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Numero d'incarto:
16.2002.78
Data decisione, Autorità:
15.01.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.78
Lugano
15 gennaio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12
settembre 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 4
settembre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 6 giugno 2002 da
patr. dall'avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE
di Lugano, domanda accolta dal primo giudice;
esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 6 giugno 2002 __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per
l’incasso di fr. 6'772.- oltre accessori, considerati saldo del contributo
alimentare da questi dovuto alla moglie per il periodo da maggio 2001 ad aprile
2002 (doc. D). A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il decreto
14 dicembre 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, prolato
nell’ambito della procedura di adozione di misure cautelari da lei promossa
sulla base dell’art. 145 vCC (doc. B). Il convenuto si è opposto all'istanza,
sollevando eccezione di estinzione del credito per compensazione con un credito
proprio di importo superiore, corrispondente alle ripetibili, tasse e spese di
giustizia riconosciutegli con precedenti sentenze regolarmente passate in
giudicato, oltre ad alimenti pagati in eccesso. Sostiene che la compensazione
era stata proposta dall'istante medesima con scritto 20 febbraio 2002 del
proprio legale (doc. 2).
2.Con il querelato giudizio il
segretario assessore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nel
decreto cautelare 14 dicembre 2001, ha accolto l’istanza, non potendo dedurre
dalla documentazione agli atti un accordo delle parti sulla compensabilità dei
reciproci crediti ai sensi dell'art. 125 CO.
3.Con il presente tempestivo gravame, al
quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 settembre 2002,
l'escusso insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla
base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente
applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver ammesso
l’eccezione di compensazione.
Con
osservazioni 11 ottobre 2002 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una
sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu
promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, se l’opponente non prova con
documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza o che è stato
prorogato il termine per il pagamento, oppure non dimostri che è prescritto.
Nel caso concreto non è controverso il carattere esecutivo del decreto
cautelare 14 dicembre 2001 sulla base del quale l'istante postula il pagamento
dell'importo posto in esecuzione, mentre è contestata la proponibilità
dell'eccezione di compensazione sollevata dall'escusso, eccezione che, di principio,
se il credito opposto in compensazione è comprovato mediante documenti,
permette di inibire la domanda di rigetto dell'opposizione (Staehelin,
in Comm. di Basilea, 1998, n. 4 e 10 ad art. 81 LEF).
L'art.
125 n. 2 CO esclude l'estinzione mediante compensazione, contro la volontà del
creditore, delle obbligazioni che per la loro particolare natura devono essere
effettivamente soddisfatte, quali ad esempio quelle per alimenti che servono al
fabbisogno del creditore. L'esclusione della compensazione non vale tuttavia
illimitatamente, ossia relativamente a tutto il credito oggetto di esecuzione,
ma soltanto nella misura del minimo vitale, ossia per quanto garantisce il
fabbisogno del creditore.
-
Nel
caso concreto, la censura principale formulata dal ricorrente non può trovare
accoglimento. Infatti, il preteso consenso della moglie a compensare i crediti
propri con quelli del marito non è desumibile da nessun atto del processo e
tantomeno dallo scritto 20 febbraio 2002 del legale dell'istante (doc. 2).
Infatti, se è vero che dal conteggio allegato al medesimo si potrebbe fors'anche
pensare a tale intenzione, quel documento appare piuttosto come un messaggio
interno alla parte, ossia allestito dalla patrocinata per il suo avvocato. Per
contro, la determinante volontà espressa all'indirizzo della controparte
dev'essere letta nello scritto inviato al patrocinatore della moglie dove non
v'è nessun accenno a una possibilità di compensazione. Anzi, nel medesimo,
l'avvocato dell'istante chiede al convenuto "come e quando pagherà"
il dovuto che indica nella differenza fra il credito alimentare maturato a fine
2001 (fr. 13'108.-) e i pagamenti effettuati allo stesso titolo fra giugno e
dicembre (fr. 6'860.-), oltre alle mensilità scadute di gennaio e febbraio 2002.
Per quanto riguarda le ripetibili di precedenti procedimenti, non solo esse
vengono omesse nell'accennata operazione contabile, ma vengono addirittura
messe in dubbio quanto al loro ammontare (Non mi capacito circa le
ripetibili da te esposte …: doc. 2). È pertanto irrilevante ciò che afferma
la resistente, ossia in buona sostanza che il conteggio da lei allestito non è
stato allegato allo scritto del proprio legale, ma solo al documento prodotto
agli atti del processo (Osservazioni, pag. 4).
-
Il
ricorrente osserva che il credito della parte beneficiaria di alimenti -in
mancanza di accordo sulla compensazione- non è compensabile che limitatamente a
quanto è necessario al proprio mantenimento e rimprovera pertanto all'escutente
di non aver dimostrato l'assoluta necessità della prestazione richiesta
(ricorso, punto 7). Evidentemente questa affermazione non vuol mettere in
dubbio la validità del titolo su cui è fondata l'esecuzione, ma concerne
l'eccezione di compensazione, rimasta senza contestazione né risposta a causa
dell'assenza dell'istante dal contraddittorio. Dal che si potrebbe concludere,
seguendo la dottrina dominante anche in materia di rigetto dell'opposizione,
che l'istante -contrariamente all'onere che le incombeva- non ha effettivamente
dimostrato trattarsi di un caso d'applicazione dell'art. 125 n. 2 CO, ovvero
che un'eventuale compensazione avrebbe compromesso il suo minimo vitale (Aepli,
in Comm. di Zurigo, 1991, art. 125 CO, N. 82; Staehelin, op. cit., art.
81 LEF, N. 12). Sennonché, non solo vi sono pareri discordi (e peraltro
condivisibili) sull'accennato onere della prova (Gessler, Scheidungsurteile
als definitive Rechtsöffnungstitel, in SJZ 1987, pag. 256 e 257), ma
nemmeno l'entità dei crediti alimentari decisi nel noto decreto cautelare
avrebbero dovuto indurre il giudice del rigetto a porsi il problema
dell'eccesso sul minimo vitale. Non si può pertanto concludere -con riferimento
ai principi informativi esposti al precedente capoverso 4- che il primo giudice
abbia applicato l'art. 125 CO in modo manifestamente errato, ovvero tanto da
dover considerare arbitraria la sua decisione. In altre parole egli non ha
frainteso in modo clamoroso il significato del disposto di legge, così che la
sua decisione -ancorché opinabile- non appare insostenibile (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 327 CPC, m. 13).
-
Ne
discende che il ricorso, che non ha evidenziato titoli di cassazione,
dev'essere respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 12 settembre 2002 di __________ è respinto.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipati dal
ricorrente, restano a suo carico. Egli rifonderà inoltre alla controparte fr.
300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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