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Numero d'incarto:
16.2002.91
Data decisione, Autorità:
11.11.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.91
Lugano
11 novembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 23 ottobre 2002
presentato da
Contro
la sentenza 3 ottobre 2002 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 8 agosto 2002 da
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'194.- oltre accessori nonché
il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE
n. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 8 agosto 2002 il
__________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento
di fr. 5'194.- a saldo delle fatture emesse per la degenza del suo defunto
padre __________;
che
la convenuta è opposta alla pretesa avversaria sostenendo sia di essere coerede
con il fratello __________, sia di non aver ereditato nulla dal padre;
che
con sentenza 3 ottobre 2002 il pretore, preso atto che la convenuta non ha
contestato l'ammontare della pretesa fatta valere in giudizio, ha integralmente
accolto l'istanza a dipendenza del rapporto di solidarietà che vincola gli
eredi per i debiti del defunto;
che
con scritto 23 ottobre 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di
cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 23 ottobre 2002 di
__________ non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato
come ricorso per cassazione poiché, invece di esporre eventuali critiche alla
decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti
l’applicazione del diritto, con lo stesso la ricorrente si limita a sostenere
di non essere l'unica erede del defunto __________, invitando implicitamente
l'istante a rivolgersi al fratello per il pagamento della fattura scoperta;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale
cassazione del giudizio impugnato
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 23 ottobre 2002 di __________ è
nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
__________;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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