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Numero d'incarto:
16.2002.96
Data decisione, Autorità:
12.12.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.96
Lugano
12 dicembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19
ottobre 2002 presentato da
Contro
la sentenza 19 settembre 2002 del Giudice di pace del
circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 28 marzo 2002 da
Rappr. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 28 marzo 2002 lo __________ per il tramite dell'Ufficio esazione e
condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da
__________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 80.–,
corrispondenti a una multa (comprensiva di tassa e di spese), inflitta a
quest'ultimo con risoluzione 30 marzo 2001 dell'Ufficio giuridico della
circolazione di Camorino, passata in giudicato;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto
l'istanza non avendo il convenuto sostanziato la propria allegazione secondo la
quale la decisione di multa sarebbe stata annullata;
che
con scritto 19 ottobre 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che
a prescindere dalla tempestività del ricorso, che il ricorrente sostiene aver
inoltrato nel termine di 10 giorni da quando la sentenza gli è stata consegnata
brevi manu, l’invio per raccomandata non essendo stato dallo stesso ritirato e
quindi ritornato al mittente, lo stesso si rileva manifestamente infondato;
che
infatti, trattandosi di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, a
fronte di un valido titolo esecutivo -qual'è pacificamente la risoluzione di
multa prodotta dall’istante (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF e 28 LALEF)- l’escusso
può opporre, unicamente le eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF, ovvero
che dopo la sentenza il debito è stato estinto o che il termine di pagamento è
stato prorogato oppure che il credito è prescritto, eccezioni neppure
prospettate in concreto;
che
per contro le contestazioni in relazione all’infrazione come tale, con
particolare riferimento alla richiesta di produzione della documentazione
fotografica attestante l’avvenuta commissione della medesima (a prescindere
dalla loro proponibilità in questa sede non essendo dato di sapere se il
convenuto le abbia sollevate anche dinanzi al primo giudice), dovevano se del
caso essere proposte dall’escusso dinanzi all'autorità amministrativa indicata
nel decreto di contravvenzione, trattandosi di eccezioni di merito che esulano
dalla presente procedura sommaria;
che
pertanto il ricorso, che non evidenza nessun motivo di cassazione, deve essere
respinto;
che
a titolo abbondanziale va ricordato al giudice di pace l'obbligo di allestire
un verbale d'udienza (art. 298 CPC) dal quale risultino, ancorché in modo
succinto, le allegazioni e le contestazioni delle parti;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
19 ottobre 2002 di __________ è respinto.
-
Spese
e tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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