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Numero d'incarto:
16.2002.51
Data decisione, Autorità:
29.11.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00051
Lugano
29 novembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11
giugno 2002 presentato nella forma dell'appello da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 3 giugno 2002 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura
speciale in materia di contratto di lavoro
promossa con istanza 12 aprile 2001 da
__________ patr. dall'avv. __________
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'018.70 oltre interessi a
titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- __________ è stato assunto da __________ per lavorare alle
dipendenze della società __________ in qualità di cameriere al Ristorante
__________ di __________ dal 1° giugno sino al 22 luglio 2000, data per la
quale gli è stato notificato il licenziamento immediato. A sostegno di questa
misura la datrice di lavoro ha addotto il fatto che il dipendente si fosse
indebitamente appropriato di denaro dalla cassa dell’esercizio pubblico, accusa
che egli ha recisamente contestato, ritenendo ingiustificato il licenziamento.
Da qui l'inoltro dell'istanza 12 aprile 2001 (modificata quanto agli importi in
sede di conclusioni) con la quale il lavoratore ha chiesto la condanna dell'ex
datrice di lavoro al pagamento di complessivi fr. 6'897.90 oltre interessi,
ossia fr. 5'565.20 corrispondenti a due mensilità a titolo di indennità per
licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO), fr. 1'032.70 quale salario
dal giorno del licenziamento a fine luglio e fr. 300.- per mance non percepite
durante lo stesso periodo.
La
convenuta si è opposta alle domande, ribadendo la liceità del licenziamento
immediato a dipendenza della gravità della violazione commessa dal dipendente,
ciò che ha leso il rapporto di fiducia necessario alla sussistenza di qualsiasi
contratto di lavoro. Essa ha inoltre fatto valere in via riconvenzionale,
rispettivamente opposto in compensazione, una pretesa risarcitoria di fr.
3'000.- per la perdita finanziaria subita a dipendenza del comportamento del
dipendente che -a fronte del licenziamento- ha pesantemente insultato
__________ (moglie del gerente), così da indurre numerosi clienti dell'esercizio
pubblico ad abbandonare il locale.
-
Con il querelato giudizio il segretario assessore, considerato
ingiustificato il licenziamento immediato dell'istante, ha parzialmente accolto
l'istanza, ossia per fr. 3'562.25 netti, oltre interessi. Il primo giudice non
ha ritenuto provata nessuna causa grave atta a giustificare la misura
contestata, in particolare non quella secondo la quale l'istante avrebbe
prelevato denaro dal borsello dei camerieri, mentre gli insulti proferiti
dall'istante nei confronti di __________ non sono potuti essere considerati,
costituendo fatti successivi al licenziamento. Ha quindi riconosciuto al
lavoratore il diritto al pagamento di fr. 762.25 netti quale corrispettivo per
il salario dal 22 al 31 luglio 2000, fr. 300.- a titolo di mance per lo stesso
periodo, e una mensilità di fr. 2'500.- a valere quale indennità ai sensi
dell'art. 337c cpv. 3 CO essendosi le accuse di furto rivelate del tutto
infondate. Ha invece respinto la domanda risarcitoria della convenuta, non
essendo stata minimamente provata.
-
Con
il presente tempestivo gravame, erroneamente presentato nella forma
dell'appello e trasmesso per competenza a questa Camera con decreto 13 giugno
2002, __________ insorge contro il predetto giudizio. La ricorrente si duole
essenzialmente del mancato riconoscimento da parte del primo giudice di una
causa grave atta a giustificare il licenziamento immediato del dipendente,
individuando la stessa, oltre che nel preteso furto, nel comportamento tenuto
dal lavoratore nei confronti __________. Ritiene inoltre ingiusto ed
eccessivo il riconoscimento di un'indennità di fr. 2'500.-, tenuto conto
della breve durata del rapporto di lavoro.
Con osservazioni 19 giugno 2002 l'istante postula la reiezione del
ricorso, eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale
-
Per
quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, va rilevato che per costante
giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo
di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il
ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con le ragioni a
fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità
sia il motivo di cassazione addotto, sia la norma ritenuta violata (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 329, m. 2). In concreto è fuori di dubbio che a fondamento
della propria impugnazione il ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle
prove e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo
giudice (in particolare dell'art. 337 CO), ovvero invoca il titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: ne consegue la ricevibilità del
ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
6.La principale censura della ricorrente
concerne il fatto che il primo giudice non abbia preso in considerazione il
grave motivo per poter disdire il contratto di lavoro con effetto immediato
consistente nell'avere l'istante insultato la moglie del gerente, così come
emergerebbe chiaramente dall'istruttoria. Orbene, al di là di tali risultanze,
dev'essere anzitutto osservato che il motivo in base al quale il lavoratore è
stato licenziato è stato tutt'altro, ossia il preteso furto, concretizzatosi -a
dire della convenuta- nella sottrazione di denaro dalla cassa. In tal senso si
è espresso il patrocinatore della datrice di lavoro con lo scritto 2 agosto
2000 all'istante e così suona la risposta di causa dove il grave motivo che non
permetteva di continuare nel rapporto di lavoro è indicato nell'appropriazione
di mance. Gli insulti sono evocati unicamente per descrivere il comportamento
del lavoratore che oltre tutto ha lasciato il posto di lavoro in malo modo (verbale
22 maggio 2001, pag. 1), addirittura, provocando l'abbandono del locale da
parte di una quarantina di clienti, con conseguente mancato incasso di fr.
3'000.- (cfr. verbale cit., pag. 2, con riferimento all'eccezione di
compensazione, rispettivamente alla presentazione della riconvenzione per lo
stesso importo). Ne consegue che, considerata come motivo per la rescissione
immediata del contratto, la circostanza degli insulti profferiti dall'istante,
viene a costituire un fatto nuovo, la cui proposta per la prima volta in sede
di ricorso è inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ciò che non ha
peraltro nulla a che fare con la problematica, attinente al diritto
sostanziale, di permettere o no alla parte che disdice il contratto di fondarsi
su un motivo diverso da quello indicato al momento della disdetta o
immediatamente dopo (Nachschieben von Kündigungsgründen: cfr. Rehbinder,
in Comm. di Berna, 1992, art. 337 CO, N. 17), dal momento che la questione
concreta è di diritto processuale e che comunque -come testé rilevato- la
convenuta, in sede di discussione, non si è discostata dal motivo della
disdetta immediata, comunicato per scritto all'istante.
Solo
a titolo abbondanziale può essere rilevato che, in ogni modo, è accertato -come
peraltro osserva anche il primo giudice- che il comportamento scorretto
dell'istante ha costituito una reazione al licenziamento improvviso
comunicatogli verbalmente (teste __________), per cui non avrebbe potuto
rappresentarne il motivo. Semmai avrebbe potuto configurare motivo grave per
un'ulteriore disdetta (Rehbinder, op. cit., ibidem), non potendo
costituire violazione di un contratto cui ormai era stata posta fine (Favre/
Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, art. 337c CO,
n. 3.1; DTF 121 III 472).
-
La
ricorrente rimprovera però anche al Segretario assessore di non aver
riconosciuto la gravità del motivo della disdetta, rappresentato dal furto di
denaro. Essa, nei motivi si limita invero ad affermare che dopo
l'allontanamento dell'istante non sono più stati notati ammanchi di cassa. Ciò
tuttavia, in tutta evidenza non basta per ritenere arbitraria la conclusione
del primo giudice secondo cui l'accusa di aver prelevato illecitamente
denaro dal borsello dei camerieri è rimasta priva di qualsivoglia riscontro
probatorio (sentenza, n. 3). Del resto, quanto qui affermato non è mai
stato nemmeno allegato in prima sede e non ha nulla a che fare con i fatti ivi
dibattuti e presi in considerazione dal primo giudice.
-
Quanto
agli importi riconosciuti in favore dell'istante va anzitutto osservato che non
può essere considerata come una seria impugnazione la generica affermazione di
dissenso relativamente al salario residuo e alle mance. La pretesa
"ingiustizia" della pronuncia esula da qualsiasi considerazione
nell'ambito di un ricorso per cassazione, già per il motivo che il primo
giudice non ha fatto altro che applicare l'art. 337c cpv. 1 CO, mentre la
ricorrente non ha ritenuto opportuno censurare né la ricorrenza della norma, né
gli importi ammessi.
-
Per
contro, devono essere prese in considerazione (poiché formalmente sufficienti)
le stesse critiche in quanto riferite all'indennità prevista dall'art. 337c
cpv. 3 CO, dal momento che, determinando la stessa, il giudice gode di un ampio
potere d'apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso
concreto, in particolare della gravità della lesione della personalità del lavoratore,
la gravità dell'illecito licenziamento, la situazione privata del lavoratore,
la durata del rapporto di lavoro, le condizioni di fatto in cui è stata data la
disdetta, la situazione finanziaria delle parti, l'eventuale concolpa del
lavoratore, ecc. (Rehbinder, op. cit., art. 337c CO, N. 9). In concreto,
il primo giudice ha ritenuto adeguata un'indennità pari allo stipendio di un
mese (quantificato in fr. 2'500.-), considerato come l'accusa di furto si sia
rivelata del tutto infondata. D'altra parte, l'obiezione della ricorrente a
proposito della breve durata del rapporto di lavoro è sicuramente in sé
calzante, ma non basta per definire arbitrario il giudizio impugnato
nell'ambito delle accennate facoltà del giudice. E' infatti sicuramente lesivo
della personalità del lavoratore il fatto che la datrice di lavoro si sia
risolta alla disdetta immediata sulla base di elementi privi di riscontri
oggettivi, ossia -visti i risultati dell'istruttoria- soltanto sulla base del
sospetto di un comportamento oggettivamente grave: conseguendone almeno pari
gravità delle accuse rivolte al lavoratore. Se pertanto l'indennità in
questione deve avere anche carattere punitivo (privato) nei confronti del
datore di lavoro (Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 8), è del tutto
sostenibile che l'atteggiamento della convenuta non sia neutralizzato dalla
circostanza della breve durata del contratto.
-
Alla
luce di quanto esposto il ricorso, che non evidenzia nessun titolo di
cassazione in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove ed
errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve
essere respinto.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso 11 giugno 2002 __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre la ricorrente rifonderà
alla controparte fr. 300.- per ripetibili di questa sede.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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