta, sicuramente non può
costituire prova del fatto sostenutovi: ancorché esso sia indicato come documento
(doc. 1), riferisce la tesi di una parte, corrispondente a una pretesa
eccezione liberatoria dell'obbligazione contrattuale di pagare una pigione
mensile. È vero che controparte non ha contestato l'eccezione, ma alla stessa
non incombe nessun obbligo di contestazione delle argomentazioni di parte
convenuta. Infatti, l'istante non è tenuto a replicare per contestare le
argomentazioni della risposta. Come già accennato, l'onere della prova sui fatti
di risposta sussiste a carico della parte convenuta e ciò a prescindere
dall'esistenza di una contestazione, peraltro implicita già per il fatto che
l'istante ha proposto una fattispecie diversa, confermata in sede di
contraddittorio (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 175 CPC, m. 2). La
contraria conclusione del Pretore non può pertanto essere condivisa e
costituisce una manifesta errata applicazione di norme del diritto processuale,
peraltro dedotte dall'art. 8 CC.
- Accogliendo
il ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la
Camera decide il merito della controversia con il conseguente accoglimento
dell'istanza limitatamente all’importo di fr. 2'800.- pari alle mensilità
scoperte per il periodo luglio 1999 - ottobre 2001 (durata della locazione
riconosciuto dalla convenuta), oltre agli interessi del 5% dal 23 aprile 2002,
data di notifica del precetto esecutivo (DTF 116 II 236 consid. 5a). La
reiezione della riconvenzione è estranea a questa decisione non essendo stata
oggetto di impugnativa.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Le indennità
processuali di prima sede non sono calcolate in base alla TOA dal momento che
le parti non erano patrocinate. Avendo postulato in questa sede la condanna di
controparte al pagamento dell'importo ridotto di fr. 2'800.-, la ricorrente vi
è integralmente vittoriosa.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 di __________ è
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 ottobre 2002 del Pretore del Distretto di Riviera, limitatamente
ai suoi dispositivi n. 1, 3 e 5, è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
L'istanza è
parzialmente accolta. __________ è condannata a
pagare a __________ l'importo di fr. 2'800.-
oltre interessi del
5% dal 23 aprile 2002.
1.1 Per tale importo è
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al
PE n. __________dell’UEF
di Riviera.
- La tassa di giustizia
della domanda principale di fr. 250.- nonché le spese
di complessivi fr. 50.-,
sono poste a carico della parte convenuta per 5/6 e
per 1/6 a carico
dell'istante.
- La convenuta rifonderà
all’istante un’indennità di fr. 150.-.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-,
già
anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale
rifonderà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a:
__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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