Cassation appeal declared null for insufficient reasoning

16.2002.37Übriges Gericht31.05.2002Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal examined a cassation appeal against a peace judge’s judgment ordering payment of CHF 411.95 and definitive dismissal of opposition in debt enforcement. The court held that the appeal did not satisfy the formal requirements of Art. 329 CPC because it contained no proper cassation requests or substantiated legal and factual grounds; instead, it merely raised new objections to the creditor’s claim, which were inadmissible at that stage. The appeal was therefore declared null. Given the circumstances, no fees or costs were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; cassazione civile: requisiti di forma e nullità del ricorso. Il ricorso per cassazione deve contenere conclusioni e motivi di fatto e di diritto idonei a individuare e sostanziare un vero motivo di cassazione; l’omissione comporta la nullità dell’atto. Non è sufficiente una mera critica generica della pretesa o la proposizione di nuove censure, fatti, prove o eccezioni per la prima volta in sede di cassazione, essendo tali allegazioni precluse dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Ove il gravame risulti inammissibile o manifestamente infondato, la camera può statuire con motivazione breve e senza osservazioni della controparte (art. 313 bis CPC in relazione con art. 331 cpv. 1 CPC).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.37

Data decisione, Autorità: 31.05.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.00037

Lugano 31 maggio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 24 aprile 2002 presentato da


contro

la sentenza 10 aprile 2002 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 25 gennaio 2002 da


con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di 411.95 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 25 gennaio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 411.95 a saldo della fattura emessa l'11 aprile 2001 per la fornitura di merce a quest'ultima, oltre alle spese di stoccaggio della merce fatturate il successivo 8 novembre 2001;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, alla quale la convenuta –assente dal contraddittorio– non ha opposto nessuna contestazione, ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 24 aprile 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 24 aprile 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a contestare, per la prima volta e quindi tardivamente (l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni) la pretesa dell'istante;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 22 aprile 2002 __________ è nullo.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

cassation appealadmissibilityformal requirementsnew allegationsdebt enforcement objectioncourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the cassation complaint met the formal admissibility requirements of Art. 329 CPC.

Extrahierter Entscheid

No. The filing did not set out proper requests and factual/legal reasons identifying a cassation ground; it was therefore null.

Extrahierte Begründung

Under Art. 329 cpv. 2 CPC, a valid cassation appeal must contain the requests and the factual and legal reasons, specifying at least illustrating the cassation ground invoked; otherwise it is null under cpv. 3. The appellant merely raised new objections to the claim, which is not enough.

Kernrechtsfrage

Whether new facts, evidence, or objections could be raised for the first time on cassation.

Extrahierter Entscheid

No. Such new allegations are barred at this stage and could not cure the defective appeal.

Extrahierte Begründung

The court noted that the appellant’s criticisms were raised for the first time and thus late, since Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC forbids new facts, evidence, or objections in this procedure.

Kernrechtsfrage

Costs of the cassation proceeding.

Extrahierter Entscheid

No court fees or costs were charged because of the case’s particular circumstances.

Extrahierte Begründung

Applying Art. 313 bis CPC by reference through Art. 331 cpv. 1 CPC, the court could decide briefly on inadmissibility and dispensed with fees and costs.

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