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Numero d'incarto:
16.2002.87
Data decisione, Autorità:
07.04.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.87
Lugano
7 aprile 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21
ottobre 2002 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 9 ottobre 2002 del Giudice di pace del
circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 26 agosto 2002 da
avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via provvisoria dell’opposizione interposta
dall’escusso al PE no. __________dell’UE di
Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Il
1° giugno 1994 __________ e l'avv. __________ hanno sottoscritto un contratto
di locazione avente per oggetto un posteggio di proprietà di quest'ultimo a
__________, per una pigione mensile di fr. 150.- (doc. 1), aumentata a fr.
180.- mensili a far tempo dal 1° maggio 2001 (doc. 2). La locazione si è
conclusa il 30 giugno 2002 (doc. 3). Con istanza 26 agosto 2002 l'avv.
__________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da
__________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1'080.-
pari alle pigioni rimaste scoperte per il periodo da gennaio a giugno 2002. A
valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il menzionato
contratto di locazione. Al contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa
avversaria contestando di essere debitore delle pigioni rivendicate
dall'istante, le stesse essendo di spettanza di __________ a nome della quale
egli ha sottoscritto il contratto di locazione nella sua qualità di organo di
fatto della società, società che come noto all’istante avrebbe peraltro sempre
pagato le pigioni. A comprova della sua estraneità dal contratto, l'escusso ha
evidenziato che nel medesimo è indicato l'indirizzo della società e il numero
di immatricolazione di due veicoli di proprietà di quest'ultima (il posteggio
essendo utilizzato per esigenze societarie), circostanza questa pure nota
all'istante come si evince dal suo scritto 3 giugno 2002 (doc. G) indirizzato a
__________.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un valido
riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto dal convenuto,
ha individuato in quest'ultimo il debitore delle pigioni poste in esecuzione:
ha così integralmente accolto l'istanza.
-
Con
il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo,
l'escusso insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla
base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed
erroneamente applicato il diritto sostanziale, riconoscendo nel contratto di
locazione (il cui testo sarebbe invero poco chiaro) un valido riconoscimento di
debito nei suoi confronti, senza considerare l’insieme della documentazione
dalla quale si evince che il contratto di locazione è stato sottoscritto per
conto della società __________, unica debitrice nei confronti dell’istante.
Con
osservazioni 15 novembre 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese
con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un
diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro. Ma anche un contratto, debitamente
sottoscritto e che indichi gli elementi fondamentali del credito posto in
esecuzione può costituire titolo di rigetto, segnatamente, trattandosi di
contratto di locazione, per le pigioni scadute (Staehelin, in Comm. di
Basilea, 1998, n. 114 ad art. 82 LEF). Se il riconoscimento di debito,
rispettivamente il contratto su cui si fonda una domanda di rigetto
dell'opposizione, è sottoscritto da un rappresentante dell’escusso, è
vincolante nei confronti di quest’ultimo solo se l’esistenza del rapporto di
rappresentanza risulta in modo chiaro dai documenti (Staehelin, op.
cit., n. 57 ad art. 82; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition,
1980, § 5; DTF 112 III 88).
Nel
caso concreto, è vero che dalla documentazione prodotta dall'escusso emergono
indizi a sostegno dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza: così il
fatto che le pigioni venissero versate dalla società (doc. E), che il posteggio
fosse a disposizione di veicoli della stessa (doc. B - D), che il locatore si
rivolgesse (almeno con lo scritto 3 giugno 2002: doc. G) direttamente alla società
__________ in relazione al posteggio controverso. Tuttavia, la decisione
impugnata non può essere considerata arbitraria, tenuto conto degli elementi
seguenti: 1) il contratto di locazione sul quale l’istante basa l'esecuzione
non fa nessuna menzione al preteso rapporto di rappresentanza; 2) il contratto
è stato sottoscritto dal convenuto a titolo personale, ossia semplicemente col
nome __________ 3) il contratto reca anche il domicilio dell'escusso e non solo
l'indirizzo di __________; 4) l'indirizzo della lettera-contratto è __________
i, __________, né c/o, né -in particolare- per conto di; 5)
l'escusso non è organo della società. In conclusione, il rapporto di
rappresentanza non vi risulta in modo chiaro.
Per quanto invece attiene all'importo oggetto del riconoscimento di
debito, che il giudice deve accertare d'ufficio e in ogni stadio di causa (Stücheli,
Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), lo stesso è dato unicamente per l'importo
di fr. 900.-, ovvero per la pigione che risulta dal contratto di locazione
sottoscritto dall'escusso (fr. 150.- mensili), mentre non può essere
riconosciuto l'aumento della pigione notificato dal locatore il 24 gennaio 2001
(Staehelin, op. cit., n. 115 ad art. 82), ma che non risulta né
formalmente riconosciuto, né oggetto di esplicita pattuizione. Su questo punto
la sentenza impugnata, frutto di una valutazione scorretta dei documenti,
dev'essere cassata.
- Alla
luce di quanto sopra esposto, il ricorso dev'essere parzialmente accolto con il
conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente alla somma riconosciuta di
fr. 900.- oltre interessi del 5%, su fr. 450.- dal 1° gennaio 2002 e su fr.
450.- dal 1° aprile 2002.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), che per la prima sede
possono essere suddivise in ragione di 1/6 a carico dell'istante e la rimanenza
dei 5/6 a carico del convenuto, mentre per questa sede devono essere addebitate
interamente al ricorrente rinunciandosi a prelevare l'esigua quota a carico
dell'istante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 21 ottobre 2002 di __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza del Giudice di pace del circolo di Vezia è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza
l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________
dell'UE
di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a
fr. 900.- oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2002 su fr. 450.-
e
dal 1° aprile 2002 su fr. 900.-.
- La
tassa di giustizia di fr. 150.-, da anticiparsi dalla parte
istante, rimane a suo carico per 1/6 mentre la differenza è
posta a carico del convenuto il quale rifonderà all'istante fr.
50.- a titolo di indennità ridotta.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte
un'indennità ridotta di fr. 60.-.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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