AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.57
Data decisione, Autorità:
23.12.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00057
Lugano
23 dicembre 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4
giugno 2002 presentato da
__________ rappr. dal __________
contro
la sentenza 28 maggio 2002 del Giudice di pace del
circolo di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto
di lavoro promossa con istanza 19 febbraio 2002 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 857.50 oltre accessori a titolo di
pretese salariali, domanda respinta dal primo
giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
ha lavorato alle dipendenze dell'Impresa di pittura __________ di
____________________ fino al 31 marzo 1997, data per la quale egli ha
notificato regolare disdetta del rapporto di lavoro. Con istanza 19 febbraio
2002 il lavoratore ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine
di ottenere il pagamento di fr. 857.70, corrispondente a quanto trattenuto
dalla società convenuta alla fine del rapporto di lavoro e riferito a 40 ore
lavorative che l'istante non avrebbe prestato nei primi tre mesi del 1997;
trattenuta che quest'ultimo ha tuttavia contestato, ritenendo proprio la
datrice di lavoro responsabile delle sue mancate prestazioni. A mente dell'istante,
la chiusura della ditta per ferie nel periodo 21 dicembre 1996 - 19 gennaio
1997 gli ha impedito di lavorare durante una settimana, le altre due settimane
dovendo invece essere considerate vacanze. Infatti, negli anni passati, egli
recuperava con lavoro straordinario una settimana di vacanze, ciò che non gli è
stato possibile fare nel 1997. L'importo rivendicato corrisponde quindi al
salario di spettanza del lavoratore se la ditta gli avesse permesso di prestare
tutte le ore dovute nel periodo da gennaio a marzo 1997 (449.50 ore, pari a fr.
13'778.10), dedotto quanto da lui effettivamente percepito (fr. 12'920.60). La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, in sostanza contestando di
dover remunerare il dipendente per lavoro non prestato.
2.Con il querelato giudizio il Giudice
di pace ha respinto l'istanza ritenendo ingiustificata la pretesa del
lavoratore che non può pretendere il pagamento di ore di lavoro che non ha
prestato per cause indipendenti dalla volontà della datrice di lavoro, poiché la
chiusura della ditta per ferie era stata resa nota tempestivamente all'istante
il quale, avendo notificato egli stesso la disdetta del contratto, era pure a
conoscenza del fatto che non avrebbe più potuto recuperare la settimana
supplementare di vacanze che ha così goduto in natura.
- Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio,
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC.
Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver applicato il diritto in modo
manifestamente errato, in specie l'art. 324 CO, non riconoscendo nella
fattispecie un caso di mora dalla datrice di lavoro la quale, fissando
unilateralmente le vacanze nel periodo 21 dicembre 1996 - 19 gennaio 1997, gli
ha impedito di effettuare integralmente la propria prestazione lavorativa.
Con
osservazioni 3 luglio 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF
126 I 170 consid. 3a).
-
In
merito alla chiusura della ditta per ferie va anzitutto rilevato che mentre
l'istante ha prodotto una circolare 30 novembre 1996 della ditta con la quale
era stata preannunciata la fissazione di "vacanze collettive" da
sabato 21 dicembre 1996 a domenica 19 gennaio 1997 (doc. D), la datrice di
lavoro ha dal canto suo prodotto una circolare identica e di ugual data che
prevedeva invece la chiusura della ditta per la stessa causa da sabato 21
dicembre 1996 a domenica 12 gennaio 1997 (doc. 3). Sennonché la convenuta
-per quanto risulta dal verbale del contraddittorio- non ha esposto il motivo
dell'esistenza di queste due diverse circolari e tantomeno ha contestato di
aver consegnato al lavoratore la circolare da questi prodotta; ne consegue la
necessità processuale (art. 170 cpv. 2 CPC) di ritenere acquisita la chiusura
della ditta non per sole tre -come afferma la convenuta solo in questa sede e
quindi tardivamente (art. 321 CPC)- ma per quattro settimane.
-
La principale censura ricorsuale concerne l'errata applicazione
dell'art. 324 cpv. 1 CO, secondo cui se il datore di lavoro impedisce per
sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell’accettazione
del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il
lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro. La norma presuppone
da un lato che il lavoratore abbia chiaramente offerto la propria prestazione,
ossia in conformità con i termini contrattuali, dall'altro che la mancata
accettazione da parte del datore di lavoro sia ingiustificata (Brühwiler,
Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 324 CO, N. 3 e N. 1). In altre
parole, non esiste la possibilità che sia data mora del datore di lavoro senza
debita offerta di lavoro da parte del lavoratore (Brühwiler, op. cit.,
ibidem, N. 3), laddove questa potrebbe, al limite, non essere espressa (né in
forma scritta, né orale), ma solo se il datore di lavoro in modo molto chiaro
l'ha respinta a priori (Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, ed. 5, art.
324 CO, N. 9).
In
concreto, il ricorrente ritiene responsabile il datore di lavoro della propria
impossibilità di lavorare, considerando ingiustificata la fissazione
unilaterale delle ferie stagionali invernali. Sennonché la descritta situazione
è estranea alla fattispecie contemplata dall'art. 324 CO, già perché non può
essere considerata ingiustificata la decisione riguardante la durata delle
ferie invernali, né il ricorrente ne spiega il motivo. Inoltre anche perché,
decidendo di chiudere temporaneamente l'azienda prima e dopo le festività di
Natale e Capodanno, verosimilmente durante un periodo (in parte almeno)
corrispondente alle usuali ferie del settore, la convenuta non ha suscitato
nessuna reazione da parte del ricorrente che pretende (almeno implicitamente)
di non condividere quella decisione: né subito dopo aver ricevuto la circolare
30 novembre 1996, né dopo la ripresa del lavoro e nemmeno quando, in data 29
gennaio 1997, ha disdetto il contratto di lavoro per il 31 marzo 1997. Ma
soprattutto perché non risulta che egli volesse essere occupato durante una
delle settimane di chiusura della ditta: elemento determinante questo, dal
momento il ricorrente individua nelle ferie un ingiustificato impedimento al
lavoro, tanto da invocare l'art. 324 CO. Comunque, né la dottrina, né la
giurisprudenza indicano le ferie aziendali come impedimento a una prestazione
lavorativa dovuta (Comm. cit., ad art. 324 CO, nonché Rehbinder, in
Comm. di Berna, 1985, art. 324 CO, N. 15), anche perché durante le stesse il
datore di lavoro non potrebbe esigere la prestazione del lavoratore.
-
Poiché
il motivo di cassazione invocato non sussiste, il ricorso dev'essere respinto,
prescindendo dall'esame di ogni altra eventuale censura, peraltro di natura più
che altro appellatoria, che comunque -vista la scarsa motivazione delle
allegazioni di prima sede- si riferisce a elementi di fatto inammissibilmente
indicati per la prima volta in questa sede (art. 321 CPC).
-
Senza
specifico riferimento all'esito del ricorso, a titolo quindi abbondanziale, va
ripetuto al giudice di pace che ha l'obbligo di allestire un verbale d'udienza
(art. 298 CPC) dal quale risultino, in modo chiaro ancorché succinto, le
allegazioni e le contestazioni delle parti.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese
l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 4 giugno 2002 __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tassa e spese. Il ricorrente verserà a
____________________ a fr. 60.- a titolo di indennità.
-
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster