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Numero d'incarto:
16.2002.37
Data decisione, Autorità:
31.05.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00037
Lugano
31 maggio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 24 aprile 2002
presentato da
contro
la sentenza 10 aprile 2002 del Giudice di pace del
circolo di Giubiasco nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza
25 gennaio 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di 411.95 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 25 gennaio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 411.95 a saldo della fattura emessa l'11 aprile
2001 per la fornitura di merce a quest'ultima, oltre alle spese di stoccaggio
della merce fatturate il successivo 8 novembre 2001;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa
prodotta, alla quale la convenuta –assente dal contraddittorio– non ha opposto
nessuna contestazione, ha accolto l’istanza;
che
con atto ricorsuale 24 aprile 2002 __________ insorge contro il predetto
giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 24 aprile 2002 della ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si
limita a contestare, per la prima volta e quindi tardivamente (l'art. 321 cpv.
1 lett. b CPC vietando alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni) la pretesa dell'istante;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale
cassazione del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese
per il presente giudizio.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 22 aprile 2002 __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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